Sentenza del 03/11/2016 n. 22176 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'IRPEG e all'ILOR per il 1993. L'Amministrazione aveva contestato la deduzione fiscale dell'avviamento iscritto dalla società incorporante a seguito di una fusione per incorporazione, nonché la deducibilità di diversi costi ritenuti non inerenti, non documentati o imputati a un esercizio diverso da quello di competenza. La società ha impugnato la sentenza della CTR deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità degli appelli dell'Amministrazione per mancanza di autorizzazione, la carenza di legittimazione del Ministero, la corretta deducibilità dei costi e la possibilità di compensare o recuperare in periodi successivi la maggiore imposta derivante dall'errata imputazione temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto validi gli appelli proposti congiuntamente dal Ministero delle Finanze e dall'Ufficio periferico, escludendo la necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla valutazione concreta dei costi e alla loro documentazione, confermando che tali questioni appartengono al merito. Ha ribadito che i costi devono essere imputati all'esercizio di competenza e che l'eventuale imposta pagata in eccesso deve essere recuperata mediante gli strumenti tributari ordinari, come l'istanza di rimborso o la dichiarazione integrativa, non tramite un'autonoma compensazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 52, comma 2
L'autorizzazione dell'organo gerarchicamente superiore per l'appello dell'ufficio periferico non è necessaria quando nel giudizio partecipa anche l'Amministrazione finanziaria nel suo organo apicale.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19, 370 e 371 c.p.c.
Il resistente che intenda proporre questioni autonome o alternative rispetto a quelle del ricorso deve utilizzare il ricorso incidentale; tali deduzioni non possono essere introdotte validamente con il solo controricorso.
D.P.R. n. 917/1986, art. 75
La deducibilità dei costi richiede il rispetto dei criteri di inerenza, documentazione, competenza e congruità. L'Amministrazione può verificarne l'effettività e la proporzionalità anche in presenza di una contabilità formalmente regolare.
D.P.R. n. 917/1986, art. 76
I componenti negativi devono essere imputati all'esercizio di competenza; il contribuente non può scegliere liberamente l'anno fiscalmente più conveniente.
D.P.R. n. 917/1986, art. 123, nel testo applicabile ratione temporis
Nel caso concreto è stata ritenuta consentita l'iscrizione dell'avviamento derivante dal disavanzo di fusione e il relativo ammortamento in quote costanti nel quinquennio.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d
L'Amministrazione finanziaria può rettificare i componenti negativi del reddito quando ritenga non provata, insussistente o sproporzionata la relativa deduzione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Il contribuente deve utilizzare l'istanza di rimborso per recuperare le imposte indebitamente versate a causa di un'errata imputazione temporale dei costi.
Art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non impedisce le regole rigide sulla competenza fiscale, poiché l'ordinamento prevede strumenti specifici per recuperare l'imposta eventualmente pagata in eccesso.
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, la regolare tenuta della contabilità non rende automaticamente deducibili i costi: occorre dimostrarne effettività, inerenza, documentazione, congruità e corretta imputazione temporale.
- Le regole sulla competenza fiscale sono tendenzialmente inderogabili: un costo esistente e inerente, ma imputato all'anno sbagliato, non può essere semplicemente compensato in un altro periodo senza seguire le procedure previste per il rimborso o la correzione della dichiarazione.
- Le contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti appartengono normalmente al giudice di merito e possono essere portate in Cassazione solo nei ristretti limiti dei vizi motivazionali ammessi dalla legge.
- Nel giudizio tributario di legittimità, il resistente che voglia ottenere una decisione su questioni autonome rispetto alla sentenza impugnata deve proporre ricorso incidentale, non limitarsi al controricorso.
- Quando un appello tributario è proposto congiuntamente dall'ufficio periferico e dall'Amministrazione finanziaria centrale, la partecipazione dell'organo apicale può rendere superflua l'autorizzazione gerarchica prevista per il solo ufficio periferico.
- L'iscrizione contabile dell'avviamento derivante da una fusione può avere rilevanza fiscale solo se ammessa dalla disciplina applicabile ratione temporis e se adeguatamente giustificata nel bilancio e nella documentazione dell'operazione.
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