Risposta n. 46 del 23/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che nel regime di cassa delle imprese in contabilità semplificata il sostenimento della spesa coincida con il pagamento effettivo e che, se esercitata l’opzione di cui all’art. 18, comma 5, il momento rilevante sia la registrazione delle fatture, senza necessità di bonifico ma con meri pagamenti tracciabili.
Effetti del regime di cassa e dell’opzione ex art. 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 sulle detrazioni per risparmio energetico e adeguamento sismico
Il quesito
La società chiede se, per interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico eseguiti su immobili acquistati pro indiviso e gestiti in contabilità semplificata, le spese si considerino sostenute al momento del pagamento (con obbligo di bonifico) oppure al momento di ultimazione/registrazione delle prestazioni (con possibilità di altri mezzi tracciabili), anche in presenza dell’opzione per i registri IVA ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, per i soggetti in contabilità semplificata che adottano il regime di cassa, le spese per riqualificazione energetica e adeguamento antisismico rilevino al momento dell’effettivo pagamento, con obbligo di bonifico bancario o postale conforme ai decreti richiamati; ciò vale anche se è esercitata l’opzione ex art. 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, che non estende ai fini delle detrazioni la presunzione di pagamento alla data di registrazione IVA.
Mancata estensione dell’opzione ex art. 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 alle detrazioni per risparmio energetico e adeguamento sismico
L’interpello riguarda una società in contabilità semplificata che ha acquistato, pro indiviso con altri soggetti, unità immobiliari da ristrutturare per realizzare alloggi turistici. Sugli immobili saranno eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e miglioramento sismico. Il tema centrale è l’individuazione del momento di sostenimento delle spese ai fini delle detrazioni fiscali spettanti e delle relative modalità di pagamento.
Fattispecie e contesto
La società istante dichiara di applicare il regime di contabilità semplificata e, quindi, il principio di cassa previsto per le imprese minori. Precisa inoltre di non aver esercitato l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, ma pone il quesito anche in relazione agli effetti di tale opzione.
Gli interventi prospettati sono quelli che, secondo l’istante, potrebbero dare diritto alle detrazioni per:
- riqualificazione energetica ex articolo 1, commi 344-347, della legge n. 296/2006;
- adeguamento/miglioramento sismico ex articolo 16, comma 1-bis, del d.l. n. 63/2013.
Quesito del contribuente
La società chiede se, in presenza del regime di cassa, le spese debbano considerarsi sostenute al momento del pagamento, con conseguente necessità di utilizzare il bonifico bancario, oppure se debba prevalere il principio di competenza, individuando il sostenimento della spesa nel momento di ultimazione delle prestazioni o, in alternativa, nella registrazione delle fatture in caso di opzione ex art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973.
In sostanza, il dubbio riguarda:
- il momento di imputazione temporale delle spese agevolabili;
- l’obbligo o meno di pagamento tramite bonifico;
- l’effetto dell’opzione per la tenuta dei registri IVA anche ai fini reddituali.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
L’istante ritiene che il regime di cassa delle imprese in contabilità semplificata comporti che il sostenimento della spesa coincida con l’effettivo pagamento. Da ciò deriva, secondo la società, l’obbligo di usare il bonifico e la possibilità per i soci di fruire della detrazione nell’esercizio in cui il pagamento è stato eseguito.
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, la società sostiene invece che il costo si consideri sostenuto al momento della registrazione della fattura ai fini IVA; pertanto, il pagamento non sarebbe rilevante e non sarebbe necessario il bonifico, bastando un mezzo di pagamento tracciabile diverso dal bonifico.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni e fonti interpretative:
- articolo 1, commi 344-347, della legge n. 296/2006, istitutivo della detrazione per riqualificazione energetica;
- decreto interministeriale 19 febbraio 2007, che disciplina le modalità di pagamento per la detrazione energetica;
- articolo 16, comma 1-bis, del d.l. n. 63/2013, per gli interventi antisismici;
- decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, rilevante per le modalità di pagamento delle spese detraibili per interventi edilizi;
- articolo 66, comma 1, del TUIR, come modificato dalla legge di bilancio 2017, che per le imprese in contabilità semplificata prevede il criterio di cassa;
- articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, che consente l’uso dei registri IVA anche ai fini delle imposte dirette;
- circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, sulla disciplina del regime di cassa per le imprese minori;
- circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, sui pagamenti mediante bonifico per le detrazioni;
- circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, sugli interventi antisismici;
- circolare n. 38/E del 2010, richiamata per il momento di sostenimento della spesa in caso di bonifico.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che adottano il regime di cassa, le spese per riqualificazione energetica e adeguamento antisismico rilevano ai fini delle detrazioni nel momento dell’effettivo pagamento.
Tale regola vale anche se il contribuente esercita l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973: l’opzione, infatti, introduce solo una semplificazione nella determinazione del reddito delle imprese minori e non modifica il principio di cassa che resta applicabile. La presunzione secondo cui il costo si considera sostenuto alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA non può essere estesa, in via analogica, a discipline diverse da quelle di determinazione del reddito delle imprese minori.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel dettaglio, l’Agenzia conclude che:
- per le detrazioni per risparmio energetico e per interventi antisismici, le spese devono considerarsi sostenute quando avviene l’effettivo pagamento;
- il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale con le caratteristiche previste dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 e dal D.M. n. 41/1998;
- ciò vale anche per le imprese minori che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973;
- la detrazione sorge nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.
L’Agenzia precisa inoltre, in via preliminare, che il parere non comporta alcun giudizio sulla qualificazione o quantificazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sostenute dalla società.
Conclusioni operative
L’effetto pratico dell’interpello è che, per le imprese minori in regime di cassa, la modalità di pagamento tramite bonifico resta necessaria per accedere alle detrazioni per interventi energetici e antisismici. L’opzione per i registri IVA non consente di anticipare o spostare il momento rilevante al momento della registrazione della fattura ai fini del bonus fiscale.
Per i soci della società istante, la fruizione della detrazione è quindi collegata all’anno in cui la società esegue il bonifico relativo alle spese agevolate.
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