Ordinanza n. 4392/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Verbale relativo allo scrutinio finale del 11.06.2025 effettuato dal Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, recante la decisione, comunicata in data 13.06.2026, di sospendere l'ammissione dell'odierno ricorrente alla classe -OMISSIS- del medesimo Istituto sino all'esito delle prove di recupero per le materie Lingua Spagnola e Scienze Naturali (docc. 1 e 2); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: le valutazioni insufficienti riportate dall'odierno ricorrente nell'ambito delle prove scritte relative alle materie Lingua Spagnola e Scienze Naturali effettuate nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2025/2026 (doc. 3 e 4); il piano didattico personalizzato del 30.11.2025 relativo alla posizione dell'odierno ricorrente (nonché il provvedimento con cui tale PDP è stato approvato) (doc. 5); l'eventuale Regolamento interno dell'Istituto resistente recante la disciplina dei criteri di valutazione degli alunni in sede di scrutino finale ove lesivo della posizione dell'odierno ricorrente; e per l'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere ammesso direttamente alla classe -OMISSIS- dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- ovvero, in subordine, ad ottenere una nuova valutazione della propria posizione da parte del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale recante la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva fino alle prove di recupero in Lingua Spagnola e Scienze Naturali, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale di scrutinio finale e gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione della loro efficacia e, nel merito, l'ammissione diretta del minore alla classe successiva o, in subordine, una nuova valutazione da parte del Consiglio di classe. Dal testo emerge che erano contestate le valutazioni insufficienti nelle materie Lingua Spagnola e Scienze Naturali, nonché il piano didattico personalizzato e il rispetto delle relative misure durante le prove. Sono stati dedotti vizi di legittimità degli atti scolastici, senza che il testo dell'ordinanza specifichi analiticamente le singole rubriche dei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che gli atti non apparissero prima facie viziati: il piano didattico personalizzato era stato sottoscritto dai genitori, che non avevano chiesto la revisione nel corso dell'anno; il piano risultava rispettato, poiché erano state utilizzate le mappe come strumento compensativo e concesse le eccedenze di tempo previste, mentre la prova orale non era esclusa dalla possibilità di svolgere esercizi. Inoltre, la scuola aveva predisposto attività di recupero per Lingua Spagnola, cui i genitori avevano inizialmente iscritto il minore rinunciandovi successivamente, e aveva comunicato con la famiglia programma e modalità della prova di recupero di Scienze Naturali. Il TAR ha inoltre valorizzato la circostanza risultante dalla relazione amministrativa relativa alla situazione dello studente, resa anonima nel provvedimento. Quanto al periculum, ha osservato che non si trattava di un giudizio definitivamente negativo, bensì di una sospensione del giudizio finale, finalizzata a consentire il recupero estivo delle lacune e il consolidamento della preparazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha respinto l'istanza cautelare.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, dell'oscuramento delle generalità del minore, dei genitori e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva, finalizzata allo svolgimento di prove di recupero, non equivale a una valutazione definitivamente negativa e, di per sé, non dimostra un periculum in mora attuale e grave.
- Quando il piano didattico personalizzato sia stato sottoscritto dalla famiglia, non sia stata richiesta la sua revisione durante l'anno scolastico e risulti concretamente rispettato dalla scuola mediante l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure previste, non emerge, in sede cautelare, un fumus di illegittimità delle valutazioni scolastiche fondato sulla violazione del piano.
- La predisposizione di attività di recupero e la comunicazione alla famiglia del programma e delle modalità delle prove costituiscono elementi idonei a escludere, nella fase cautelare, l'apparenza di illegittimità della sospensione del giudizio scolastico.
- La valutazione cautelare degli atti scolastici può fondarsi anche sulla relazione dell'amministrazione resistente e sulla documentazione da essa depositata, ove tali elementi offrano una ricostruzione coerente del rispetto delle misure didattiche e delle attività di recupero.
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