Cassazione Penale, Sentenza n. 16957/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/08/2022 che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza n. 7315/2019 (Tribunale di Milano, 4/6/2019, passata in giudicato 4/10/2019) con cui il ricorrente era stato condannato per reati indicati negli artt. 482 e 477 c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 606, c.1, lett. b) c.p.p. e art. 629-bis c.p.p.), sostenendo di non essere stato informato del procedimento e di non essersi volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso, invocando in particolare la risalenza nel tempo della nomina e della successiva rinunzia dei difensori di fiducia
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato e quindi rigettato. La Corte ha ritenuto provata, sulla base degli atti, l'effettiva conoscenza del processo da parte del Rebai: nomina del difensore con elezione di domicilio (24/04/2014), notifica personale dell'avviso di conclusione indagini al detenuto, successiva nomina di un altro difensore e rinunzie ai mandati da parte dei difensori che non comparvero alla prima udienza; la Corte ha osservato che non è stata fornita prova dell'incolpevole ignoranza da parte del difensore o dell'imputato e che la notifica a mani dell'avviso di conclusione delle indagini conferma la piena contezza del procedimento. In applicazione dei principi consolidati di questa Corte, la nomina del difensore con elezione di domicilio e la successiva rinunzia costituiscono indice di conoscenza del processo salvo prova contraria. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Norma che individua il vizio di violazione di legge tra i motivi di ricorso per cassazione; qui usata per censurare la decisione sull'istanza di rescissione del giudicato. La Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse fondata perché la valutazione dei fatti (conoscenza del procedimento) è supportata dagli atti
art. 629-bis c.p.p.
Norma relativa alla rescissione del giudicato per mancata comunicazione o conoscenza del processo; interpretata dalla Corte nel senso che la rescissione è ammissibile solo se il condannato dimostra l'assenza di conoscenza non dipendente da colpevole disinteresse, mentre la nomina di difensore con elezione di domicilio e la notifica all'imputato costituiscono presunzioni ostative
art. 482 c.p. e art. 477 c.p.
Norme del codice penale relative ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato; citate nella sentenza di primo grado che ha formato il giudicato oggetto della richiesta di rescissione
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce un indice rilevante, e spesso decisivo, della conoscenza del processo da parte dell'imputato
- La semplice rinunzia del difensore non elimina automaticamente l'effetto della nomina quale elemento che presuppone conoscenza, salvo che il ricorrente provi circostanze concrete che dimostrino l'incolpevole ignoranza della pendenza del procedimento
- La notifica a mani dell'avviso di conclusione delle indagini (soprattutto se personale) è elemento probatorio forte della consapevolezza del procedimento da parte dell'imputato
- Nelle istanze di rescissione del giudicato grava sul ricorrente l'onere di provare l'effettiva mancanza di conoscenza e che tale mancanza non sia dovuta a colpevole disinteresse
- Se non si producono prove concrete dell'incolpevole ignoranza, la valutazione del giudice (anche se richiede apprezzamenti di fatto) è difficile da rimettere in discussione in sede di impugnazione per violazione di legge
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16752/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →