Cassazione Penale, Sentenza n. 49762/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'annullamento, operato dal giudice del riesame, del decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero nel procedimento a carico, tra gli altri, di CECERO Francesco Pio. Il Tribunale di Napoli aveva accolto l'istanza della difesa ritenendo carente l'indicazione in imputazione dei fatti attribuiti a ciascun indagato e omessa la specifica indicazione, nel decreto di sequestro, della necessita' di astringere le cose sequestrate al procedimento per esigenze dimostrative. Il Pubblico ministero deduceva la violazione dell'art. 253 c.p.p., rilevando che il decreto di sequestro indicava puntualmente le cose da acquisire, i reati e le condotte a cui si riferivano e le ragioni di carattere probatorio e tecnico che giustificavano il vincolo reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il decreto di sequestro impugnato conteneva una precisa indicazione sia dei fatti per i quali si indaga sia delle necessita' probatorie (verifiche e accertamenti tecnici) che giustificavano l'aquisizione delle cose al procedimento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui una formulazione sintetica non invalida il sequestro se, anche con riferimento agli atti richiamati, emergono adeguatamente le ragioni probatorie; e ha ribadito che in sede di riesame non è necessario vagliare la fondatezza dell'accusa ma solo la astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti). Alla luce di cio', l'ordinanza di riesame che aveva annullato il sequestro e' stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame conformemente ai principi gia' espressi.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Disciplina la competenza per il giudizio di rinvio e le modalita' del giudizio di riesame; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente ai sensi del comma 5 dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 253 c.p.p.
Prevede i requisiti del decreto di sequestro probatorio: il provvedimento deve indicare le cose, i fatti e le ragioni probatorie che giustificano il vincolo reale. La Corte ha precisato che nel caso di specie tali requisiti sono stati rispettati, essendo espressamente motivate le necessita' probatorie e tecniche.
Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Richiamata per il principio secondo cui anche il sequestro di cose costituenti corpo del reato richiede una specifica motivazione della finalita' probatoria perseguita; la Corte ha confermato il principio ma lo ha applicato riconoscendo che, qui, la motivazione e' risultata adeguata.
Precedenti di Sez. 3 (es. n. 7160 del 7/11/2018; n. 29990 del 24/06/2014; n. 45851 del 23/11/2012)
Richiamati per il principio che formule sintetiche o prestampate non inficiano automaticamente la validita' del decreto di sequestro, quando risultino comunque adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie, anche per rinvio agli atti.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare le cose sequestrate, i fatti per cui si procede e le ragioni probatorie che giustificano la misura: l'assenza di una motivazione chiara può determinare l'annullamento, ma la motivazione puo' anche risultare da un insieme di elementi e di atti richiamati nel provvedimento.
- L'uso di formule sintetiche o prestampate non è automaticamente invalido se, nel complesso, il decreto evidenzia adeguatamente le necessita' probatorie e le finalita' tecniche dell'intervento.
- In sede di riesame non si valutano la fondatezza dell'accusa né la prova: occorre solo verificare la astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti) e l'esistenza delle esigenze dimostrative che giustificano il sequestro probatorio.
- Quando il pubblico ministero documenta specifiche esigenze tecniche e probatorie (es. analisi informatiche, verifiche su cose sequestrate) il vincolo reale puo' essere ritenuto giustificato anche se la difesa lamenta una carenza di specificazione in imputazione, purché il provvedimento indichi i fatti e le finalita' dell'acquisizione.
- In caso di annullamento dell'ordinanza di riesame per errori di valutazione sulla motivazione del sequestro, la Cassazione puo' disporre il rinvio per un nuovo esame conformemente ai principi giurisprudenziali indicati.
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