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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32754/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sequestro di 8.730 kg di melassa di tabacco per narghilè effettuato in quanto la merce era destinata a un sito di stoccaggio in Slovenia e non a un magazzino fiscale; il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro sostenendo che la melassa rientra nella nozione di "tabacchi lavorati" o di "prodotti assimilati" rilevanti ai fini delle accise e del delitto di contrabbando (artt. 291‑bis, 291‑ter e 292 del d.P.R. citato). Il ricorso censura l'uso, nella motivazione del Riesame, di precedenti fondati sulla legge n. 76/1985, ormai abrogata, e sostiene che la disciplina vigente (introdotta dal d.lgs. n. 48/2010 e dal capo III‑bis del d.lgs. n. 504/1995) include la melassa per narghilè fra i prodotti assoggettabili ad accisa, anche se contenente quantità variabili di tabacco, salvo esclusioni per prodotti a funzione esclusivamente medica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame per violazione di legge nella qualificazione giuridica della merce sequestrata e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Trieste per un nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che la legge n. 76/1985 è stata abrogata dal d.lgs. n. 48/2010 e che le definizioni rilevanti sono oggi contenute negli artt. 39‑bis e 39‑ter del d.lgs. n. 504/1995, i quali, per ampiezza, possono ricomprendere la melassa di tabacco per narghilè come prodotto assimilato al tabacco da fumo quando il prodotto può essere fumato senza ulteriore trasformazione industriale; ha quindi rimandato al Riesame la verifica delle circostanze fattuali e della configurabilità del reato alla luce di tali criteri interpretativi.

Norme richiamate

  • Legge n. 76 del 7 marzo 1985

    Norma storica richiamata dal precedente citato dal Riesame; tuttavia è stata abrogata dal d.lgs. n. 48/2010 e quindi non più applicabile alle fattispecie oggetto di accertamento fiscale/penale secondo la Corte

  • D.Lgs. n. 48 del 29 marzo 2010

    Attuazione della direttiva 2008/118/CE che ha abrogato la precedente disciplina; ha introdotto, tra l'altro, nel sistema italiano il capo III‑bis del d.lgs. n. 504/1995 contenente le definizioni moderne dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (capo III‑bis), artt. 39‑bis e 39‑ter

    Definiscono i "tabacchi lavorati" (art. 39‑bis) e i "prodotti assimilati" (art. 39‑ter). La Corte interpreta queste disposizioni in senso ampio, ritenendo che rientrino anche prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco se soddisfano i criteri (es. possono essere fumati senza successiva trasformazione industriale), sicché la melassa per narghilè può essere assoggettata al regime delle accise e alla disciplina penale del contrabbando

  • d.P.R. n. 43 (artt. 291‑bis, 291‑ter, 292)

    Norme penali richiamate per la contestazione del reato di contrabbando e relative conseguenze (sequestro, ecc.): l'accertamento della loro applicabilità dipende dalla corretta qualificazione della merce alla luce della normativa sulle accise

Massime di principio

  • Occorre applicare la disciplina vigente (d.lgs. n. 48/2010 e d.lgs. n. 504/1995) e non precedenti basati su norme abrogate (es. legge n. 76/1985).
  • I prodotti che possono essere fumati senza successiva trasformazione industriale rientrano nella nozione di "tabacco da fumo" o possono essere assimilati ad esso ai fini dell'assoggettamento ad accise e, potenzialmente, della fattispecie penale del contrabbando, indipendentemente dalla quantità di tabacco effettivamente presente.
  • La melassa per narghilè, anche se costituita in parte da sostanze diverse dal tabacco, può essere qualificata come prodotto assimilato quando risponde ai criteri degli artt. 39‑bis e 39‑ter (es. destinazione al consumo per inalazione/fumo senza ulteriore trasformazione).
  • Sono esclusi dal regime solo i prodotti che, non contenendo tabacco, hanno una funzione esclusivamente medica (art. 39‑ter, comma 3); la sussistenza di tale esclusione va provata concretamente.
  • Nei procedimenti di sequestro o di qualificazione penale è essenziale un accertamento fattuale dettagliato (composizione del prodotto, modalità d'uso, imballaggio, destinazione, documentazione di trasporto, presenza/assenza di autorizzazioni di magazzino fiscale) prima di escludere o confermare la configurabilità del reato di contrabbando.
  • I precedenti giurisprudenziali basati su normative abrogate devono essere riesaminati alla luce della disciplina attuale; i giudici di merito devono motivare la scelta normativa di riferimento.

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