Cassazione Penale, Sentenza n. 4433/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale sostenendo che il programma terapeutico rilasciato dal Sert era l'unico esistente e che la sua personalizzazione avverrebbe solo dopo la presa in carico; inoltre, la pregressa interruzione del programma non proverebbe un disinteresse definitivo per un nuovo percorso terapeutico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato il programma terapeutico al ricorso e che le valutazioni del Tribunale sulla genericità del programma e sulle ripetute interruzioni di precedenti percorsi terapeutici fossero valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Per tali ragioni il vizio di motivazione dedotto è stato ritenuto infondato e il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la composizione del Tribunale in sede di udienza cautelare; usata descrittivamente per indicare la regolare costituzione del giudice che ha deciso.
art. 89 d.P.R. n. 309/1990
Regola la possibilità di sostituzione della misura custodiale con misure alternative (es. arresti domiciliari) nell'ambito di terapie per dipendenze. La Corte ha valutato che, alla luce delle interruzioni pregresse del programma terapeutico del ricorrente, mancassero i presupposti di affidabilità e serietà necessari per concedere la sostituzione.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero redatta ai sensi di tale disposizione; attesta che il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per giustificare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, essendo stata esclusa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Citata come principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria, non deve sussistere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte.
Massime di principio
- In sede di cassazione il sindacato riguarda primariamente questioni di legittimità e motivazione giuridica; valutazioni di fatto (es. serietà del percorso terapeutico, ripetute interruzioni) sono difficilmente sindacabili.
- Se si deduce la genericità o incorrecta valutazione di un programma terapeutico è fondamentale allegare al ricorso i documenti contestati (es. il programma del Sert) per rendere valutabile il punto di diritto.
- Le precedenti condotte del ricorrente (ripetute ammissioni e sospensioni di programmi terapeutici) possono legittimamente essere considerate dal giudice come indizio della mancanza di volontà concreta di recupero, influenzando la concessione di misure alternative alla detenzione.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure alternative conviene fornire elementi che dimostrino continuità, adesione e personalizzazione reale del percorso terapeutico, nonché eventuali garanzie di controllo.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali e probatori nel ricorso (mancata produzione di documenti rilevanti) può determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie.
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