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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-1194/23

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 novembre 2024. — Apc Europe SL e a. contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Polizia sanitaria – Regolamento (CE) n. 999/2001 – Encefalopatia spongiforme bovina – Divieto di utilizzare sangue e prodotti sanguigni derivati da bovini nella dieta degli animali d’acquacoltura – Rifiuto di avviare la procedura di riesame del divieto – Atto non impugnabile – Irricevibilità. — Causa T-1194/23

Giurisprudenza europea62023TO1194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Apc Europe SL e di altre imprese contro la lettera con cui la Commissione aveva respinto la richiesta di riesame del divieto di impiegare sangue bovino nei mangimi per animali d’acquacoltura. La Corte ha ritenuto che il rifiuto riguardasse solo un atto intermedio e preparatorio, inserito in una procedura di comitatologia, e non un atto impugnabile. Ha inoltre escluso che il regolamento n. 999/2001 o il regolamento n. 178/2002 attribuiscano agli operatori un diritto a imporre l’avvio del riesame o a godere di garanzie procedurali in tale ambito.

Rifiuto della Commissione di avviare il riesame del divieto di impiegare sangue bovino nei mangimi per animali d’acquacoltura: atto non impugnabile e ricorso irricevibile.

La questione giuridica

Se la lettera della Commissione del 24 ottobre 2023, con cui è stata respinta la domanda delle ricorrenti di avviare il riesame del divieto, in base al regolamento n. 999/2001, di utilizzare sangue e prodotti sanguigni bovini nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; e, in subordine, se le ricorrenti abbiano un diritto a chiedere l’avvio di tale procedura o beneficiino di garanzie procedurali in forza del regolamento n. 178/2002 e dei principi di precauzione e proporzionalità.

Principio di diritto

Il rifiuto della Commissione di avviare una procedura di riesame destinata a modificare il regolamento n. 999/2001 non è impugnabile quando la procedura richiesta è solo un passaggio intermedio e preparatorio di una futura modifica normativa di portata generale; inoltre, in assenza di una disposizione UE che attribuisca agli operatori un diritto di iniziativa o specifiche garanzie procedurali, le imprese interessate non possono chiedere l’annullamento di tale rifiuto ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La lettera della Commissione, pertanto, non costituisce un atto definitivo idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti e il ricorso è irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 999/2001
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001
  • Articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 999/2001
  • Allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001
  • Decisione 1999/468/CE
  • Articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE
  • Articolo 7 della decisione 1999/468/CE
  • Articolo 8 della decisione 1999/468/CE
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater del regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento (UE) 2019/1381
  • Articolo 13, paragrafo 2, TUE

Rifiuto di avviare il riesame del divieto sui prodotti sanguigni bovini per l’acquacoltura

L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto da un’associazione e da diverse imprese del settore delle proteine animali contro la lettera con cui la Commissione europea ha respinto la loro richiesta di avviare il riesame del divieto, previsto dal regolamento n. 999/2001, di utilizzare sangue e prodotti sanguigni bovini nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura. Il Tribunale, Quinta Sezione, decide sulla sola ricevibilità del ricorso.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti sostenevano che il miglioramento della situazione epidemiologica relativa alla BSE nell’Unione imponesse un riesame del divieto. Con lettera del 28 agosto 2023 avevano formalmente diffidato la Commissione, chiedendo l’avvio della procedura prevista dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 999/2001 e la presentazione di un progetto di misure per autorizzare l’uso dei prodotti bovini nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura. La Commissione aveva risposto con la lettera del 24 ottobre 2023, rifiutando di procedere.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 999/2001, in particolare l’articolo 7, paragrafi 1-3, e l’allegato IV, che limitano l’uso delle proteine animali e autorizzano il sangue bovino soltanto per l’alimentazione di animali da pelliccia e da compagnia. Sono poi centrali gli articoli 23 e 24 del medesimo regolamento, che disciplinano la procedura di modifica degli allegati e la partecipazione del comitato permanente, secondo il meccanismo della decisione 1999/468/CE, richiamata attraverso l’articolo 24, paragrafo 3.

Le ricorrenti invocavano anche il regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, sulla revisione delle misure adottate in base al principio di precauzione, nonché gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, introdotti dal regolamento (UE) 2019/1381, relativi alla comunicazione del rischio e alla partecipazione delle parti interessate.

Argomentazioni delle ricorrenti

Secondo le ricorrenti, la lettera della Commissione costituiva una posizione definitiva e non un atto preparatorio. Esse sostenevano che il rifiuto di avviare il riesame produceva effetti giuridici vincolanti, impedendo loro di programmare e svolgere la propria attività commerciale. A loro avviso, il regolamento n. 178/2002 imponeva il riesame periodico delle misure di precauzione e, in combinato disposto con i principi di precauzione e proporzionalità, conferiva loro il diritto di sollecitare la Commissione ad avviare il procedimento. Invocavano inoltre la sentenza Commissione/Francia (C‑333/08) e le disposizioni sulla partecipazione degli operatori del settore dei mangimi al processo di analisi del rischio.

Ragionamento del Tribunale sull’impugnabilità dell’atto

Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui il rifiuto di revocare o modificare un atto è impugnabile solo se l’atto che si chiedeva di revocare o modificare sarebbe stato esso stesso impugnabile. In linea di principio, i ricorsi contro un rifiuto di proposta sono irricevibili, perché il rifiuto riguarda un atto intermedio.

Applicando tale principio, il Tribunale osserva che la procedura di riesame prevista dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 999/2001 è una procedura complessa di tipo comitatologico, destinata all’adozione di misure di portata generale. Il progetto di misure che la Commissione sottoporrebbe al comitato è solo un atto intermedio e preparatorio, che non coincide necessariamente con la modifica finale del regolamento e può essere ulteriormente bloccato dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Di conseguenza, la lettera con cui la Commissione ha rifiutato di avviare tale procedura esprime solo una posizione su un atto preparatorio e non è, di per sé, un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Assenza di un diritto di iniziativa o di garanzie procedurali per le ricorrenti

Il Tribunale esamina poi se le ricorrenti possano derivare un diritto a chiedere l’avvio del riesame o a partecipare alla procedura dal regolamento n. 999/2001 o dal regolamento n. 178/2002.

Esclude tale possibilità per più ragioni:

  • il regolamento n. 999/2001 attribuisce alla Commissione una facoltà di procedere al riesame, ma non riconosce agli operatori economici un diritto di iniziativa;
  • nessuna norma del regolamento n. 999/2001 prevede una partecipazione delle persone giuridiche come le ricorrenti alla procedura;
  • ammettere un simile diritto per via interpretativa significherebbe creare ex novo una procedura, in violazione del principio di attribuzione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

Quanto al regolamento n. 178/2002, il Tribunale osserva che esso non può essere invocato per contestare la validità del regolamento n. 999/2001, essendo di pari rango. Inoltre, le disposizioni richiamate dalle ricorrenti sulla comunicazione del rischio e sulla partecipazione delle parti interessate non conferiscono alle imprese il potere di imporre alla Commissione l’avvio di una procedura di riesame normativa. Tali norme mirano a favorire il dialogo e la trasparenza nel processo di analisi del rischio, non a creare uno strumento giuridico azionabile per ottenere la modifica di un regolamento.

Irrilevanza della giurisprudenza invocata dalle ricorrenti

Il Tribunale distingue anche la sentenza Commissione/Francia (C‑333/08), richiamata dalle ricorrenti. Quella pronuncia riguardava una procedura di autorizzazione avviabile dagli operatori economici per l’iscrizione di sostanze nel processo di fabbricazione di un prodotto alimentare, mentre nel caso di specie non esiste alcuna base normativa che riconosca un analogo diritto di avvio della procedura di riesame dei divieti in materia di alimentazione animale.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che:

  • la lettera controversa è una mera presa di posizione su un atto intermedio e preparatorio;
  • le ricorrenti non hanno diritto di chiedere l’avvio della procedura di riesame;
  • non godono di garanzie procedurali in tale procedura.

Il ricorso è quindi respinto in quanto irricevibile. Le ricorrenti, soccombenti, sono condannate alle spese, in conformità all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materiepolizia sanitariasicurezza alimentaremangimi per acquacolturaricorso di annullamentorecepimento e comitatologia

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