Cassazione Penale, Sentenza n. 32754/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sequestro di 8.730 kg di melassa di tabacco per narghilè effettuato in quanto la merce era destinata a un sito di stoccaggio in Slovenia e non a un magazzino fiscale; il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro sostenendo che la melassa rientra nella nozione di "tabacchi lavorati" o di "prodotti assimilati" rilevanti ai fini delle accise e del delitto di contrabbando (artt. 291‑bis, 291‑ter e 292 del d.P.R. citato). Il ricorso censura l'uso, nella motivazione del Riesame, di precedenti fondati sulla legge n. 76/1985, ormai abrogata, e sostiene che la disciplina vigente (introdotta dal d.lgs. n. 48/2010 e dal capo III‑bis del d.lgs. n. 504/1995) include la melassa per narghilè fra i prodotti assoggettabili ad accisa, anche se contenente quantità variabili di tabacco, salvo esclusioni per prodotti a funzione esclusivamente medica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame per violazione di legge nella qualificazione giuridica della merce sequestrata e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Trieste per un nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che la legge n. 76/1985 è stata abrogata dal d.lgs. n. 48/2010 e che le definizioni rilevanti sono oggi contenute negli artt. 39‑bis e 39‑ter del d.lgs. n. 504/1995, i quali, per ampiezza, possono ricomprendere la melassa di tabacco per narghilè come prodotto assimilato al tabacco da fumo quando il prodotto può essere fumato senza ulteriore trasformazione industriale; ha quindi rimandato al Riesame la verifica delle circostanze fattuali e della configurabilità del reato alla luce di tali criteri interpretativi.
Norme richiamate
Legge n. 76 del 7 marzo 1985
Norma storica richiamata dal precedente citato dal Riesame; tuttavia è stata abrogata dal d.lgs. n. 48/2010 e quindi non più applicabile alle fattispecie oggetto di accertamento fiscale/penale secondo la Corte
D.Lgs. n. 48 del 29 marzo 2010
Attuazione della direttiva 2008/118/CE che ha abrogato la precedente disciplina; ha introdotto, tra l'altro, nel sistema italiano il capo III‑bis del d.lgs. n. 504/1995 contenente le definizioni moderne dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati
D.Lgs. n. 504 del 1995 (capo III‑bis), artt. 39‑bis e 39‑ter
Definiscono i "tabacchi lavorati" (art. 39‑bis) e i "prodotti assimilati" (art. 39‑ter). La Corte interpreta queste disposizioni in senso ampio, ritenendo che rientrino anche prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco se soddisfano i criteri (es. possono essere fumati senza successiva trasformazione industriale), sicché la melassa per narghilè può essere assoggettata al regime delle accise e alla disciplina penale del contrabbando
d.P.R. n. 43 (artt. 291‑bis, 291‑ter, 292)
Norme penali richiamate per la contestazione del reato di contrabbando e relative conseguenze (sequestro, ecc.): l'accertamento della loro applicabilità dipende dalla corretta qualificazione della merce alla luce della normativa sulle accise
Massime di principio
- Occorre applicare la disciplina vigente (d.lgs. n. 48/2010 e d.lgs. n. 504/1995) e non precedenti basati su norme abrogate (es. legge n. 76/1985).
- I prodotti che possono essere fumati senza successiva trasformazione industriale rientrano nella nozione di "tabacco da fumo" o possono essere assimilati ad esso ai fini dell'assoggettamento ad accise e, potenzialmente, della fattispecie penale del contrabbando, indipendentemente dalla quantità di tabacco effettivamente presente.
- La melassa per narghilè, anche se costituita in parte da sostanze diverse dal tabacco, può essere qualificata come prodotto assimilato quando risponde ai criteri degli artt. 39‑bis e 39‑ter (es. destinazione al consumo per inalazione/fumo senza ulteriore trasformazione).
- Sono esclusi dal regime solo i prodotti che, non contenendo tabacco, hanno una funzione esclusivamente medica (art. 39‑ter, comma 3); la sussistenza di tale esclusione va provata concretamente.
- Nei procedimenti di sequestro o di qualificazione penale è essenziale un accertamento fattuale dettagliato (composizione del prodotto, modalità d'uso, imballaggio, destinazione, documentazione di trasporto, presenza/assenza di autorizzazioni di magazzino fiscale) prima di escludere o confermare la configurabilità del reato di contrabbando.
- I precedenti giurisprudenziali basati su normative abrogate devono essere riesaminati alla luce della disciplina attuale; i giudici di merito devono motivare la scelta normativa di riferimento.
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