Sentenza n. 235/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 3806/2022 del 09.11.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 3806/2022, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, imponendo all’amministrazione scolastica tutti gli adempimenti necessari a rendere effettivo il beneficio, alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione ai fini esecutivi il 15 febbraio 2024 ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero, anche mediante commissario ad acta, il pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’esecuzione del giudicato: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata per l’esecuzione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante il pagamento della somma dovuta al ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso ufficio, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il commissario dovrà comunicare il proprio insediamento alla segreteria della Sezione; l’incarico è obbligatorio salvo giustificato motivo e non dà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato al docente per gli anni scolastici indicati.
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza
Le disposizioni fondano l’azione di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, incluso l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia attestato come formato, la pronuncia sia stata notificata all’amministrazione ai fini esecutivi, sia decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni e l’amministrazione non dimostri di aver adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione intimata fornire la prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e disporre preventivamente la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato tra i dirigenti dell’amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega ad altro dirigente dotato della necessaria professionalità, al fine di assicurare l’esecuzione sostitutiva e contenere gli oneri a carico dell’erario.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente della stessa amministrazione rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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