Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27509/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestavano, a vario titolo: la sussistenza e la qualificazione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e il ruolo apicale/organizzativo contestato ad alcuni imputati; la configurabilità dell'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e dell'aggravante dell'associazione armata; l'erronea valutazione probatoria (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e riscontri); la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); la confisca e il carattere illecito della somma sequestrata; vizi relativi alla determinazione della pena; e l'ammissibilità di ricorsi avverso pronunce rese in sede di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da La Rocca Giuseppe Francesco, Gangemi Emilio, Spartano Giuseppe e Distefano Giuseppe (concordato in appello: limiti di impugnazione). Ha invece rigettato i ricorsi di Cavallaro Sebastiano e Santoro Giovanni: le statuizioni di merito sulla responsabilità per associazione mafiosa e/o associazione finalizzata al narcotraffico, sui ruoli apicali/organizzativi, sull'aggravante dell'associazione armata, sulla rilevanza delle intercettazioni e sui riscontri (sequestri di armi, danaro, video) sono state ritenute adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche. È stata confermata la decisione della Corte d'Appello nei termini impugnati; la Corte di Cassazione ha condannato i proponenti (Cavallaro e Santoro) al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    "tre o più persone" che si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva...

    La Corte richiama la giurisprudenza (Mannino, Modaffari e successive) secondo cui la partecipazione richiede un'inserzione attiva e stabile nel sodalizio; la prova può essere indiziaria mediante "indicatori logici" (comportamenti, funzioni, facta concludentia) e non si limita al mero status o all'accordo di ingresso.

  • art. 416-bis, comma 2 cod. pen. (promotore/dirigente/organizzatore)

    I capi che promuovono, dirigono o organizzano sono autonome figure incriminatrici; la Corte ha ritenuto provato ruolo apicale/organizzativo per specifici imputati sulla scorta di riscontri probatori (intercettazioni, gestione cassa comune, direzioni operative).

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al narcotraffico)

    Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre accordo associativo stabile con coordinamento e disponibilità di risorse; la prova può emergere da facta concludentia (contatti continui, beni, divisione compiti, modus operandi) e dalle intercettazioni che evidenzino organizzazione e volumi.

  • art. 74, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 (associazione armata - aggravante)

    L'aggravante può essere attribuita solo se vi sia un coefficiente di prevedibilità concreta, da parte del singolo partecipante, della disponibilità di armi nell'associazione; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti per alcuni imputati per presenza di sequestri, intercettazioni e riscontri.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (delitti in materia di stupefacenti)

    Le intercettazioni e i riscontri possono essere utilizzati per provare l'ingente attività di spaccio; la derubricazione alla fattispecie di lieve entità è stata esclusa per i consistenti volumi e riscontri.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Il riconoscimento è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni di esclusione (pregresse condanne, gravità del fatto, partecipazione a più associazioni).

  • art. 192 cod. proc. pen. (regole sull'apprezzamento degli indizi)

    La Corte richiama i criteri di gravità, precisione, univocità e concordanza per la valutazione indiziaria e sottolinea che la valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica.

  • art. 129 cod. proc. pen. (condizioni di proscioglimento previste dal concordato)

    La Corte ricorda i limiti dell'impugnazione in caso di concordato in appello: sono ammissibili motivi relativi alla formazione della volontà concordataria, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia; non sono ammissibili doglianze sui motivi rinunciati o su questioni di merito non trasfuse nell'illegalità della pena.

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello)

    La Cassazione sottolinea i limiti di impugnabilità delle sentenze rese su concordato e dichiara inammissibili alcuni ricorsi per motivi che eccedono tali limiti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (motivi di ricorso in Cassazione)

    Richiamata per inquadrare i censi attinenti alla motivazione e al travisamento della prova; la Corte ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso e i limiti della sindacabilità del giudizio di merito in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese processuali)

    La Corte ha disposto la condanna delle parti che hanno proposto ricorso rigettato al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti o rivaluta l'attendibilità delle fonti se la motivazione di merito non è manifestamente illogica: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili o infondati.
  • Per l'art. 416-bis c.p. la partecipazione richiede una stabile e concreta messa a disposizione del sodalizio; la prova può essere indiziaria tramite indicatori logici (comportamenti, ruoli, facta concludentia), non bastando il mero "status" o la sola affiliazione senza attività concreta.
  • Le intercettazioni, se dirette o adeguatamente riferibili all'imputato, costituiscono prova diretta; se assumono valore indiziario devono però rispettare i requisiti di gravità, precisione, univocità e concordanza previsti dall'art. 192 c.p.p.
  • L'aggravante dell'associazione armata (art. 74, comma 4 d.P.R. 309/1990) richiede che il singolo partecipante avesse una prevedibilità concreta della disponibilità di armi; non è sufficiente la mera esistenza di armi senza collegamenti probatori con il singolo.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è valutazione di merito e va contestata in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica; la decisione può basarsi su un elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
  • Nei casi di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) l'impugnabilità è limitata: ammissibili i profili relativi alla formazione del consenso e al rispetto delle condizioni previste, mentre sono inammissibili censure meramente sostanziali o rinunciate.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso in Cassazione impone di indicare e, se utile, allegare gli atti e i passaggi che si ritengono travisati: non è ammesso eccepire travisamenti senza l'esatta indicazione/motivo dimostrativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.