Cassazione Penale, Sentenza n. 42439/2024 del 19/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza irrevocabile di condanna (15 anni) per associazione mafiosa, deducendo violazione degli artt. 630, 631 e 634 c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale escluso la novità e la decisività delle "prove nuove". Ha sostenuto che il giudice della revisione deve verificare soltanto, in termini astratti, l'idoneità delle nuove prove a determinare un proscioglimento senza anticipare il merito; che le prove presentate (sentenze che avrebbero dichiarato inattendibile il collaboratore Francesco Oliverio; testimonianze del processo "Emilia" sulle qualità di informatore dei servizi segreti del collaboratore Antonio Cossidente; conversazioni ambientali intercettate nei procedimenti "Minotauro" e altre intercettazioni ritenute non valutate o trascurate; altra sentenza della Corte d'assise di Catanzaro che avrebbe reso inattendibile Oliverio) costituivano elementi di novità idonei a scalfire il compendio probatorio che aveva retto la condanna; e che la Corte di appello aveva erroneamente richiamato l'art. 28 d.lg. 159/2011 invece dei criteri di revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta ed esauriente la motivazione della Corte d'appello di Catanzaro, che ha effettuato un giudizio preliminare, seppure sommario ma non superficiale, sulla idoneità comparativa degli elementi apportati rispetto al compendio probatorio che aveva determinato la condanna. La Cassazione ha confermato che: (i) la prova nuova deve essere idonea, in termini di ragionevole sicurezza, a dimostrare che il precedente compendio non è più in grado di sostenere la condanna; (ii) la mera rivalutazione della attendibilità dei collaboratori, senza riscontro esterno su fatti storici, non costituisce di per sé prova nuova; (iii) molte delle intercettazioni erano già conosciute e valutate implicitamente nel giudizio definitivo e le altre risultavano comunque insufficienti a smentire la tenuta del compendio probatorio. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Definisce i casi di revisione per "prove nuove"; la Corte ha interpretato che la prova nuova deve essere tale da, in termini di ragionevole sicurezza, dimostrare che il compendio probatorio originario non può più sostenere la condanna. Inoltre la valutazione preliminare dell'ammissibilità richiede un esame non superficiale, seppure sommario, dell'idoneità comparativa delle nuove prove rispetto al giudicato.
art. 631 cod. proc. pen.
Norma di carattere procedurale relativa all'azione di revisione; la Corte ha ritenuto che le modalità e i limiti procedurali richiamati sono stati rispettati dalla corte territoriale nel compiere il controllo preliminare dell'istanza.
art. 634 cod. proc. pen.
Riguarda l'istruttoria e le decisioni nella procedura di revisione; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità motivata dalla Corte d'appello, in applicazione dei criteri di rilevanza e novità delle prove.
art. 28 d.lg. 159/2011
Richiamato dal ricorrente come norma di revoca di misure di prevenzione, con termini più stringenti; la Corte ha osservato che la revisione penale è disciplinata autonomamente e che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha applicato correttamente i criteri di revisione previsti dalla giurisprudenza, indipendentemente dal riferimento al d.lg.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.5, n.1969/20; Sez.5, n.34515/18/06/2021; Sez.5, n.5217/11/12/2020; Sez.5, n.12763/09/01/2020)
I precedenti richiamati stabiliscono che: il giudice della revisione può compiere un esame preliminare non superficiale delle prove nuove; la prova nuova deve poter invalidare il precedente compendio probatorio in termini di ragionevole sicurezza; e la diversa valutazione della credibilità dei collaboratori, senza riscontri esterni su fatti storici, non costituisce di per sé prova nuova.
Massime di principio
- Il giudice della revisione può effettuare un esame preliminare e sommario, ma non meramente formale, dell'idoneità delle prove nuove a sovvertire il giudicato; non si richiede un esame di merito esaustivo, ma neppure una verifica puramente rituale.
- Per costituire "prova nuova" ai fini della revisione non basta una diversa valutazione della credibilità di un collaboratore: è necessario che emergano fatti nuovi o riscontri esterni che mettano in discussione la realtà fattuale su cui si fondava la condanna.
- Intercettazioni o elementi già conosciuti alla difesa e, comunque, già valutati (anche implicitamente) nel giudizio definitivo difficilmente possono essere considerati novità, salvo che non risultino davvero non acquisiti o non valutati e non dichiarati superflui o inammissibili dal giudice originario.
- Per ottenere l'ammissibilità della revisione la prova nuova deve essere tale da generare, complessivamente, un ragionevole dubbio sulla capacità del compendio probatorio originale di sostenere la condanna.
- Il richiamo a norme di disciplina di istituti diversi (es. misure di prevenzione) non sostituisce né attenua i criteri specifici della revisione penale; è opportuno fondare l'istanza sui presupposti previsti dall'art. 630 c.p.p. e sui relativi criteri giurisprudenziali.
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