Tribunale, Ordinanza T-408/24
Order of the President of the General Court of 5 November 2024. — Intrawork OÜ and Others v European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice. — Interim relief – Public supply contracts – Tendering procedure – Publication of a call for tenders – Application for suspension of operation of a measure – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-408/24 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto come inammissibile la domanda cautelare proposta contro la decisione di eu-LISA di pubblicare un nuovo bando di gara per servizi di somministrazione di personale. La Corte ha rilevato che l’istanza non indicava una base giuridica specifica asseritamente violata e non soddisfaceva quindi i requisiti formali del regolamento di procedura. La mancata autosufficienza dell’atto non poteva essere sanata mediante rinvio al ricorso principale o ai relativi allegati.
Inammissibilità dell’istanza di sospensione di una procedura di gara eu-LISA per mancato rispetto dei requisiti formali e, in particolare, per insufficiente esposizione del fumus boni iuris.
La questione giuridica
Se la domanda di provvedimenti provvisori volta a sospendere una procedura di appalto pubblico sia ammissibile quando non indica in modo sufficientemente chiaro e autonomo la base giuridica UE asseritamente violata e rinvia sostanzialmente al ricorso principale e ai suoi allegati per dimostrare il fumus boni iuris.
Principio di diritto
La domanda di sospensione dell’esecuzione è inammissibile se non è autosufficiente e non espone in modo coerente e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto che fondano il fumus boni iuris: in particolare, non basta richiamare in termini generici la natura o la ratio degli accordi quadro o un considerando della direttiva 2014/24/UE senza indicare una specifica norma UE violata; il giudice cautelare non deve ricercare nei ricorsi principali o negli allegati gli elementi mancanti.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Direttiva 2014/24/UE
- Considerando 60 della direttiva 2014/24/UE
Inammissibilità della domanda di sospensione di una gara eu-LISA per difetto di autosufficienza
L’ordinanza riguarda una domanda di provvedimenti provvisori proposta al Presidente del Tribunale nell’ambito di un ricorso di annullamento contro la decisione di eu-LISA del 19 giugno 2024 di indire una nuova procedura di gara aperta per servizi di fornitura di personale in Estonia e Francia. La misura richiesta mirava a sospendere la procedura fino alla decisione nel merito.
Fatti e procedimento
Le ricorrenti, società estoni, avevano già ottenuto nel 2023 un contratto quadro relativo a servizi di consulenza non ICT, nell’ambito di una precedente gara di eu-LISA. Nel 2024 l’Agenzia ha pubblicato un nuovo bando, suddiviso in due lotti, relativo a servizi di lavoro temporaneo e fornitura di personale, con valori stimati molto rilevanti. Le ricorrenti hanno sostenuto, in sostanza, che la nuova gara si sovrapponesse all’oggetto del contratto quadro già in essere e fosse quindi incompatibile con la logica degli accordi quadro.
Normativa processuale applicata
Il Presidente del Tribunale richiama gli articoli 278 e 279 TFUE, letti con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, e le disposizioni del regolamento di procedura relative alle misure provvisorie, in particolare:
- articolo 156, paragrafi 4 e 5, che impone di indicare oggetto del procedimento, urgenza e motivi di fatto e di diritto del fumus;
- articolo 76, lettera d), che richiede una sintesi dei motivi e degli argomenti;
- articolo 157, paragrafo 2, richiamato dalle ricorrenti per chiedere la misura;
- articolo 158, paragrafo 5, sui costi. Viene inoltre richiamata la prassi giurisprudenziale secondo cui la domanda cautelare deve essere autosufficiente e comprensibile senza dover ricorrere al ricorso principale o ai suoi allegati.
Ragionamento del Tribunale
Il punto decisivo non è stato l’esame del merito della contestazione sulla compatibilità della nuova gara con il contratto quadro, ma il rispetto dei requisiti formali dell’istanza cautelare. Il Presidente osserva che le ricorrenti:
- hanno descritto diffusamente i fatti e l’asserito pregiudizio derivante dalla sovrapposizione tra le due procedure;
- non hanno però indicato alcuna disposizione specifica del diritto dell’Unione che eu-LISA avrebbe violato con la pubblicazione del nuovo bando;
- si sono limitate a richiamare la “ragion d’essere” degli accordi quadro e il considerando 60 della direttiva 2014/24/UE, senza formulare un vero motivo di diritto autonomo.
Secondo il Tribunale, tali affermazioni non consentono di verificare, nemmeno in via sommaria, se l’atto impugnato sia viziato da illegittimità e se sussista un fumus boni iuris. L’assenza di una base giuridica specifica non può essere colmata mediante rinvio al ricorso principale, perché ciò svuoterebbe di effetto l’obbligo di presentare l’istanza cautelare con atto separato e autosufficiente.
Decisione e dispositivo
La domanda di misure provvisorie è stata quindi dichiarata inammissibile. Le spese sono state riservate. La pronuncia non affronta il merito della legittimità della nuova procedura di gara, ma ribadisce un principio rigoroso sull’ammissibilità delle istanze cautelari dinanzi al giudice dell’Unione.
Principio affermato
Ai fini della sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione, la domanda cautelare deve contenere in modo autonomo e chiaro gli elementi di fatto e di diritto che fondano il fumus boni iuris; un richiamo generico alla logica degli accordi quadro o a un considerando della direttiva 2014/24/UE non basta se non è accompagnato dall’indicazione della norma UE asseritamente violata.
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