Tribunale, Sentenza T-507/23
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 6 November 2024. — ZB v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark ENERGY DRINK – Earlier EU figurative mark X Energy Drink – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-507/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione alla registrazione del marchio figurativo ENERGY DRINK. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione amministrativa e ha confermato il rischio di confusione con il marchio anteriore X Energy Drink. Pur correggendo parzialmente l’analisi concettuale della Commissione di ricorso, il Tribunale ha concluso che ciò non incideva sull’esito finale.
Marchio UE figurativo "ENERGY DRINK" e marchio anteriore "X Energy Drink": la Corte conferma l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO avesse adeguatamente motivato la valutazione su pubblico di riferimento, identità/somiglianza dei prodotti e rischio di confusione; e se, nel merito, i segni ENERGY DRINK e X Energy Drink, considerati i prodotti interessati, fossero idonei a generare un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, nel confronto tra il marchio figurativo richiesto ENERGY DRINK e il marchio anteriore X Energy Drink, sussiste un rischio di confusione per il pubblico pertinente con attenzione media, anche se alcuni prodotti sono soltanto simili a bassa intensità: le categorie di bevande in classe 32 e 33 possono sovrapporsi per canali di distribuzione, occasioni d’uso e presenza di versioni alcoliche e analcoliche; i segni coincidono in tutti gli elementi verbali, sono visivamente simili in misura media e foneticamente identici, mentre la loro somiglianza concettuale, pur corretta, incide in modo limitato perché gli elementi comuni "energy" e "drink" hanno debole distintività o carattere descrittivo per parte dei prodotti. La decisione impugnata era inoltre sufficientemente motivata ai sensi dell’art. 94, par. 1, del regolamento 2017/1001. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo ENERGY DRINK e rischio di confusione con X Energy Drink
Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2023, resa in un procedimento di opposizione relativo a un marchio UE figurativo per bevande alcoliche e analcoliche. La controversia verteva sulla sussistenza di un rischio di confusione con un marchio anteriore figurativo contenente gli elementi verbali "X Energy Drink".
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva depositato una domanda di marchio UE per un segno figurativo in classi 32 e 33, comprendente, tra l’altro, soft drinks, energy drinks, birra, vino, cider e bevande a base di vino. L’opponente aveva fondato la sua opposizione sul marchio anteriore registrato per prodotti della classe 32, tra cui energy drinks, bevande isotone, bevande gassate e soft drinks.
L’Opposition Division aveva accolto integralmente l’opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione. La Commissione di ricorso aveva poi confermato tale conclusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Domande e censure del ricorrente
Nel ricorso al Tribunale, il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e, sostanzialmente, la registrazione del marchio richiesto. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato inammissibile la domanda di registrazione, rilevando che non rientrava nella sua competenza nel quadro del controllo di legittimità su una decisione della Commissione di ricorso.
Le censure principali riguardavano:
- l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, in particolare su pubblico pertinente, identità e somiglianza dei prodotti e valutazione globale;
- l’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere la Commissione di ricorso riconosciuto un rischio di confusione nonostante le presunte differenze tra i segni e tra i prodotti.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale richiama anzitutto:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che richiede identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi e un rischio di confusione nel pubblico;
- l’articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sull’obbligo di motivazione;
- l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, sul dovere di motivare gli atti amministrativi;
- la giurisprudenza consolidata sul giudizio globale di confusione, fondato sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.
Motivazione della decisione impugnata
Quanto alla presunta carenza di motivazione, il Tribunale ha osservato che la Commissione di ricorso aveva richiamato e confermato le conclusioni dell’Opposition Division sul pubblico pertinente, individuato nel pubblico in generale con livello medio di attenzione, e aveva spiegato il proprio ragionamento sulla comparazione dei prodotti e sulla valutazione globale del rischio di confusione.
In particolare, la decisione impugnata conteneva un esame dei prodotti di classe 32 e 33, distinguendo tra identità, somiglianza media e somiglianza almeno bassa, nonché un’analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e della distinta capacità distintiva del marchio anteriore. Il Tribunale ha quindi escluso sia la mancanza sia l’insufficienza di motivazione.
Pubblico pertinente e territorio rilevante
Il Tribunale ha lasciato ferme, perché non contestate in modo specifico, le valutazioni della Commissione di ricorso circa:
- il pubblico pertinente, costituito dal pubblico in generale;
- il livello di attenzione, pari a quello medio;
- il territorio rilevante, ossia il pubblico di lingua inglese, alla luce degli elementi verbali comuni ai segni.
Comparazione dei prodotti
Sul piano dei prodotti, il Tribunale ha confermato che:
- i prodotti di classe 32 coperti dai due marchi sono in parte identici e in parte simili in misura media;
- i prodotti di classe 33 coperti dal marchio richiesto e i prodotti di classe 32 coperti dal marchio anteriore sono almeno simili in misura bassa.
Il ricorrente sosteneva che bevande alcoliche e analcoliche fossero dissimili per natura, finalità e modalità di uso, soprattutto per la presenza o assenza di alcol. Il Tribunale ha riconosciuto che la differenza tra prodotti alcolici e analcolici è rilevante, ma ha precisato che non può trasformarsi in una presunzione generale di dissimilarità tra tutte le bevande delle due categorie. La valutazione deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui natura, destinazione d’uso, canali distributivi, concorrenza e complementarità.
Nel caso concreto, il Tribunale ha sottolineato che:
- vino, cider e bevande a base di vino sono beni che possono essere consumati in occasioni analoghe a quelle di bevande non alcoliche;
- esistono anche versioni analcoliche di vino e cider, destinate a consumatori che non consumano alcol;
- i prodotti possono essere venduti negli stessi punti vendita, anche nelle medesime aree di supermercati, nonché in ristoranti e bar;
- alcuni prodotti possono essere in concorrenza tra loro, poiché il consumatore può scegliere tra versioni alcoliche e non alcoliche di beni simili.
Comparazione dei segni
I segni in conflitto erano entrambi figurativi, ma il Tribunale ha osservato che coincidono in tutti gli elementi verbali: "x", "energy" e "drink".
Quanto agli elementi distintivi e dominanti, il Tribunale ha condiviso l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui:
- la lettera "x" è distintiva per il pubblico pertinente;
- gli elementi "energy" e "drink" sono debolmente distintivi o descrittivi per alcuni prodotti della classe 32 e per taluni prodotti della classe 33;
- gli elementi figurativi dei segni sono meramente decorativi o comunque non distolgono l’attenzione dal contenuto verbale;
- la lettera "x" mantiene una posizione centrale e co-dominante.
Sul versante visivo, i segni sono stati ritenuti simili in misura media, poiché condividono tutti gli elementi verbali e le differenze grafiche e cromatiche non sono sufficienti a neutralizzare tale somiglianza. Sul versante fonetico, il Tribunale ha confermato l’identità fonetica. Sul versante concettuale, però, ha corretto la decisione impugnata: per il pubblico di lingua inglese, i segni sono concettualmente identici, poiché l’insieme degli elementi verbali coincide integralmente.
Valutazione globale del rischio di confusione
Pur avendo rilevato l’errore della Commissione di ricorso nel qualificare la somiglianza concettuale come soltanto bassa, il Tribunale ha ritenuto che tale errore non incidesse sull’esito finale. Ai fini della valutazione globale, ha considerato:
- la normalità del carattere distintivo del marchio anteriore;
- la somiglianza o identità dei prodotti;
- la somiglianza visiva media;
- l’identità fonetica;
- la somiglianza concettuale, che tuttavia pesa meno perché gli elementi comuni "energy" e "drink" hanno debole distintività o sono descrittivi per alcuni prodotti.
In un settore come quello delle bevande, la somiglianza fonetica assume particolare rilievo quando i prodotti vengono richiesti oralmente. Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale ha confermato che il pubblico pertinente può ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente dinanzi al Tribunale. L’EUIPO è stato invece lasciato soccombente sulle spese, poiché non era stata disposta un’udienza e la sua domanda di spese era subordinata a tale eventualità.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione tra marchi UE, la presenza di elementi verbali comuni anche debolmente distintivi può sostenere un rischio di confusione quando i prodotti sono almeno in parte identici o simili e i segni coincidono visivamente e foneticamente in modo significativo. La differenza tra bevande alcoliche e analcoliche non esclude automaticamente la somiglianza dei prodotti, che va valutata in concreto tenendo conto di natura, uso, distribuzione e possibile concorrenza tra le categorie di beni.
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