Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21869/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione, di occupazione e di asservimento relativa a più lotti di terreno coinvolti nella realizzazione di un piano per insediamenti produttivi. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha quantificato l'indennità sulla base di una nuova consulenza tecnica, recependo il metodo analitico-ricostruttivo e confermando il valore venale dei terreni con computo degli oneri di urbanizzazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha denunciato la nullità della sentenza e la questione di legittimità costituzionale della normativa sui giudici ausiliari di Corte d'appello, perché la decisione era stata assunta con la partecipazione di un giudice ausiliario; 2) ha dedotto la violazione della disciplina che, a suo dire, escludeva i giudici ausiliari dai procedimenti trattati dalla Corte d'appello in unico grado; 3) ha contestato la quantificazione delle spese di urbanizzazione da scomputare dalla stima, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato oneri teorici e non il costo complessivo delle opere e che ciò contrastasse con il precedente dictum di Cassazione; 4) ha censurato la stima del valore venale dei terreni, sia perché fondata su una ipotizzata edificazione di capannoni a due piani ritenuta irrealistica, sia perché il CTU avrebbe omesso o male considerato dati comparativi e fonti di mercato; 5) ha infine contestato la condanna alle spese processuali, assumendo di non essere integralmente soccombente essendo stato accolto il precedente ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi. Ha escluso la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha sì dichiarato l'illegittimità delle norme istitutive, ma ha differito gli effetti al 31 ottobre 2025 per consentire il riordino della magistratura onoraria; ha inoltre precisato che, nel giudizio di rinvio, non opera il divieto di partecipazione del giudice ausiliario richiamato dal Comune. Ha invece accolto il terzo motivo nella parte in cui la motivazione della Corte d'appello era soltanto apparente sulla quantificazione degli oneri di urbanizzazione: il giudice di rinvio aveva affermato di aver considerato tutti i costi di urbanizzazione ma non aveva spiegato con quali criteri e su quali dati li avesse determinati, limitandosi a rinviare genericamente alla CTU. Ha accolto parzialmente anche il quarto motivo, ritenendo inammissibile la censura sulla scelta di ipotizzare l'edificazione massima a due piani, perché diretta solo a contestare il merito della stima, ma ha ritenuto fondata la censura motivazionale sul recepimento della consulenza tecnica, poiché la Corte territoriale aveva richiamato fonti informative non specificate e non verificabili. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra Corte d'appello anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 23 L. n. 87 del 1953

    richiamato per la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale

  • art. 158 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per la dedotta nullità della sentenza per composizione del collegio

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità della sentenza dedotta in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base formale di più censure per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    base formale per dedurre nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per definire il giudizio di rinvio come giudizio chiuso, con preclusione di nuove conclusioni salvo necessità derivante dalla cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per contestare la condanna del Comune alle spese processuali

  • art. 102 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale sulla magistratura onoraria

  • art. 106 Cost.

    interpretato dalla Corte costituzionale come norma che consente la nomina di magistrati onorari solo per funzioni attribuite a giudici singoli, non per funzioni collegiali di appello in via stabile

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 12 prel.

    utilizzato per interpretare la riforma del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 39 L. n. 2359 del 1865

    richiamato per i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione

  • art. 42 L. n. 2359 del 1865

    richiamato nella censura sugli oneri di urbanizzazione e sulla stima

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato quale norma sulla determinazione dell'indennità espropriativa

  • art. 5 D.M. n. 1444 del 1968

    richiamato per gli standards urbanistici rilevanti nella stima

  • L.R. Toscana n. 28 del 1999

    richiamata per i vincoli urbanistici applicabili al piano

  • art. 62, comma 1, d.l. n. 69 del 2013

    parte della disciplina della magistratura onoraria censurata dal ricorrente

  • art. 62, comma 2, d.l. n. 69 del 2013

    invocato dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità dei giudici ausiliari nei procedimenti trattati in unico grado

  • artt. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 d.l. n. 69 del 2013

    norme della disciplina della magistratura onoraria dichiarate incostituzionali con effetti differiti dalla Corte costituzionale

  • art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017

    indicato come termine per il completamento del riordino della magistratura onoraria e per la perdurante tollerabilità del sistema

  • art. 5 bis L. n. 359 del 1992

    menzionato nel quadro storico, ritenuto non più applicabile per il superamento dei criteri riduttivi di stima

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio seguito a cassazione, il thema decidendum è delimitato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; il giudice di rinvio non può discostarsene, ma deve applicarlo agli accertamenti di fatto necessari.
  • Nella stima indennitaria di aree incluse in un piano urbanistico attuativo, il valore venale va determinato tenendo conto sia della potenzialità edificatoria sia dei vincoli conformativi e degli standards imposti dal piano e dalla normativa urbanistica, senza trascurare le limitazioni che incidono sulla concreta capacità edificatoria.
  • Quando la stima del bene espropriato è effettuata con metodo analitico-ricostruttivo, devono essere considerati l'intero costo degli oneri/spese di urbanizzazione e tutti gli elementi rilevanti per ricostruire il valore di mercato, non potendo la quantificazione fondarsi su criteri impliciti o solo parzialmente esplicitati.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può attingere a dati e informazioni esterne agli atti, ma il giudice che ne recepisce le risultanze deve indicarne le fonti e il contenuto in modo da consentire il controllo delle parti e del giudice di legittimità; una motivazione che richiami genericamente fonti non specificate è solo apparente.
  • Il sindacato di cassazione sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato al "minimo costituzionale": sono censurabili solo l'omissione, la mera apparenza, la contraddittorietà irriducibile o l'incomprensibilità della motivazione, non la semplice insufficienza argomentativa o la rivalutazione del merito.
  • La partecipazione di giudici ausiliari alle Corti d'appello non determina invalidità automatica delle decisioni rese prima del completamento del riordino della magistratura onoraria, in ragione della tollerabilità transitoria affermata dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.