Cassazione Civile, Ordinanza n. 25506/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso, qualificando l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese come errore materiale emendabile. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando l'inserimento nel dispositivo della distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario per il primo e secondo grado, inclusi i costi del giudizio di rinvio, e in favore dell'altro difensore per l'ultimo giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo accolto il ricorso principale nel procedimento precedente e avendo condannato la controparte al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, non aveva inserito nel dispositivo la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. In particolare, era stata chiesta la distrazione delle spese in favore di un avvocato per il primo e secondo grado, compreso il giudizio di rinvio, e in favore di un diverso avvocato per l'ultimo giudizio di legittimità. La censura non riguardava il merito della decisione sulle spese, ma una mera omissione materiale del dispositivo.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La disciplina sulla distrazione delle spese richiama il procedimento di correzione quando la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore; la mancata distrazione nel dispositivo può essere emendata come omissione materiale.
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, poiché si tratta di errore materiale del dispositivo.
art. 288 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale può essere effettuata mediante il procedimento previsto per gli errori materiali e di fatto.
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata tempestivamente formulata e risulti dagli atti, integra un errore materiale del dispositivo correggibile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di autonoma domanda di merito, ma costituisce incidente accessorio sulla liquidazione delle spese; perciò la sua omissione non impone l'impugnazione ordinaria della sentenza.
- Il procedimento di correzione è il rimedio da preferire anche per le pronunce della Corte di cassazione, in coerenza con l'art. 391-bis c.p.c. e con l'esigenza di celerità e di ragionevole durata del processo.
- Quando il dispositivo abbia omesso la distrazione pur in presenza di espressa istanza, la correzione può limitarsi all'inserimento della formula distrattiva senza incidere sul contenuto sostanziale della condanna alle spese.
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