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Interpello

Risposta n. 39 del 19/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante sostiene che il provento da rilascio del fondo rischi, essendo strettamente riferito a una partecipazione che possiede i requisiti dell’art. 87 TUIR, debba beneficiare dell’esenzione al 95%.

Participation exemption (art. 87 TUIR) e trattamento fiscale della "dote"/fondo rischi su partecipazione Eta s.r.l.

Il quesito

La società istante chiede se lo stralcio del residuo fondo copertura perdite, iscritto in relazione alla partecipazione Eta e rigirato a conto economico al momento del suo trasferimento, possa concorrere al reddito IRES solo per il 5% in regime Pex.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’intera dote di euro 1.311.000, sia la parte già utilizzata sia la residua, sia fiscalmente assimilabile a un costo negativo della partecipazione e concorra al reddito imponibile al momento del realizzo, in regime Pex se ricorrono i requisiti dell’art. 87 TUIR; per il dante causa Beta, lo stesso importo va considerato come incremento del costo fiscalmente riconosciuto già rilevato in sede di cessione ai sensi degli artt. 87 e 101 TUIR.

Participation exemption e dote nella cessione della partecipazione Eta s.r.l.

L’interpello riguarda il trattamento fiscale di una "dote" connessa alla cessione di una partecipazione in una società di progetto operante nel settore dei parcheggi. Il tema centrale è se il rilascio del fondo rischi iscritto dall’acquirente, in occasione della successiva cessione della partecipazione, debba seguire il regime di participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR.

Fattispecie e contesto

La società Alfa s.r.l. aveva acquistato il 24 novembre 2014 da Beta s.p.a. alcune partecipazioni in società concessionarie di parcheggi, tra cui Eta s.r.l., detenuta al 50%. Eta è una società di progetto costituita ai sensi dell’articolo 37-quinquies della legge n. 109 del 1994, titolare di concessione comunale quarantennale decorrente dal 22 ottobre 2009.

Al momento dell’acquisizione, la partecipazione in Eta presentava un valore economico negativo pari a euro 1.311.000, circostanza che ha inciso sul prezzo complessivo di cessione delle partecipazioni. Alfa ha quindi contabilizzato la partecipazione al valore simbolico di 1 euro e, nel passivo, un fondo per rischi e oneri specifico di euro 1.311.000, senza immediati effetti fiscali.

Negli esercizi 2015 e 2016 Alfa ha utilizzato il fondo per complessivi euro 99.000, in connessione con la copertura pro-quota delle perdite della partecipata. Successivamente, negli esercizi 2016 e 2017, Eta ha mostrato un miglioramento dei risultati fino a un sostanziale pareggio di bilancio. Nel 2017, in coerenza con le strategie del gruppo volte all’uscita dal settore parcheggi, Alfa ha avviato la dismissione delle partecipazioni e il 29 novembre 2017 ha trasferito anche la partecipazione Eta a un nuovo soggetto, sempre al valore simbolico di 1 euro.

Nella valutazione tra le parti, la partecipazione era stata rivalutata di circa 1,2 milioni rispetto al precedente trasferimento, con conseguente rilascio del residuo fondo rischi di euro 1.212.000, contabilizzato tra i proventi da partecipazione in società collegate.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se lo stralcio del residuo fondo copertura perdite, afferente alla partecipazione Eta e contabilizzato a conto economico al momento del trasferimento, possa concorrere alla formazione del reddito imponibile IRES soltanto nella misura del 5%, in quanto reddito riferibile a una partecipazione potenzialmente rientrante nel regime Pex.

Soluzione interpretativa proposta

Alfa ritiene che il provento derivante dal rilascio del fondo rischi debba beneficiare dell’esenzione Pex per il 95%, con tassazione del solo 5%, poiché riferito a una partecipazione che, a suo avviso, soddisfa tutti i requisiti dell’articolo 87 del TUIR.

A sostegno, la società osserva che la cessione originaria da Beta aveva generato per quest’ultima una minusvalenza complessiva di euro 1.483.000, formata dall’azzeramento del valore di carico della partecipazione (euro 172.000) e dal riconoscimento della provvista di euro 1.311.000 a favore dell’acquirente. Tale minusvalenza, riferita a una partecipazione Pex, era stata recuperata a tassazione da Beta.

Secondo la tesi dell’istante, se Beta avesse capitalizzato la partecipata fino a coprire il "sottozero" di propria pertinenza, invece di trasferire la provvista, si sarebbe comunque avuta una minusvalenza indeducibile di euro 1.483.000, ma senza il successivo fondo dote. In questa prospettiva, al momento del secondo trasferimento, il valore economico della partecipazione sarebbe stato pari a euro 1.212.000, cioè l’importo della dote originaria al netto della quota già utilizzata per copertura perdite. Poiché il valore di carico contabile restava pari a 1 euro, il trasferimento avrebbe prodotto una plusvalenza Pex di importo corrispondente al rilascio del residuo fondo.

L’istante richiama inoltre la risoluzione n. 70/E del 2008, sostenendo la necessità di un approccio unitario e sostanziale, già adottato dall’Amministrazione in un caso di cessione di partecipazione contestuale al trasferimento di un credito finanziario verso la stessa partecipata.

Normativa e profili richiamati

Nel parere viene richiamato l’articolo 87 del TUIR, relativo al regime Pex delle plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni. L’Agenzia, con riferimento al dante causa, richiama anche il combinato disposto degli articoli 87 e 101 del TUIR.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, l’Agenzia precisa che il proprio parere non implica valutazioni sulla corretta applicazione dei principi contabili, sulla quantificazione dei valori indicati nell’istanza o sull’effettiva sussistenza dei requisiti Pex delle partecipazioni.

Sotto il profilo sostanziale, l’Agenzia inquadra l’operazione come una cessione di partecipazioni con "dote": Beta ha trasferito la partecipazione a valore simbolico di 1 euro, riconoscendo contestualmente una provvista di euro 1.311.000. Alfa ha registrato tale provvista nel passivo come fondo rischi su partecipazioni, strettamente collegato alle variazioni del valore della partecipata e ai risultati economici di quest’ultima.

L’Agenzia rileva che:

  • l’istante non ha sostenuto esborsi monetari, ma ha ricevuto una provvista dal dante causa;
  • il fondo rischi è specificamente connesso alla partecipazione nella controllata;
  • la riduzione del fondo per euro 99.000 è avvenuta in occasione di una previa capitalizzazione della partecipata mediante rinuncia a un credito finanziario;
  • il residuo fondo è stato poi rilasciato al momento del trasferimento finale.

Secondo l’Amministrazione, l’intero importo della dote pari a euro 1.311.000, sia per la quota già imputata a conto economico sia per quella residua, essendo strettamente connesso alla specifica partecipazione, può essere assimilato a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo. Tale importo concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, se e nei limiti in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma.

Con riguardo a Beta, il medesimo importo di euro 1.311.000 viene considerato un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, già rilevato in sede di trasferimento e già confluito nella determinazione del reddito imponibile ai sensi degli articoli 87 e 101 del TUIR.

Conclusioni operative

L’interpello conferma un’impostazione unitaria della "dote" collegata alla partecipazione: la provvista non è trattata come elemento autonomo sganciato dalla cessione, ma come componente fiscalmente inerente alla partecipazione stessa. Di conseguenza, il relativo effetto reddituale segue il regime fiscale applicabile alla partecipazione al momento del realizzo, ferma restando la verifica dei requisiti Pex previsti dall’articolo 87 del TUIR.

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