Tribunale, Sentenza T-544/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 6 November 2024. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for an EU figurative mark representing an emblem – Earlier EU figurative marks representing a stripe – Relative ground for refusal – No similarity of the signs – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – No damage to reputation – Article 8(5) of Regulation 2017/1001. — Case T-544/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Puma contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso l’opposizione alla registrazione di un marchio figurativo rappresentante un emblema. Pur a fronte di prodotti identici in classe 25 e dell’asserita notorietà dei marchi anteriori, la Corte ritiene che i segni non siano simili sul piano visivo, fonetico e concettuale. Di conseguenza, non sussiste né rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), né applicabilità della tutela rafforzata del marchio rinomato ex articolo 8, paragrafo 5), del regolamento 2017/1001.
Opposizione a marchio UE figurativo: la Corte conferma l’assenza di somiglianza tra i segni e quindi l’assenza sia di rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia di tutela rafforzata del marchio rinomato ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Nel contesto di un’opposizione alla registrazione di un marchio figurativo dell’Unione, la Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se il segno richiesto fosse simile ai marchi anteriori figurativi di Puma costituiti da una striscia, tale da generare un rischio di confusione per il pubblico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; 2) se, in mancanza di tale somiglianza, potesse comunque operare la tutela prevista per i marchi anteriori rinomati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5), del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Quando i segni figurativi messi a confronto, considerati globalmente, presentano differenze visive tali da escludere ogni somiglianza, non vi è rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche se i prodotti sono identici; inoltre, in assenza di qualsiasi somiglianza tra i segni, l’articolo 8, paragrafo 5), del medesimo regolamento è manifestamente inapplicabile, poiché la tutela del marchio rinomato presuppone quantomeno una somiglianza, sia pure debole, tra i segni.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
Opposizione a marchio UE figurativo: assenza di somiglianza tra i segni e rigetto dell’opposizione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2023, in materia di opposizione alla registrazione di un marchio figurativo dell’Unione. Il contenzioso concerneva un segno richiesto rappresentante un emblema e due marchi anteriori figurativi di Puma, costituiti da una striscia.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 17 dicembre 2020 Yukai Zheng aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti della classe 25 della classificazione di Nizza, relativi in sostanza ad abbigliamento e articoli affini. Puma aveva proposto opposizione il 29 aprile 2021, fondandola sui propri due marchi figurativi anteriori, entrambi registrati per prodotti identici o sostanzialmente corrispondenti della classe 25.
L’opposizione era stata presentata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5), del regolamento (UE) 2017/1001. A seguito della richiesta dell’interessato, l’EUIPO aveva domandato a Puma la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori, prova poi fornita. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e, su appello, la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che i segni non fossero simili.
Questioni sottoposte al Tribunale
Puma deduceva due motivi principali:
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere l’EUIPO escluso il rischio di confusione nonostante l’identità dei prodotti e la presunta somiglianza dei segni;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 5), del medesimo regolamento, per non avere riconosciuto la rinomanza dei marchi anteriori e il collegamento mentale tra i segni, con conseguente rischio di indebito vantaggio o pregiudizio.
Normativa rilevante e criteri applicati
La Corte richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui la registrazione deve essere rifiutata quando, per l’identità o somiglianza tra i marchi e per l’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, esista un rischio di confusione nel pubblico di riferimento. Ricorda inoltre che tale rischio comprende il rischio di associazione e che la valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.
Quanto all’articolo 8, paragrafo 5), la Corte ribadisce che la sua applicazione presuppone cumulativamente, tra gli altri elementi, che il marchio richiesto sia identico o simile al marchio anteriore. In mancanza di una qualsiasi somiglianza, la disposizione non trova applicazione.
Valutazione della somiglianza dei segni
La Corte approva l’analisi della commissione di ricorso sulla percezione complessiva dei segni. I marchi anteriori sono descritti come una striscia monocroma, bianca o nera, curva e ascendente verso destra, con base piatta e assottigliamento finale. Il marchio richiesto, invece, è percepito come una forma triangolare arrotondata con bordo esterno e figure interne curve, che formano un insieme grafico centrale in cui compare una striscia diversa per forma e proporzioni.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il contorno esterno sarebbe un semplice elemento decorativo o una "cornice" trascurabile e la parte interna assumerebbe da sola carattere distintivo dominante. Al contrario, il segno richiesto è visto come un tutto inscindibile, privo di elemento chiaramente dominante o più distintivo degli altri. La Corte sottolinea che il consumatore medio non analizza i segni nei dettagli, ma li percepisce globalmente.
Sul piano visivo, il Tribunale evidenzia differenze significative: base della striscia diversa, spessore diverso, forma terminale diversa e conformazione complessiva differente. Respinge quindi anche l’argomento secondo cui uno dei marchi anteriori sarebbe quasi integralmente contenuto nel segno richiesto.
Sul piano fonetico, la comparazione non è possibile, trattandosi di marchi puramente figurativi privi di elementi verbali. Sul piano concettuale, la Corte conferma che i segni non veicolano alcun contenuto semantico specifico: la mera idea di una striscia ascendente e assottigliata non costituisce un concetto tale da consentire un confronto concettuale utile. Ne deriva l’assenza di somiglianza tra i segni.
Conseguenze sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Poiché la somiglianza tra i segni è una condizione cumulativa e imprescindibile del rischio di confusione, la sua assenza esclude automaticamente l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), anche se i prodotti sono identici. La Corte ritiene dunque infondato il primo motivo di Puma.
Conseguenze sull’articolo 8, paragrafo 5)
Quanto alla tutela del marchio rinomato, la Corte afferma che, in assenza di qualunque somiglianza tra i segni, la disposizione è manifestamente inapplicabile. Non occorre quindi esaminare ulteriormente la rinomanza o il presunto indebito vantaggio, perché manca il presupposto minimo della somiglianza, anche solo debole, tra marchio anteriore e marchio richiesto.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Puma SE alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, essendo risultata soccombente e avendo l’EUIPO chiesto la condanna alle spese.
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