Sentenza n. 4008/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta,-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della commissione permanente di avanzamento che ha nuovamente sospeso la valutazione dell'appellante per l'avanzamento ad anzianità al grado di appuntato scelto per l'anno 2012, in ragione della pendenza di un procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha impugnato in appello la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sospensione della valutazione per l'avanzamento. Ha dedotto: falsa applicazione degli artt. 10, commi 1 e 2, e 12, commi 1, 1-bis e 6, del d.lgs. n. 199/1995, sostenendo che il potere di sospensione discrezionale sarebbe esercitabile soltanto nella prima valutazione e non nella riattivazione di una procedura già sospesa; che, cessata la causa ostativa originaria, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla valutazione per l'anno 2012 e per i successivi periodi, eventualmente frazionando la carriera in sottoperiodi privi di impedimenti; violazione degli artt. 99 c.p.c. e 112 c.p.a., per omessa pronuncia sulle domande di ricostruzione della carriera e di accertamento del diritto alla valutazione per i periodi anteriori alla nuova indagine penale; carenza di motivazione e difetto di istruttoria, lamentando che la legittimità della sospensione fosse stata giustificata dal TAR mediante argomentazioni introdotte ex post dalla difesa erariale e mediante la gravità astratta del reato, senza considerare la concreta vicenda penale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto legittimo l'esame congiunto dei primi motivi da parte del TAR, poiché la trattazione unitaria di censure connesse non determina omessa pronuncia quando siano stati esaminati i relativi profili sostanziali. Nel merito, ha affermato che l'art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/1995 non limita la sospensione discrezionale alla prima valutazione: anche nella riattivazione di una procedura già sospesa la commissione deve verificare nuovamente se sussistano le condizioni per formulare il giudizio di avanzamento e può considerare circostanze sopravvenute. La sospensione precedente non attribuisce un diritto alla promozione e non congela la posizione del militare, ma differisce la definizione dell'intera procedura. L'art. 12, comma 6, conferma che, cessata la causa sospensiva, il militare deve essere valutato o nuovamente valutato e può ottenere la retrodatazione della promozione soltanto se giudicato idoneo. Il giudizio di avanzamento è unitario, globale, prognostico e fondato sull'intera documentazione personale disponibile al momento della decisione; non è quindi dovuta la valutazione separata di singoli sottoperiodi. Nel caso concreto, inoltre, non vi fu una finestra temporale libera da impedimenti: alla precedente causa sospensiva obbligatoria si aggiunse, già al momento della riattivazione, la pendenza di un nuovo procedimento penale per un reato direttamente attinente al rapporto di servizio e astrattamente punibile con la rimozione. La commissione poteva pertanto sospendere nuovamente la valutazione secondo un criterio di prudenza ragionevole. Non vi fu omessa pronuncia sulle domande di ricostruzione della carriera, perché il rigetto della sospensione ne comportava implicitamente il rigetto; le domande erano comunque infondate. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto sufficientemente motivato: indicava la precedente sospensione, la riapertura della procedura, la base normativa, la pendenza del nuovo procedimento penale e la riserva di riesame al venir meno dell'impedimento. L'omessa indicazione dettagliata del reato non comprometteva l'intelligibilità dell'atto, poiché l'interessato ne conosceva l'esistenza. Gli sviluppi successivi della vicenda non hanno integrato ex post la motivazione, ma hanno soltanto corroborato la ragionevolezza della valutazione prudenziale originaria. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
La commissione esprime i giudizi di avanzamento «sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare»; la promozione decorre «dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo […] di permanenza nel grado».
La disciplina non impone valutazioni parziali riferite a singoli sottoperiodi e consente che il giudizio sia formulato sulla base dell'intera documentazione personale disponibile al momento della decisione.
art. 11, comma 1, lettera b), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
È richiamato quale fondamento della sospensione obbligatoria della valutazione in presenza di un procedimento penale per delitto non colposo.
art. 12, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
«Se eccezionalmente la commissione ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione indicandone i motivi».
Il potere di sospensione eccezionale può essere esercitato anche nella riattivazione di una procedura già sospesa, quando circostanze sopravvenute impediscano ragionevolmente la formulazione del giudizio prognostico.
art. 12, comma 6, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
Il militare è «valutato o nuovamente valutato» al venir meno della causa di sospensione e può conseguire la promozione con la decorrenza spettante «se giudicato idoneo».
La cessazione della causa sospensiva non comporta automaticamente la promozione né limita la commissione alla mera presa d'atto; è necessario un nuovo giudizio di idoneità, con retrodatazione riferita soltanto agli effetti dell'eventuale promozione.
art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383
«Collusione con estranei per frodare la Finanza»; «si appropria o comunque distrae […] valori o generi» affidati alla sua amministrazione, custodia o sorveglianza.
La natura del reato, direttamente collegata al rapporto di servizio con l'Amministrazione finanziaria e astrattamente punibile anche con la rimozione, costituisce circostanza idonea a giustificare prudenzialmente la sospensione del giudizio di avanzamento.
art. 99 c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 112 c.p.a., con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata respinta.
art. 112 c.p.a.
Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale implica logicamente e giuridicamente il rigetto delle domande subordinate incompatibili con essa.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della sentenza semplificata di primo grado.
Massime di principio
- Nella riattivazione di una procedura di valutazione per l'avanzamento militare, la commissione non è tenuta a limitarsi a constatare la cessazione della causa sospensiva originaria, ma deve verificare nuovamente, alla luce della situazione attuale e della documentazione personale disponibile, se sussistano le condizioni per formulare il giudizio; può quindi esercitare il potere di sospensione eccezionale previsto dall'art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/1995 anche in presenza di circostanze sopravvenute.
- La sospensione della valutazione per l'avanzamento non consolida un diritto alla promozione e non congela la posizione del militare: al venir meno dell'impedimento è necessario un nuovo giudizio di idoneità, mentre l'eventuale retrodatazione opera soltanto sugli effetti della promozione conseguita.
- Il giudizio di idoneità all'avanzamento è unitario, globale e prognostico; deve essere formulato sulla base dell'intera documentazione personale e delle circostanze disponibili al momento della decisione, senza obbligo di scomporre la carriera in valutazioni autonome riferite a sottoperiodi anteriori o posteriori a diverse cause impeditive.
- La pendenza di un procedimento penale per una fattispecie direttamente attinente al rapporto di servizio e astrattamente suscettibile di comportare la rimozione può giustificare, secondo un criterio di ragionevole prudenza, la sospensione eccezionale del giudizio di avanzamento, purché il provvedimento indichi la base normativa, la circostanza impeditiva e la ragione del differimento.
- Nel giudizio di avanzamento, caratterizzato da discrezionalità tecnica e componente prognostica, è sufficiente una motivazione che renda intelligibili gli elementi considerati e l'iter logico seguito; non è necessario anticipare analiticamente il possibile esito del procedimento penale o delle sue ricadute sulla valutazione finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →