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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33087/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice, titolare di un credito di rilevante importo verso un debitore garantito da fideiussione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo. Successivamente il debitore aveva disposto, con più atti di donazione in favore dei figli, il trasferimento della nuda proprietà e poi dell'usufrutto di una quota sociale e di un pacchetto azionario. La creditrice ha quindi convenuto il debitore e i figli davanti al Tribunale di Milano chiedendo, in via principale, la declaratoria di simulazione delle donazioni e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. per frode ai creditori. Il debitore ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che i convenuti erano residenti altrove, che le donazioni erano state stipulate nella circoscrizione del Tribunale di Monza e che la controversia non rientrasse nella competenza delle sezioni specializzate d'impresa. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto la controversia attratta alla competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa; il debitore ha quindi proposto regolamento di competenza. Il ricorso censurava, in sostanza, sia la competenza per materia della sezione specializzata sia la competenza territoriale di Milano per le domande di simulazione e revocatoria.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del regolamento e ha ritenuto infondata la censura di incompetenza per materia: la lite non verteva sul rapporto societario in sé, ma sulla consistenza del patrimonio del debitore, sicché non rientrava nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Esclusa la competenza speciale, la Corte ha tuttavia affermato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, perché l'azione revocatoria si radica anche nel luogo di adempimento dell'obbligazione da tutelare, e nel caso concreto il creditore aveva sede a Milano. Poiché tra domanda di revocatoria e domanda di simulazione vi era un cumulo con rapporto di subordinazione, la competenza territoriale del giudice adito per una domanda si estendeva all'altra. Il regolamento è stato quindi definito con dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Milano e condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    la comunicazione prescritta dalla norma è il dies a quo per il termine del regolamento di competenza; la conoscenza aliunde del provvedimento non vi equivale.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità per carenza dell'esposizione dei fatti è stata respinta perché il ricorso consentiva di comprendere il thema decidendum.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    l'onere di specificazione degli atti e documenti opera quando il ricorso si fonda su di essi; qui era dedotta una questione di diritto sulla competenza.

  • art. 3 d.lgs. 168/2003

    la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa richiede che la controversia abbia ad oggetto il rapporto societario; non basta la mera incidenza su quote o partecipazioni.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    la questione di competenza per materia è stata esaminata preliminarmente rispetto a quella territoriale.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria era proposta per ottenere l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti in danno del creditore.

  • art. 104 c.p.c.

    il cumulo oggettivo tra domande ha consentito, nel caso concreto, di attrarre la domanda accessoria alla competenza del giudice competente per la domanda principale, anche in punto di territorio secondo l'orientamento applicato.

  • art. 33 c.p.c.

    nel processo litisconsortile il criterio è stato richiamato a sostegno dell'estensione della competenza territoriale.

  • artt. 18-20 c.p.c.

    la competenza territoriale dell'azione revocatoria va determinata secondo i criteri di collegamento alternativi ivi previsti.

  • art. 1182 c.c.

    per un'obbligazione pecuniaria, il luogo di adempimento rilevante per la competenza è quello del creditore al momento della scadenza; la successiva indicazione unilaterale di un diverso luogo di pagamento non modifica il criterio legale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del regolamento seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Per radicare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa non è sufficiente che la controversia investa indirettamente partecipazioni sociali: occorre che il petitum sostanziale abbia ad oggetto il rapporto societario in sé, cioè la qualità di socio rilevante per la gestione dell'impresa o per la partecipazione ai relativi utili e diritti sociali.
  • L'azione di simulazione o l'azione revocatoria avente ad oggetto atti di disposizione di quote sociali o di altri beni non appartiene alla competenza specializzata se la lite mira solo ad accertare la consistenza del patrimonio del debitore o l'inefficacia dell'atto verso il creditore, senza incidere direttamente sull'assetto societario.
  • Nell'azione revocatoria la competenza territoriale si determina secondo i criteri ordinari degli artt. 18-20 c.p.c., includendo il luogo di adempimento dell'obbligazione che si intende tutelare; per le obbligazioni pecuniarie rileva il luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta alla scadenza ai sensi dell'art. 1182 c.c.
  • La successiva indicazione unilaterale, da parte del creditore, di un luogo diverso per il pagamento non sposta la competenza territoriale, salvo che tale diverso luogo sia stato pattuito nel contratto o sia comunque previsto dalla disciplina applicabile.
  • Nel cumulo tra domanda principale e domanda subordinata, la competenza del giudice legittimamente adito per una delle domande può estendersi all'altra, specie quando fra le domande esista un evidente rapporto di subordinazione o ricorrano i presupposti del processo litisconsortile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAmministratoriPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSocietarioCommercialeObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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