Cassazione Civile, Ordinanza n. 21869/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione, di occupazione e di asservimento relativa a più lotti di terreno coinvolti nella realizzazione di un piano per insediamenti produttivi. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha quantificato l'indennità sulla base di una nuova consulenza tecnica, recependo il metodo analitico-ricostruttivo e confermando il valore venale dei terreni con computo degli oneri di urbanizzazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha denunciato la nullità della sentenza e la questione di legittimità costituzionale della normativa sui giudici ausiliari di Corte d'appello, perché la decisione era stata assunta con la partecipazione di un giudice ausiliario; 2) ha dedotto la violazione della disciplina che, a suo dire, escludeva i giudici ausiliari dai procedimenti trattati dalla Corte d'appello in unico grado; 3) ha contestato la quantificazione delle spese di urbanizzazione da scomputare dalla stima, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato oneri teorici e non il costo complessivo delle opere e che ciò contrastasse con il precedente dictum di Cassazione; 4) ha censurato la stima del valore venale dei terreni, sia perché fondata su una ipotizzata edificazione di capannoni a due piani ritenuta irrealistica, sia perché il CTU avrebbe omesso o male considerato dati comparativi e fonti di mercato; 5) ha infine contestato la condanna alle spese processuali, assumendo di non essere integralmente soccombente essendo stato accolto il precedente ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi. Ha escluso la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha sì dichiarato l'illegittimità delle norme istitutive, ma ha differito gli effetti al 31 ottobre 2025 per consentire il riordino della magistratura onoraria; ha inoltre precisato che, nel giudizio di rinvio, non opera il divieto di partecipazione del giudice ausiliario richiamato dal Comune. Ha invece accolto il terzo motivo nella parte in cui la motivazione della Corte d'appello era soltanto apparente sulla quantificazione degli oneri di urbanizzazione: il giudice di rinvio aveva affermato di aver considerato tutti i costi di urbanizzazione ma non aveva spiegato con quali criteri e su quali dati li avesse determinati, limitandosi a rinviare genericamente alla CTU. Ha accolto parzialmente anche il quarto motivo, ritenendo inammissibile la censura sulla scelta di ipotizzare l'edificazione massima a due piani, perché diretta solo a contestare il merito della stima, ma ha ritenuto fondata la censura motivazionale sul recepimento della consulenza tecnica, poiché la Corte territoriale aveva richiamato fonti informative non specificate e non verificabili. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra Corte d'appello anche per le spese.
Norme richiamate
art. 23 L. n. 87 del 1953
richiamato per la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale
art. 158 c.p.c.
invocato dal ricorrente per la dedotta nullità della sentenza per composizione del collegio
art. 161 c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità della sentenza dedotta in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale di più censure per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base formale per dedurre nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale
art. 394 c.p.c.
richiamato per definire il giudizio di rinvio come giudizio chiuso, con preclusione di nuove conclusioni salvo necessità derivante dalla cassazione
art. 91 c.p.c.
invocato per contestare la condanna del Comune alle spese processuali
art. 102 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale sulla magistratura onoraria
art. 106 Cost.
interpretato dalla Corte costituzionale come norma che consente la nomina di magistrati onorari solo per funzioni attribuite a giudici singoli, non per funzioni collegiali di appello in via stabile
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 12 prel.
utilizzato per interpretare la riforma del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 39 L. n. 2359 del 1865
richiamato per i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione
art. 42 L. n. 2359 del 1865
richiamato nella censura sugli oneri di urbanizzazione e sulla stima
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato quale norma sulla determinazione dell'indennità espropriativa
art. 5 D.M. n. 1444 del 1968
richiamato per gli standards urbanistici rilevanti nella stima
L.R. Toscana n. 28 del 1999
richiamata per i vincoli urbanistici applicabili al piano
art. 62, comma 1, d.l. n. 69 del 2013
parte della disciplina della magistratura onoraria censurata dal ricorrente
art. 62, comma 2, d.l. n. 69 del 2013
invocato dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità dei giudici ausiliari nei procedimenti trattati in unico grado
artt. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 d.l. n. 69 del 2013
norme della disciplina della magistratura onoraria dichiarate incostituzionali con effetti differiti dalla Corte costituzionale
art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017
indicato come termine per il completamento del riordino della magistratura onoraria e per la perdurante tollerabilità del sistema
art. 5 bis L. n. 359 del 1992
menzionato nel quadro storico, ritenuto non più applicabile per il superamento dei criteri riduttivi di stima
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio seguito a cassazione, il thema decidendum è delimitato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; il giudice di rinvio non può discostarsene, ma deve applicarlo agli accertamenti di fatto necessari.
- Nella stima indennitaria di aree incluse in un piano urbanistico attuativo, il valore venale va determinato tenendo conto sia della potenzialità edificatoria sia dei vincoli conformativi e degli standards imposti dal piano e dalla normativa urbanistica, senza trascurare le limitazioni che incidono sulla concreta capacità edificatoria.
- Quando la stima del bene espropriato è effettuata con metodo analitico-ricostruttivo, devono essere considerati l'intero costo degli oneri/spese di urbanizzazione e tutti gli elementi rilevanti per ricostruire il valore di mercato, non potendo la quantificazione fondarsi su criteri impliciti o solo parzialmente esplicitati.
- La consulenza tecnica d'ufficio può attingere a dati e informazioni esterne agli atti, ma il giudice che ne recepisce le risultanze deve indicarne le fonti e il contenuto in modo da consentire il controllo delle parti e del giudice di legittimità; una motivazione che richiami genericamente fonti non specificate è solo apparente.
- Il sindacato di cassazione sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato al "minimo costituzionale": sono censurabili solo l'omissione, la mera apparenza, la contraddittorietà irriducibile o l'incomprensibilità della motivazione, non la semplice insufficienza argomentativa o la rivalutazione del merito.
- La partecipazione di giudici ausiliari alle Corti d'appello non determina invalidità automatica delle decisioni rese prima del completamento del riordino della magistratura onoraria, in ragione della tollerabilità transitoria affermata dalla Corte costituzionale.
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