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Direttiva 2021/415

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commission dell’8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L0415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 aggiorna la normativa UE sulle sementi di foraggere e cereali per allinearla alle più recenti conoscenze scientifiche e alla nomenclatura botanica internazionale. Le modifiche riguardano soprattutto la revisione delle denominazioni di alcune specie e sottospecie, nonché l’adeguamento di allegati tecnici relativi a isolamento, purezza varietale e requisiti per gli ibridi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 gennaio 2022 e applicarle dal 1° febbraio 2022.

Adegua le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE alle evoluzioni scientifiche e tassonomiche, aggiornando denominazioni botaniche e gruppi di specie di sementi foraggere e cereali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, nell’ambito della commercializzazione delle sementi di piante foraggere e delle sementi di cereali disciplinate dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE. Riguarda in particolare le specie e i relativi ibridi interessati dai cambiamenti di nomenclatura botanica e dagli aggiornamenti degli allegati tecnici su isolamento, purezza varietale e controlli. Non introduce un nuovo regime generale, ma modifica disposizioni esistenti sulle sementi di talune specie di Festuca, Elymus, Triticum, Sorghum e relativi ibridi.

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/415: aggiornamento delle denominazioni botaniche e dei requisiti tecnici per sementi foraggere e cereali

La direttiva interviene sulle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per adeguarle all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle regole di nomenclatura botanica internazionale. Il provvedimento è motivato dalla revisione di alcune denominazioni di specie e sottospecie di interesse sementiero e dalla necessità di allineare gli allegati tecnici alle nuove classificazioni.

Obiettivi e finalità

L’intervento mira a garantire coerenza terminologica e tassonomica nella disciplina UE della commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali. La Commissione evidenzia che, in base agli sviluppi scientifici, alcune specie sono state riclassificate o rinominate, con effetti diretti sulle definizioni contenute nelle direttive settoriali e sulle tabelle tecniche relative alla produzione e certificazione delle sementi.

Aggiornamento delle denominazioni botaniche

La direttiva recepisce le nuove denominazioni per diverse specie, in particolare:

  • la festuca indurita è ricondotta a "Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.";
  • la gramigna comune è ricondotta a "Elymus repens";
  • il frumento è indicato come "Triticum aestivum L. subsp. aestivum";
  • il frumento duro come "Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren";
  • la spelta come "Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.";
  • il sorgo come "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor";
  • l’erba sudanese come "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse".

La Commissione precisa che le riclassificazioni derivano dall’applicazione del Codice internazionale di nomenclatura per alghe, funghi e piante e dagli approcci genomici e filogenetici più recenti.

Modifiche alla direttiva 66/401/CEE

L’articolo 1 modifica la direttiva sulle sementi di piante foraggere in due punti principali:

  • sostituisce la definizione botanica di Festuca indurita con la nuova denominazione scientifica;
  • adegua l’allegato II, in particolare le intestazioni di colonna, sostituendo il riferimento con "Elymus repens".

Si tratta di un aggiornamento nominale e tecnico, volto a mantenere allineata la normativa sulle sementi alle denominazioni botaniche corrette.

Modifiche alla direttiva 66/402/CEE

L’articolo 2 interviene in modo più ampio sulla disciplina delle sementi di cereali. Le nuove definizioni sostituiscono quelle precedenti nell’articolo 2 della direttiva 66/402/CEE e riflettono il nuovo assetto tassonomico di frumento, frumento duro, spelta e sorgo. Viene altresì aggiornato il riferimento agli ibridi derivanti dall’incrocio tra le due sottospecie di Sorghum bicolor.

Oltre alle definizioni, sono modificati gli allegati I, II e III, che disciplinano requisiti tecnici e classificazioni per la produzione e certificazione delle sementi.

Requisiti di isolamento e colture destinate alla produzione di sementi

Nell’allegato I sono aggiornate le regole sulle distanze di isolamento e sulle condizioni di coltivazione.

Per le zone in cui la presenza di S. halepense o di S. bicolor subsp. drummondii crea un problema specifico di impollinazione incrociata:

  • le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor subsp. bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;
  • le colture destinate alla produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor subsp. bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad almeno 400 m.

Per gli ibridi di avena, orzo, riso, frumenti, xTriticosecale autoimpollinante e per gli ibridi di Hordeum vulgare prodotti con tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica (CMS), la direttiva aggiorna:

  • la distanza minima di 25 m tra componente femminile e altre varietà della stessa specie, salvo protezione sufficiente contro l’impollinazione esterna indesiderabile;
  • i requisiti di identità e purezza dei componenti;
  • le soglie di purezza varietale minima e di ibridità quando si usano agenti chimici ibridizzanti.

In tale ipotesi, le soglie minime indicate sono:

  • 99,7 % per Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum e Triticum aestivum subsp. spelta;
  • 99,0 % per xTriticosecale autoimpollinante;
  • 95 % di ibridità minima, con valutazione secondo metodi eventualmente seguiti a livello internazionale.

Purezza varietale e controlli ufficiali

L’allegato II aggiorna le soglie minime di purezza varietale per le sementi di base e certificate.

Per Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa e le tre sottospecie di Triticum interessate, escluse le rispettive forme ibride, sono previsti i seguenti livelli:

  • sementi di base: 99,9 %;
  • sementi certificate, 1a generazione: 99,7 %;
  • sementi certificate, 2a generazione: 99,0 %.

Per gli ibridi delle medesime specie e di xTriticosecale autoimpollinante:

  • la purezza varietale minima delle sementi certificate è fissata al 90 %;
  • per Hordeum vulgare prodotto mediante CMS, la purezza varietale minima scende all’85 % e le impurità diverse dal ristoratore non devono superare il 2 %.

La direttiva specifica inoltre che la purezza varietale è controllata principalmente tramite ispezioni in loco e, per gli ibridi, mediante controlli ufficiali a posteriori su un numero adeguato di campioni.

Aggiornamento degli allegati con le nuove denominazioni

L’allegato III è modificato per riallineare le voci tabellari alle nuove denominazioni botaniche. In particolare, vengono aggiornate le righe relative a:

  • Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale e xTriticosecale;
  • Sorghum bicolor subsp. bicolor;
  • Sorghum bicolor subsp. drummondii;
  • gli ibridi tra le due sottospecie di Sorghum bicolor.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 gennaio 2022;
  • applicarle dal 1° febbraio 2022;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rilievi operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore sementiero, la direttiva ha natura essenzialmente tecnica e di coordinamento, ma incide su classificazioni, etichettatura, certificazione e conformità dei lotti di sementi. L’adeguamento delle denominazioni botaniche e delle soglie tecniche va considerato nelle procedure di produzione, controllo e commercializzazione, nonché nella predisposizione della documentazione di conformità e nei rapporti con le autorità competenti nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento della direttiva 66/401/CEE

L’articolo 1 sostituisce nella direttiva 66/401/CEE la definizione relativa a Festuca indurita con "Festuca trachyphylla (Hack.) Hack." e modifica l’allegato II secondo l’allegato, parte A, della direttiva di esecuzione, con aggiornamento della denominazione di riferimento a "Elymus repens".

Aggiornamento della direttiva 66/402/CEE

L’articolo 2 modifica la direttiva 66/402/CEE sostituendo le definizioni di riferimento per il sorgo, l’erba sudanese, il frumento, il frumento duro e la spelta con le nuove denominazioni tassonomiche: Sorghum bicolor subsp. bicolor, Sorghum bicolor subsp. drummondii, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum e Triticum aestivum subsp. spelta. È inoltre aggiornata la definizione degli ibridi tra le due sottospecie di Sorghum bicolor. Gli allegati I, II e III sono modificati secondo l’allegato, parte B.

Requisiti tecnici per isolamento e purezza delle colture

Nell’allegato I della direttiva 66/402/CEE sono aggiornate le norme per le colture destinate alla produzione di sementi, inclusi i requisiti di isolamento per Sorghum bicolor subsp. bicolor e subsp. drummondii nelle zone con rischio specifico di impollinazione incrociata: 800 m per sementi di base e 400 m per sementi certificate. Sono inoltre aggiornate le distanze minime e le condizioni per la produzione di sementi certificate di ibridi di avena, orzo, riso, frumenti e xTriticosecale, nonché le soglie di purezza varietale e ibridità per specifiche modalità di produzione, inclusa la CMS.

Aggiornamento delle soglie di purezza varietale

Nell’allegato II della direttiva 66/402/CEE sono riviste le soglie minime di purezza varietale per le sementi di base e certificate delle specie elencate, con valori specifici per le categorie di sementi e per gli ibridi. Per gli ibridi di alcune specie, la purezza varietale minima delle sementi certificate è fissata al 90 %, mentre per Hordeum vulgare prodotto mediante CMS è prevista una purezza minima dell’85 % e impurità diverse dal ristoratore non superiori al 2 %.

Aggiornamento degli elenchi negli allegati tecnici

L’allegato III della direttiva 66/402/CEE è modificato per adeguare le voci di specie e ibridi, includendo le nuove denominazioni di Triticum, Sorghum bicolor subsp. bicolor, Sorghum bicolor subsp. drummondii e i relativi ibridi.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 gennaio 2022, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° febbraio 2022. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicommercio di prodotti agricoliclassificazione botanicacontrolli ufficiali

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