Cassazione Penale, Sentenza n. 25901/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (art. 110 c.p. e art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990) denunciando vizi di motivazione e travisamento della prova. De Patto ha contestato che l'unico elemento a suo carico fosse l'aver avvisato la moglie della presenza dei carabinieri, deducendo che ciò non dimostrerebbe la volontà di agevolare l'occultamento della droga e richiamando esiti negativi delle perquisizioni personali e veicolari. Campagna ha contestato la logica e l'attendibilità delle dichiarazioni dei militari (in particolare la ricostruzione del carabiniere Rutigliano che la avrebbe vista gettare una busta dal balcone), la possibilità visiva dal punto di osservazione, la discrepanza delle misurazioni della distanza tra balcone e rovo e la mancanza di droga rinvenuta dentro l'abitazione, deducendo che la busta potesse essere stata abbandonata da terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: ha ritenuto che le censure prospettate consistessero in critiche alla valutazione del materiale probatorio e non in vizi strutturali della motivazione ammissibili in sede di legittimità. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito (la droga era nella dimora coniugale, il comportamento della moglie dopo l'avviso era funzionale a disfarsi della sostanza, elementi quali peso, suddivisione in involucri e materiale per il confezionamento corroborano la destinazione allo spaccio). Ha inoltre respinto le contestazioni tecniche (visibilità, distanza) come aspecifiche o non idonee a travolgere il convincimento dei giudici. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e onerati, a norma dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato di detenzione e destinazione allo spaccio: la partecipazione di entrambi i coniugi è stata ricavata dalla comune disponibilità della dimora in cui era nascosta la sostanza.
art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice sulla detenzione a fini di spaccio: la quantità, la suddivisione in dosi e la presenza di materiale per il confezionamento sono indici della destinazione allo spaccio.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
articolo 606, lettera e), cpp
Limiti della censura in cassazione: il gravame per motivazione deve indicare una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione decisiva; non è consentito il semplice sindacato sulla valutazione delle prove fatto dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Attribuisce alla Corte la facoltà di infliggere sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi inammissibili determinati da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza limitandosi a prospettare una diversa valutazione delle prove: occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddizione o omissione decisiva nella motivazione del giudice di merito.
- Il vizio di 'travisamento della prova' è configurabile solo se il giudice ha attribuito alla singola prova un significato incontrovertibilmente difforme dal suo contenuto oggettivo, tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Comportamenti preparatori come l'avviso alla convivente, se collegati a elementi concreti che dimostrano la detenzione nella sfera di dominio comune (es. ritrovamento nella dimora, suddivisione in dosi, strumenti per il confezionamento), possono essere valutati come indizi di volontà di occultamento e partecipazione al reato.
- Contestazioni tecniche (es. discrepanze nelle misurazioni, possibilità visiva) devono essere precise e dimostrare un contrasto manifesto con gli atti processuali: rilievi generici o aspecifici difficilmente si traducono in motivo utile in sede di legittimità.
- Per impugnare efficacemente una sentenza penale davanti alla Cassazione è necessario indicare esattamente quali fatti decisivi il giudice non ha considerato o quali errori logici strutturali hanno reso manifestamente inadeguata la motivazione.
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