Tribunale, Sentenza T-1146/23
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 6 November 2024. — W. L. Gore & Associates Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark Cardioflow – Earlier EU word mark CARDIOFORM – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1146/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di W.L. Gore contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione al marchio Cardioflow. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui i prodotti sanitari in questione erano solo debolmente simili, i segni solo debolmente simili e il marchio anteriore CARDIOFORM dotato di debole distintività. In un contesto di pubblico professionale altamente attento, tali elementi non consentono di ravvisare un rischio di confusione. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte.
Marchio UE: esclusione del rischio di confusione tra Cardioflow e CARDIOFORM in un’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere insussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto Cardioflow e il marchio anteriore CARDIOFORM, alla luce della presunta somiglianza dei prodotti, della somiglianza dei segni e del carattere distintivo del marchio anteriore.
Principio di diritto
In materia di opposizione a marchio UE, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e forza distintiva del marchio anteriore; quando i prodotti sono solo debolmente simili, i segni sono solo debolmente simili e il marchio anteriore ha carattere distintivo debole, non sussiste rischio di confusione, soprattutto se il pubblico di riferimento è composto da professionisti altamente specializzati con elevato livello di attenzione. La Corte ha quindi confermato che Cardioflow e CARDIOFORM non sono confondibili e ha respinto il ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE: rischio di confusione tra Cardioflow e CARDIOFORM
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo alla domanda di registrazione del marchio UE denominativo "Cardioflow". La controversia concerne l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel settore dei dispositivi e materiali medicali.
Fatti e procedimento amministrativo
Angiokard med. Spritzguß GmbH aveva chiesto la registrazione del segno Cardioflow per prodotti e servizi delle classi 10, 35 e 42; ai fini del giudizio rilevano i prodotti della classe 10, descritti come "disposable, sterile medical equipment for angiography, cardiology, anaesthesia, surgery, infusion, dental and urological applications and their components". W.L. Gore & Associates Inc. aveva opposto il marchio anteriore CARDIOFORM, registrato per "implant materials (prosthesis) for use in surgery".
L’Opposition Division aveva accolto solo in parte l’opposizione, limitatamente ai prodotti per applicazioni dentali e urologiche, e l’aveva respinta per gli altri prodotti. La commissione di ricorso aveva poi respinto integralmente l’appello del titolare del marchio anteriore, escludendo il rischio di confusione.
Questione giuridica dedotta in giudizio
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse erroneamente:
- sottovalutato la somiglianza tra i prodotti;
- sottovalutato la somiglianza tra i segni;
- attribuito al marchio anteriore una distintività solo debole;
- escluso, nonostante il principio di interdipendenza, un rischio globale di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio protetto.
Vengono inoltre ribaditi i criteri consolidati della giurisprudenza:
- valutazione globale del rischio di confusione;
- considerazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
- principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
- maggiore distintività del marchio anteriore = maggiore protezione;
- se il marchio anteriore è debole, la somiglianza tra i segni deve essere elevata per fondare la confusione.
Valutazione della somiglianza dei prodotti
Il Tribunale conferma la conclusione dell’EUIPO secondo cui i prodotti sono solo simili in misura ridotta. Pur rientrando entrambi nella più ampia categoria dei prodotti medicali e pur essendo in certa misura complementari, presentano differenze decisive quanto a natura, finalità specifica e modalità d’uso.
In particolare:
- i dispositivi medicali monouso servono a facilitare una procedura medica o chirurgica e vengono poi eliminati;
- i materiali implantari chirurgici devono invece rimanere nel corpo del paziente per un periodo lungo o permanentemente.
Il Tribunale sottolinea che, per i prodotti medicali, conta la finalità specifica e non quella generale di miglioramento della salute. Non risultano provati, inoltre, né un identico canale distributivo né un uso sistematico da parte degli stessi operatori economici, né è sufficiente il fatto che i beni siano destinati a professionisti del settore.
Valutazione della somiglianza dei segni
I segni Cardioflow e CARDIOFORM sono ritenuti simili solo in misura inferiore alla media sul piano visivo e fonetico, e in misura debole sul piano concettuale.
Il Tribunale accoglie la lettura della commissione di ricorso secondo cui il segmento comune "cardio" è descrittivo, perché richiama i prodotti o procedure relative al cuore, e dunque deve ricevere un peso ridotto nel confronto complessivo. Anche gli ulteriori elementi "flow" e "form" hanno capacità distintiva solo debole, ma differiscono tra loro in modo percepibile.
Ne consegue che:
- la comune presenza di "cardio" non domina l’impressione d’insieme;
- le differenze finali tra "flow" e "form" incidono sensibilmente;
- il pubblico tecnico-medico, pur leggendo i segni come parole, coglie il riferimento descrittivo del prefisso comune e distingue i rispettivi suffissi.
Distintività del marchio anteriore
Il Tribunale conferma che il marchio anteriore CARDIOFORM ha distintività complessivamente debole. Il termine "cardio" è descrittivo, mentre "form" è solo debolmente distintivo; il marchio, quindi, non gode di un ambito di protezione particolarmente esteso.
Valutazione globale e assenza di rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che:
- i prodotti sono solo debolmente simili;
- i segni sono solo debolmente simili;
- il marchio anteriore ha distintività debole;
- il pubblico di riferimento è composto da professionisti sanitari o addetti agli acquisti di strutture mediche, con livello di attenzione particolarmente elevato.
In questo contesto, la possibilità che il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate viene esclusa. Il Tribunale aggiunge che la nozione di "imperfect recollection" non modifica l’esito, perché le differenze tra prodotti e segni, unite all’elevata attenzione del pubblico, lasciano poco spazio a un ricordo imperfetto idoneo a generare confusione.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il ricorso integralmente. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna dell’altra parte solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, circostanza che non si è verificata.
Principio affermato
La semplice presenza di un elemento comune descrittivo in due marchi, unita a una somiglianza solo debole dei prodotti e a un marchio anteriore poco distintivo, non basta a fondare un rischio di confusione quando il pubblico rilevante è altamente specializzato e particolarmente attento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-386/21
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-520/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-561/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-632/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-713/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-790/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →