Cassazione Civile, Ordinanza n. 15878/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un incendio occorso a un autocarro di proprietà di un ente locale, affidato per riparazioni a una società appaltatrice, la quale aveva poi coinvolto una società subappaltatrice nell’esecuzione delle lavorazioni. In un primo giudizio promosso dall’ente locale, la società appaltatrice era stata condannata al risarcimento del danno. Successivamente, la stessa società appaltatrice agiva contro la subappaltatrice per ottenere l’accertamento della sua esclusiva responsabilità e la manleva di quanto dovuto all’ente. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame della subappaltatrice ritenendo: insussistente un onere della parte di chiamare il preteso garante improprio nel primo giudizio; infondata la tesi della responsabilità ex art. 2051 c.c., perché la questione era di responsabilità contrattuale con obbligo di custodia e restituzione del bene; non provata la causa non imputabile o il caso fortuito idonei a liberare la subappaltatrice; inammissibile, perché nuova, la questione del concorso di colpa della società appaltatrice. Nel ricorso per cassazione la subappaltatrice ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato, sull’interesse ad agire e sul contraddittorio, sostenendo che la controparte non potesse frazionare la tutela in due giudizi distinti relativi alla medesima vicenda e che vi fosse rischio di giudicati contrastanti; 2) violazione delle norme su diligenza, custodia, prova e valutazione delle prove, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse trascurato testimonianze e deduzioni difensive e avesse erroneamente ritenuto non raggiunta la prova liberatoria, pur trattandosi di autocombustione estranea alle riparazioni; 3) violazione delle norme sul concorso di colpa e sulle preclusioni processuali, assumendo che il concorso colposo della controparte fosse rilevabile anche d’ufficio e non potesse essere ritenuto tardivo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non esiste un obbligo generale di chiamare in causa il garante improprio nel primo giudizio, salvo patto convenzionale di decadenza; inoltre ha escluso il rischio di contrasto di giudicati, poiché il primo processo riguardava il rapporto di appalto tra ente e appaltatore, mentre il secondo concerneva il diverso rapporto di subappalto tra appaltatore e subappaltatrice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato in parte su un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. precluso dalla doppia conforme e in parte su censure di merito non scrutinabili in cassazione; ha comunque ribadito che l’obbligo di consegna implica quello di custodia e che il custode risponde salvo prova del fatto non imputabile o del caso fortuito/forza maggiore, prova che nel caso concreto la Corte territoriale aveva ritenuto mancante. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., rilevando che la ricorrente non aveva indicato dove, in primo grado, avesse allegato i fatti costitutivi del preteso concorso di colpa; ha inoltre precisato che la rilevabilità d’ufficio del concorso colposo non consente di introdurre in appello una questione mai veicolata in primo grado nei suoi fatti fondativi. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato quale rito originario del giudizio introdotto in primo grado
richiamato dal ricorrente in relazione all’interesse ad agire e alla dedotta preclusione processuale
richiamato dal ricorrente per sostenere un preteso contrasto di giudicati
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a supporto della censura sul simultaneus processus e sul giudicato
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
richiamato per escluderne l’applicazione diretta alla fattispecie, qualificata invece in termini di responsabilità contrattuale con obbligo di custodia e restituzione
richiamato nel secondo motivo in tema di diligenza nell’adempimento
richiamato nel secondo e terzo motivo in tema di custodia del bene
richiamato nel secondo motivo
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove
richiamato dal ricorrente e dalla Corte in tema di apprezzamento del materiale istruttorio riservato al giudice di merito
richiamato in relazione all’onere della prova e alla prova liberatoria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato nei motivi come parametro del vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto storico decisivo, ma ritenuto inammissibile per doppia conforme
richiamato per l’inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
richiamato in tema di concorso di colpa del creditore/debitore; la Corte afferma che la questione è rilevabile d’ufficio, ma richiede che i fatti siano stati introdotti tempestivamente in primo grado
richiamato nel terzo motivo in relazione alle preclusioni processuali
richiamato nel terzo motivo in relazione alle preclusioni istruttorie e assertive
richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello
richiamato nel terzo motivo
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
usato per dichiarare inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e localizzazione delle allegazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- Non esiste un obbligo generale per la parte convenuta di chiamare in causa il proprio garante improprio nel primo giudizio, salvo che tale obbligo sia stato pattuito tra le parti con clausola convenzionale di decadenza o altra preclusione espressa.
- La proposizione di una domanda di manleva in un giudizio separato è ammissibile quando essa sia condizionata all’esito di altro processo e quando il nuovo giudizio abbia oggetto diverso, ancorché fondato sulla medesima vicenda storica.
- Il rischio di giudicati contrastanti va escluso quando i due processi riguardano rapporti contrattuali diversi: il giudicato formatosi sul rapporto principale non elimina automaticamente la responsabilità del soggetto obbligato in un distinto rapporto di subappalto o di regresso.
- L’obbligo di consegna di una cosa comprende, per effetto naturale, l’obbligo di custodia e di restituzione nello stato dovuto; il debitore/custode può liberarsi solo provando che la perdita o il danno derivino da fatto a lui non imputabile o da caso fortuito o forza maggiore.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la doppia conforme di merito e, comunque, quando il ricorso non indica specificamente dove il fatto sia stato dedotto e discusso nei gradi precedenti.
- Il concorso di colpa può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma non consente di introdurre in appello fatti costitutivi mai allegati in primo grado; la rilevabilità officiosa presuppone pur sempre che la base fattuale sia stata ritualmente introdotta nel processo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione i fatti processuali rilevanti e la loro collocazione negli atti, altrimenti è inammissibile.
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