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Sentenza

Sentenza n. 1161/2026 - Catania, Sezione 3

per l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.

Giustizia amministrativa202501094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riscontro dell’I.N.P.S. all’istanza di riliquidazione del T.F.S. con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La domanda è stata proposta dopo il mancato riscontro dell’I.N.P.S. all’istanza del 16 aprile 2025.

La decisione

Nel corso del giudizio l’I.N.P.S. ha prodotto un prospetto di riliquidazione del 12 giugno 2025, dichiarando di avere accolto in autotutela la pretesa e di avere incluso nel calcolo del T.F.S. i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorrente non ha contestato né il ricalcolo né gli importi indicati. Il Tribunale ha ritenuto che la pretesa fosse stata integralmente soddisfatta e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha precisato che la mancata corresponsione immediata delle somme non impedisce tale declaratoria, poiché il pagamento rateale era previsto dalla legge e risultava indicato nel prospetto di riliquidazione. Poiché l’accoglimento amministrativo è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha ravvisato la fondatezza della pretesa ai fini della soccombenza virtuale e ha condannato l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del T.F.S. per il dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile collocato a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.

  • art. 12, comma 7, lett. b), d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010

    in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro

    La corresponsione rateale del trattamento non esclude la piena soddisfazione della pretesa di accertamento quando l’amministrazione abbia riliquidato il beneficio e abbia indicato le scadenze di pagamento conformi alla legge.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del processo, l’amministrazione adotta una condotta che assicura la piena soddisfazione della pretesa azionata, anche se le somme non sono ancora state materialmente corrisposte nei tempi ordinari o rateali previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di accertamento, l’amministrazione riconosce la pretesa azionata e adotta un atto di riliquidazione conforme alla domanda, la mancata contestazione del relativo prospetto da parte del ricorrente consente di ritenere integralmente soddisfatto il bene della vita e di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche se l’importo riconosciuto non è stato ancora materialmente pagato, quando il pagamento sia soggetto a termini o rateazioni legislativamente previste e l’amministrazione abbia formalizzato la riliquidazione e le relative scadenze.
  • Se l’amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo la proposizione del ricorso, la fondatezza originaria della domanda può essere valutata ai fini della soccombenza virtuale e della condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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