Cassazione Penale, Ordinanza n. 10751/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo per difetto di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione. Il ricorso conteneva un unico motivo, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato: secondo l'ordinanza, la censura non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta, non individuava gli elementi posti a base della doglianza né consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere con precisione i rilievi formulati e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indeterminato non può essere il ricorso che non indichi gli elementi posti a fondamento della censura e non consenta al giudice di individuare chiaramente i rilievi mossi.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico o indeterminato, senza una puntuale indicazione delle ragioni di censura rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede che il ricorrente individui gli elementi fattuali o giuridici che sorreggono la doglianza, così da consentire alla Corte di cogliere con precisione l'oggetto del sindacato di legittimità.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non si confronta adeguatamente con essa, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito della responsabilità penale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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