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Sentenza

Sentenza n. 2841/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 325/2024 pubblicata in data 27.03.2024

Giustizia amministrativa202503941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’avvenuto accredito della carta docente avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 325/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, confermando il riconoscimento già disposto per gli anni 2021/2022 e 2022/2023. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva accreditato il beneficio, dando così integrale soddisfazione alla pretesa. Il Ministero non ha formulato eccezioni al riguardo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del comando giudiziale da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta completamente soddisfatta e tale circostanza non è contestata.
  • Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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