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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-80/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 ottobre 2021. — Wilo Salmson France SAS contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 167 a 171 e articolo 178, lettera a) – Diritto a detrazione dell’IVA – Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rimborso – Possesso di una fattura – Direttiva 2008/9/CE – Rifiuto della richiesta di rimborso – “Storno” della fattura da parte del fornitore – Emissione di una nuova fattura – Nuova richiesta di rimborso – Rifiuto. — Causa C-80/20

Giurisprudenza europea62020CJ0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il caso di una società francese che aveva chiesto in Romania il rimborso dell’IVA relativa ad acquisti effettuati anni prima, sulla base di fatture poi stornate e sostituite con nuove fatture. La sentenza chiarisce che la fattura è requisito necessario per il rimborso, ma che la domanda non può essere negata solo perché l’IVA era già esigibile in un periodo anteriore. La Corte precisa inoltre che lo storno unilaterale della fattura, dopo un rigetto definitivo, non riapre il termine né consente una nuova richiesta per le stesse operazioni.

Rimborso IVA a soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso: rilievo della fattura, del momento di esigibilità e dell’effetto di uno storno unilaterale con nuova fattura

La questione giuridica

Se, ai fini del rimborso IVA disciplinato dalla direttiva 2008/9 in combinato con la direttiva 2006/112, il soggetto passivo possa esercitare il diritto senza essere in possesso di una fattura valida; se una domanda di rimborso possa essere respinta solo perché l’IVA è divenuta esigibile in un periodo precedente rispetto a quello in cui è stata fatturata; e se l’annullamento unilaterale di una fattura da parte del fornitore, seguito da una nuova fattura per le medesime operazioni dopo il rigetto definitivo della prima domanda, incida sul diritto al rimborso e sul periodo di riferimento.

Principio di diritto

Il diritto al rimborso dell’IVA per un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro non può essere esercitato in mancanza di una fattura ai sensi della direttiva IVA; tuttavia la domanda non può essere respinta solo perché l’IVA è divenuta esigibile in un periodo precedente rispetto a quello della fatturazione, purché la fattura sia stata ottenuta nel periodo di riferimento della domanda. Inoltre, se una domanda già respinta con decisione definitiva si fondava su una fattura poi annullata unilateralmente dal fornitore e sostituita da una nuova fattura per le stesse operazioni, tale successiva emissione non incide sul diritto al rimborso già esercitato né può spostarne il periodo di riferimento, perché non può eludere i termini di decadenza e di ricorso previsti dalla direttiva 2008/9.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2010/45/UE
  • Direttiva 2008/9/CE
  • Articoli 167-171 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 179 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 185-186 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 218-219 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 20 della direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 23 della direttiva 2008/9/CE

Rimborso IVA e fatturazione in caso di storno e nuova emissione

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti in materia di rimborso IVA ai sensi della direttiva 2008/9/CE per un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso. La controversia nasce dal rigetto, da parte delle autorità rumene, di una richiesta di rimborso presentata da Wilo Salmson France SAS sulla base di fatture inizialmente emesse nel 2012, poi stornate dal fornitore e sostituite nel 2015 con nuove fatture riferite alle stesse operazioni.

Fatti e procedimento principale

Nel 2012 la Pompes Salmson SAS, poi fusa con Wilo France SAS e divenuta Wilo Salmson France SAS, aveva acquistato attrezzature in Romania dalla Zollner, soggetto passivo ivi stabilito. Le attrezzature restarono in territorio rumeno e il fornitore emise fatture con IVA. Una prima domanda di rimborso fu respinta nel 2014 per irregolarità documentali e non conformità delle fatture. Successivamente la Zollner stornò le fatture del 2012 e ne emise di nuove nel 2015. Sulla base di queste ultime, Wilo Salmson presentò una nuova richiesta di rimborso nel 2015, che fu nuovamente respinta perché riferita, secondo l’amministrazione, a operazioni del 2012 e già oggetto di precedente domanda.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se il diritto a rimborso possa essere esercitato senza una fattura valida;
  • se, ai fini della direttiva 2008/9, rilevi il periodo di esigibilità dell’IVA oppure quello di fatturazione;
  • se l’annullamento unilaterale delle fatture originarie e la successiva emissione di nuove fatture spostino il momento utile per il rimborso;
  • se il diritto nazionale possa subordinare il rimborso alla sola esigibilità dell’IVA quando la fattura corretta è stata emessa nel periodo della domanda.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 167, 168, 169, 170, 171 e 178 della direttiva 2006/112/CE;
  • gli articoli 185, 186, 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 20 e l’articolo 23 della direttiva 2008/9/CE.

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 63 della direttiva IVA, il fatto generatore e l’esigibilità coincidono con la cessione dei beni o la prestazione di servizi, mentre l’articolo 178, lettera a), richiede il possesso di una fattura conforme per esercitare il diritto a detrazione, requisito che si riflette anche sul rimborso transfrontaliero disciplinato dalla direttiva 2008/9.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte distingue il diritto a detrazione interno dal diritto al rimborso per soggetti non stabiliti nello Stato membro di rimborso. Quest’ultimo è il corrispondente del diritto a detrazione e, pur essendo un principio fondamentale del sistema IVA, resta subordinato a requisiti sostanziali e formali.

La Corte afferma che la fattura è necessaria per esercitare il diritto al rimborso. Tuttavia, se un documento presenta vizi formali, ciò non basta a negare il rimborso; il documento non può essere escluso dalla nozione di fattura solo quando i vizi siano tali da impedire all’amministrazione di disporre dei dati necessari per verificare la richiesta. In assenza di una fattura, il diritto al rimborso non può essere esercitato.

Ragionamento della Corte sulla seconda e quarta questione

La Corte chiarisce che, per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/9 collega la richiesta di rimborso al momento della fatturazione, purché l’IVA sia divenuta esigibile prima o al momento della fattura. Ne deriva che non è legittimo respingere una domanda solo perché l’IVA è divenuta esigibile in un periodo precedente, se la fattura è stata emessa nel periodo di riferimento della domanda.

In altri termini, per stabilire quali acquisti possono rientrare nella richiesta, rileva la data in cui il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura. La Corte esclude dunque che il diritto nazionale possa introdurre una condizione ulteriore che faccia dipendere il rimborso dalla sola data di esigibilità, quando la fatturazione sia avvenuta nel periodo di riferimento.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

La Corte ritiene che consentire al contribuente di presentare una nuova domanda sulla base di nuove fatture emesse dopo un rigetto definitivo della prima, quando queste riguardano le stesse operazioni e derivano da uno storno unilaterale del fornitore, finirebbe per aggirare il termine di decadenza del 30 settembre dell’anno successivo previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9 e il termine di ricorso di cui all’articolo 23. Ciò pregiudicherebbe la certezza del diritto e svuoterebbe di efficacia le disposizioni procedurali della direttiva.

La Corte osserva che le norme sulla rettifica delle detrazioni e delle fatture, nonché l’articolo 13 della direttiva 2008/9, non consentono di ricondurre a tale fattispecie un nuovo rimborso per le medesime operazioni già definitivamente esaminate. Pertanto, lo storno unilaterale e la nuova fattura non incidono sul diritto al rimborso già esercitato né sul periodo di riferimento.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il rimborso non può essere esercitato senza fattura valida, salvo che il documento abbia solo vizi formali non preclusivi della verifica;
  • una domanda non può essere respinta solo perché l’IVA è divenuta esigibile in un periodo precedente rispetto a quello della fatturazione;
  • l’annullamento unilaterale della fattura, dopo una decisione definitiva di rigetto, seguito da una nuova fattura per le stesse operazioni, non incide sul diritto al rimborso già esercitato né sul periodo di riferimento.

Principi pratici per l’operatore

Per gli operatori italiani e i professionisti fiscali, la pronuncia conferma che nel rimborso IVA intracomunitario la fattura resta un presupposto essenziale, ma non può essere usata in modo formalistico per negare un diritto sostanziale già maturato. Al tempo stesso, la decisione rafforza la certezza dei termini procedurali: una volta intervenuto un rigetto definitivo, il fornitore non può riaprire la partita con un semplice storno unilaterale e nuove fatture sulle medesime operazioni.

Come è indicizzato

Materieivarimborso dell'ivafatturazioneneutralità fiscaleprocedimento pregiudiziale

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