Ordinanza n. 2092/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) della Disposizione Dirigenziale n. 48 del 07/03/2023, notificata al ricorrente in data 24/05/2023, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato al dott. Giovanni Viti Arduino la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere assunte abusivamente realizzate; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione dirigenziale comunale che ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere ritenute abusivamente realizzate
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli gli ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere ritenute abusivamente realizzate, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono in modo specifico i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Tribunale aveva disposto una verificazione, finalizzata ad accertare analiticamente la consistenza dell'immobile nelle epoche rilevanti, con particolare riferimento alla consistenza anteriore al 1935. Il verificatore ha chiesto più proroghe, giustificate dalla necessità di ulteriori approfondimenti e di visure analitiche, ma non ha depositato la relazione nel termine di 75 giorni assegnato con la precedente ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha riservato ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Rilevato l'inadempimento del verificatore rispetto al termine precedentemente assegnato, il Collegio ha ritenuto comunque necessario, ai fini della decisione, reiterare l'incombente istruttorio. Ha quindi ordinato al verificatore di depositare entro il termine ultimo di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica, se anteriore, una relazione di compiuta verificazione, corredata da analitiche visure e redatta secondo i criteri e le modalità già stabiliti dalla Sezione. La reiterazione è stata ritenuta preferibile alla sostituzione del verificatore, in ragione dell'economia dei mezzi processuali e dell'esigenza di evitare un ulteriore prolungamento dei tempi del giudizio. La causa è stata rinviata per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 3 giugno 2026. Le spese sono state riservate.
Massime di principio
- Quando una verificazione già disposta è necessaria per la decisione e il verificatore non deposita la relazione nel termine assegnato, il giudice amministrativo può reiterare l'incombente, assegnando un termine ultimo per il deposito, se la sostituzione del verificatore comporterebbe un inutile aggravamento dell'istruttoria e un ulteriore prolungamento del giudizio.
- La scelta di reiterare una verificazione, anziché affidarla a un diverso verificatore, può essere giustificata dai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, quando il verificatore originario abbia già avviato le operazioni e siano necessari ulteriori approfondimenti tecnici.
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