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Direttiva 2021/1047

Direttiva delegata (UE) 2021/1047 della Commissione del 5 marzo 2021 che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 17 febbraio 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L1047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata aggiorna l’allegato della direttiva 2009/43/CE, che contiene l’elenco dei prodotti per la difesa soggetti al regime UE di trasferimento intra-Unione. L’aggiornamento serve ad allineare l’elenco alla versione 2020 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 settembre 2021 e applicarle dal 7 ottobre 2021.

Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa della direttiva 2009/43/CE, per allinearlo all'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 17 febbraio 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alla direttiva 2009/43/CE, quindi ai trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa elencati nell'allegato della direttiva. L'intervento riguarda in particolare l'aggiornamento dell'allegato con il nuovo elenco dei prodotti per la difesa; gli Stati membri devono recepire le modifiche nell'ordinamento nazionale entro il termine previsto. La direttiva è destinata agli Stati membri ed è rilevante per gli operatori che producono, trasferiscono o commercializzano prodotti per la difesa classificati nell'elenco aggiornato.

Aggiornamento dell’elenco dei prodotti per la difesa della direttiva 2009/43/CE

La direttiva delegata interviene sulla direttiva 2009/43/CE, che disciplina la semplificazione delle modalità e condizioni dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa. L’obiettivo è mantenere l’allineamento stretto tra l’allegato della direttiva e l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, aggiornato dal Consiglio il 17 febbraio 2020.

Finalità dell’intervento

La Commissione afferma che l’allegato della direttiva 2009/43/CE deve corrispondere rigorosamente all’elenco comune UE delle attrezzature militari. Poiché tale elenco è stato aggiornato, è stato necessario modificare di conseguenza la direttiva per riflettere le nuove categorie, definizioni ed esclusioni dei prodotti per la difesa.

Base giuridica e natura dell’atto

La direttiva è adottata dalla Commissione come direttiva delegata, sulla base dell’articolo 13 della direttiva 2009/43/CE. In quanto direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Recezione nell’ordinamento nazionale

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 7 ottobre 2021;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Contenuto normativo: sostituzione dell’allegato

L’articolo 1 sostituisce l’allegato della direttiva 2009/43/CE con un nuovo elenco dei prodotti per la difesa. L’allegato aggiornato costituisce il cuore tecnico dell’atto e ridefinisce il perimetro dei prodotti soggetti al regime di controllo dei trasferimenti intra-Unione.

Struttura dell’elenco dei prodotti per la difesa

L’allegato è articolato in categorie ML1-ML22 e comprende:

  • armi leggere e armi ad anima liscia;
  • armamenti di calibro maggiore, lanciatori e munizioni;
  • bombe, missili, razzi, cariche esplosive e relativi apparati;
  • apparecchiature di direzione del tiro, sorveglianza, allertamento e contromisura;
  • veicoli terrestri militari e corazzati;
  • agenti chimici, biologici, antisommossa, materiali radioattivi e relative apparecchiature;
  • materiali energetici, esplosivi, propellenti, ossidanti, leganti e additivi;
  • navi da guerra, motori e sistemi navali speciali;
  • aeromobili militari, UAV, motori aeronautici e relative apparecchiature;
  • apparecchiature elettroniche militari, sistemi satellitari e veicoli spaziali militari;
  • sistemi d’arma ad energia cinetica e ad energia diretta;
  • corazzature, equipaggiamenti di protezione e strutture speciali;
  • apparecchiature per addestramento, visione, contromisura, produzione e prova;
  • software e tecnologia militare.

Definizioni e criteri interpretativi

L’allegato contiene un’ampia sezione di definizioni uniformi, applicabili a tutto l’elenco. Tra le nozioni rilevanti figurano, tra le altre:

  • "aeromobile civile";
  • "agenti antisommossa";
  • "agenti biologici";
  • "arma da fuoco disattivata";
  • "biocatalizzatori";
  • "biopolimeri";
  • "calcolatore numerico";
  • "cella a combustibile";
  • "divulgazione di vulnerabilità";
  • "esplosivi";
  • "laser";
  • "materiali energetici";
  • "propellenti";
  • "software";
  • "tecnologia";
  • "veicoli spaziali";
  • "UAV".

Le definizioni si applicano all’intero elenco e i termini tra virgolette doppie assumono il significato specificamente attribuito dal testo.

Esclusioni, note e rinvii ad altri atti UE

L’allegato contiene numerose note di esclusione e rinvii, che limitano l’ambito dei singoli punti dell’elenco. In più occasioni si richiama l’elenco UE dei beni a duplice uso per chiarire il coordinamento tra controllo militare e controllo dual use.

Sono particolarmente rilevanti:

  • esclusioni per armi o materiali fabbricati prima di determinate date storiche;
  • esclusioni per prodotti destinati a usi civili, sportivi, di caccia, medici, sanitari, agricoli o industriali;
  • esclusioni per dispositivi singolarmente confezionati per difesa personale;
  • esclusioni per tecnologie di pubblico dominio, ricerca scientifica di base e informazioni minime necessarie per brevetti;
  • rinvii a voci dell’elenco UE dei beni a duplice uso per casistiche specifiche, ad esempio in materia di maschere antigas civili, equipaggiamenti di protezione o sostanze chimiche particolari.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del comparto difesa o soggetti che effettuano trasferimenti intracomunitari, il punto centrale è l’aggiornamento del perimetro dei prodotti controllati. La corretta classificazione secondo l’allegato aggiornato è essenziale per verificare la necessità di autorizzazioni, l’eventuale applicazione di esenzioni e l’adeguamento della documentazione commerciale e doganale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, chiamati a recepire tempestivamente le modifiche e a garantirne l’applicazione dal 7 ottobre 2021.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato della direttiva 2009/43/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato della direttiva 2009/43/CE con il testo allegato alla direttiva delegata, aggiornando l’elenco dei prodotti per la difesa in coerenza con l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’UE del 17 febbraio 2020.

Obbligo di recepimento e data di applicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 7 ottobre 2021. È richiesto un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: elenco dei prodotti per la difesa

L’allegato sostituito contiene l’elenco dettagliato dei prodotti per la difesa, articolato nelle categorie ML1-ML22 e nelle relative definizioni. L’aggiornamento include numerose specificazioni tecniche, esclusioni, note tecniche e rinvii ad altri atti UE in materia di beni a duplice uso, oltre a definizioni uniformi dei termini impiegati nell’elenco.

Come è indicizzato

Materiemercato internodifesacontrollo dei trasferimenti di prodotti per la difesaarmamentirecepimento del diritto ue

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