Risposta n. 44 del 23/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che il requisito della pluralità di investitori sia soddisfatto anche se le quote di uno dei fondi sono sottoscritte da un solo limited partner, purché questo sia controllato da un’autorità pubblica che gestisce riserve ufficiali; inoltre considera i fondi assimilabili ai fondi comuni italiani e soggetti a vigilanza SEC/CSSF, con conseguente non applicabilità della ritenuta sui proventi.
Regime di non imponibilità per proventi da partecipazione indiretta di fondi esteri in un fondo immobiliare italiano
Il quesito
L’istante chiede se i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di fondi esteri in un fondo immobiliare italiano possano beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di OICR estero, della pluralità degli investitori, della vigilanza prudenziale e dell’eventuale sufficienza della vigilanza sull’Advisor anziché sui GPs.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile il regime di non imponibilità dell’art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001: lo Stato di HHH, essendo in white list, consente di considerare soddisfatta la pluralità dei partecipanti; per i fondi USA e lussemburghesi il requisito di vigilanza prudenziale è integrato se i gestori sono vigilati da SEC e CSSF, e per i fondi statunitensi è sufficiente la vigilanza sull’Advisor; pertanto i proventi da partecipazione indiretta non sono soggetti a ritenuta.
Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani
L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di fondi esteri in un fondo immobiliare italiano speculativo chiuso riservato a investitori qualificati. Il tema centrale è la possibilità di applicare il regime di esenzione previsto dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001 ai proventi distribuiti dal fondo immobiliare italiano a strutture di investimento estere articolate tramite veicoli societari e fondi di diversa natura giuridica.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante è una società fiscalmente residente in Lussemburgo, costituita per detenere il 100% delle quote del fondo immobiliare italiano denominato Fondo Alfa, gestito da GGG. Il patrimonio di tale fondo è composto da immobili ad uso logistico situati nel Nord e Centro Italia e interamente locati a operatori commerciali.
La catena di investimento è articolata in due rami:
- il primo ramo coinvolge i fondi YYY e XXX, entrambe limited partnership statunitensi;
- il secondo ramo riguarda WWW, una Société en Commandite Spéciale lussemburghese.
I fondi YYY e XXX sono gestiti dagli Advisor/GPs secondo una politica di investimento predeterminata; WWW è gestita da FFF, società lussemburghese soggetta a vigilanza della CSSF.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede chiarimenti sul regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione indiretta al fondo immobiliare italiano e, in particolare, sulla spettanza della non imponibilità di cui all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001.
Il dubbio riguarda soprattutto:
- la sussistenza del requisito della pluralità di investitori, nel caso in cui le quote di YYY siano sottoscritte da un solo limited partner, a sua volta controllato da un organismo che gestisce le riserve ufficiali dello Stato di HHH;
- la verifica del requisito della vigilanza prudenziale sui fondi esteri, e in particolare se essa debba essere accertata solo in capo all’Advisor oppure anche ai GPs.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, il requisito della pluralità degli investitori sarebbe soddisfatto anche se un solo limited partner sottoscrive integralmente le quote di YYY, poiché tale soggetto è interamente controllato dalla HHH Monetary Authority, autorità governativa che gestisce le riserve ufficiali dello Stato di HHH.
Il contribuente osserva inoltre che i fondi esteri hanno finalità analoghe a quelle dei fondi comuni italiani, poiché:
- costituiscono patrimoni separati;
- raccolgono risparmio presso una pluralità di investitori;
- sono gestiti autonomamente da soggetti terzi indipendenti;
- sono sottoposti a supervisione SEC e CSSF;
- sono istituiti in Paesi che consentono lo scambio di informazioni con l’Italia.
Da ciò conclude che i proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano non dovrebbero subire la ritenuta alla fonte prevista dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 351/2001.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in primo luogo le definizioni del TUF:
- l’art. 1, comma 1, lett. j), che definisce il fondo comune di investimento come OICR in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
- l’art. 1, comma 1, lett. k), che definisce l’OICR come organismo istituito per la gestione collettiva del risparmio, con patrimonio raccolto tra una pluralità di investitori, gestito in monte nell’interesse degli investitori, in autonomia da questi ultimi e secondo una politica di investimento predeterminata.
Sul piano fiscale viene richiamato l’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001, che prevede la non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari percepiti da:
- fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati o territori white list;
- enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Vengono inoltre richiamati:
- la circolare n. 2/E del 2012, che chiarisce come gli OICR esteri siano tali se presentano i requisiti sostanziali e le stesse finalità di investimento dei fondi italiani, prescindendo dalla forma giuridica, purché siano soggetti a una forma di vigilanza sul fondo o sul gestore;
- la risoluzione n. 54/E del 2013, che ha esteso il regime di esenzione anche alla partecipazione indiretta tramite veicoli societari partecipati totalitariamente da investitori qualificati;
- la risoluzione n. 78/E del 2017, richiamata per il profilo della vigilanza prudenziale;
- l’art. 32, comma 3, lett. f), del D.L. n. 78/2010, in tema di investitori istituzionali;
- l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 147/2015, per il rinvio alla white list del D.M. 4 settembre 1996.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che la struttura descritta consenta, in linea di principio, l’applicazione della non imponibilità prevista dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001.
Quanto alla pluralità dei partecipanti, osserva che lo Stato di HHH rientra nella white list e che, pertanto, il requisito può considerarsi soddisfatto in relazione al soggetto investitore riconducibile a tale Stato, in coerenza con la nozione di investitori istituzionali richiamata dalla normativa.
Quanto alla vigilanza prudenziale, l’Agenzia afferma che i fondi YYY, XXX e WWW, avendo finalità di investimento analoghe a quelle dei fondi italiani, possono considerarsi soggetti a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti e in Lussemburgo, purché le società che li gestiscono siano effettivamente vigilate dalle rispettive autorità di controllo, cioè SEC e CSSF.
Per i fondi statunitensi, viene precisato che il requisito può essere integrato anche solo in capo all’Advisor incaricato della gestione, senza necessità che sussista anche in capo ai GPs.
Parere conclusivo dell’Agenzia
Sulla base dei presupposti rappresentati, e in particolare dell’affermazione dell’istante secondo cui i Fondi ZZZ sono gestiti nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia rispetto a questi ultimi, l’Agenzia conclude che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta dei Fondi ZZZ nel fondo immobiliare italiano non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001.
Conclusioni operative
L’interpello conferma quindi che, in presenza di fondi esteri assimilabili agli OICR italiani, istituiti in Stati white list e gestiti da soggetti effettivamente sottoposti a vigilanza prudenziale, il regime di non imponibilità può applicarsi anche quando l’investimento nel fondo immobiliare italiano avvenga indirettamente tramite veicoli societari. Resta decisivo, ai fini dell’agevolazione, che la struttura rispetti i requisiti sostanziali dell’OICR e che la partecipazione indiretta sia coerente con il perimetro individuato dalla prassi già richiamata dall’Agenzia.
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