Sentenza del 23/05/2019 n. 14030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Ha sostenuto che il giudice tributario non avesse esaminato correttamente la censura relativa alla dichiarata inammissibilità del reclamo contro l'ordinanza di sospensione del processo, fondata sia sulla tardività del reclamo sia sull'asserita non impugnabilità dell'ordinanza. In udienza, tuttavia, il difensore della società ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio, poiché i giudizi di merito collegati all'ordinanza erano stati definiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza una rinuncia formale al ricorso. Ha comunque applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito: nel regime applicabile, il provvedimento di sospensione del giudizio aveva natura meramente ordinatoria e non decisoria, non incideva sulla pretesa sostanziale e non era autonomamente impugnabile, ma poteva essere revocato dal giudice che lo aveva emesso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.300, oltre alle spese prenotate a debito. Non è stato imposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
D.L. n. 516 del 1982, art. 32, comma 3
La disposizione è richiamata in relazione alla definizione automatica degli imponibili e alla sospensione dei giudizi riguardanti le impugnazioni del silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso IRPEG e ILOR.
Art. 112 c.p.c.
La ricorrente ha denunciato l'omessa pronuncia o l'erronea valutazione della propria domanda; la Corte non ha accolto la censura, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
È stato indicato come parametro processuale per la denuncia della violazione dell'art. 112 c.p.c.
Artt. 176 e 178 c.p.c.
Sono richiamati con riferimento ai termini e alle modalità del reclamo contro i provvedimenti del giudice, ma la Corte ha ritenuto decisivo il carattere non autonomamente impugnabile dell'ordinanza di sospensione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato è diretto a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria, non a quella sopravvenuta per difetto di interesse.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il giudizio principale o i giudizi collegati vengono definiti, può venire meno l'interesse concreto alla prosecuzione del ricorso: in tal caso l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di non avere più interesse al giudizio non equivale necessariamente a una rinuncia formale al ricorso, ma può comunque determinare l'inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
- Le ordinanze di sospensione del processo, in linea generale, hanno natura ordinatoria e non decidono il merito della controversia; pertanto non sono autonomamente impugnabili, salvo gli specifici rimedi eventualmente previsti dalla legge.
- Anche quando il ricorso diventa improcedibile o inammissibile per una causa sopravvenuta, il giudice può valutare la soccombenza virtuale per regolare le spese, verificando quale parte avrebbe probabilmente perso nel merito.
- L'ulteriore contributo unificato non è normalmente dovuto quando l'inammissibilità deriva da una carenza di interesse sopravvenuta, anziché da un vizio originario dell'impugnazione.
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