Risposta n. 40 del 19/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente sostiene che la scissione sia fiscalmente neutrale ex art. 173 TUIR, priva di finalità elusive e giustificata da valide ragioni economiche, poiché mira esclusivamente a riorganizzare e proseguire separatamente l’attività immobiliare delle due socie.
Scissione totale non proporzionale di una società immobiliare tra due sorelle, con verifica antiabuso ex art. 10-bis L. 212/2000 e art. 173 TUIR.
Il quesito
L’istante chiede se la scissione totale non proporzionale della società, con attribuzione del patrimonio a due nuove S.r.l. unipersonali e con eventuale conguaglio compensativo, sia lecita ai fini delle imposte sui redditi e non costituisca abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis L. 212/2000.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la scissione totale non proporzionale non integri un disegno abusivo né determini un vantaggio fiscale indebito, essendo un’operazione fisiologica di riorganizzazione; resta fermo il rispetto dell’art. 173 TUIR e delle norme del TUIR sulla fiscalità dei soci, nonché la corretta determinazione dei valori e del conguaglio, non oggetto della risposta.
Scissione totale non proporzionale di società immobiliare tra sorelle
L’interpello riguarda una società a responsabilità limitata che svolge attività di locazione di immobili strumentali e che intende procedere a una scissione totale non proporzionale. La questione è posta ai fini antiabuso, con riferimento all’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 e all’articolo 173 del TUIR.
Fattispecie e contesto operativo
La società istante, denominata ALFA, possiede 20 unità immobiliari. Le quote sociali sono detenute al 50% da due sorelle, che hanno acquisito le partecipazioni dal padre quando questi ha cessato la propria attività. Negli ultimi anni la gestione societaria è divenuta difficoltosa a causa di forti divergenze tra le due socie, con ripetuti tentativi di mediazione e anche la prospettiva, poi non perseguita, della cessione della quota da una sorella all’altra.
Poiché entrambe le socie intendono continuare l’attività di gestione immobiliare, si è scelta la soluzione della scissione della società in due S.r.l. a socio unico, ciascuna interamente partecipata da una delle due sorelle. L’operazione prevede che il patrimonio della scissa venga ripartito tra le due beneficiarie in misura sostanzialmente paritaria, con un conguaglio compensativo a favore della società che riceverà un valore inferiore rispetto all’altra, in quanto gli immobili non sono divisibili in due parti perfettamente equivalenti.
Elementi rappresentati dall’istante
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, l’istante precisa che:
- non sono state effettuate rivalutazioni di quote;
- non vi sono perdite fiscali pregresse;
- le riserve in sospensione d’imposta, generate da una rivalutazione immobiliare e dal pagamento dell’imposta sostitutiva, saranno trasferite pariteticamente alle due società beneficiarie e, in caso di utilizzo, saranno assoggettate a IRES;
- il conguaglio è quantificato in euro 40.000 ed è motivato dall’impossibilità di dividere esattamente a metà il patrimonio immobiliare;
- il conguaglio sarà trattato, secondo quanto rappresentato, come fiscalmente non deducibile per la società erogatrice e imponibile per la società percettrice;
- i beni trasferiti continueranno a essere utilizzati nell’impresa, senza destinazione a finalità personali o estranee all’attività;
- le partecipazioni nelle nuove S.r.l. non saranno cedute a terzi e non entreranno nuovi soggetti nella compagine sociale.
Quesito del contribuente
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate di riconoscere che l’operazione descritta è lecita, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, limitatamente al comparto delle imposte sui redditi.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo la società, la scissione totale non proporzionale avverrà in regime di neutralità fiscale, con trasferimento del patrimonio ai valori contabili, fiscali ed economici esistenti alla data dell’operazione, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze e senza fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa.
L’operazione non avrebbe finalità di trasferimento di beni ai soci, né configurerebbe la creazione di meri contenitori societari privi di operatività. Al contrario, le due S.r.l. beneficiarie proseguirebbero la medesima attività della scissa, con la stessa natura giuridica e con autonoma gestione separata tra le due socie, che non riescono a trovare un accordo unitario. La scissione sarebbe quindi sorretta da valide ragioni economiche e organizzative.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, in materia di abuso del diritto;
- l’articolo 173 del TUIR, in tema di neutralità fiscale delle scissioni;
- il rinvio contenuto nell’articolo 173 ai commi 5 e 6 dell’articolo 172 del TUIR;
- le ulteriori disposizioni del TUIR in materia di fiscalità dei soci.
L’Amministrazione ricorda inoltre, richiamando la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, che le istanze antiabuso devono indicare il settore impositivo interessato e le norme di riferimento potenzialmente rilevanti ai fini dell’abuso del diritto.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa innanzitutto che non rientrano nell’analisi antiabuso la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali ed economici indicati, né le modalità di ripartizione del valore fiscale originario delle partecipazioni dei soci, né la determinazione del conguaglio, ferma restando ogni potestà di controllo dell’Amministrazione finanziaria su tali profili.
Nel merito, l’operazione viene qualificata come scissione totale non proporzionale mediante la quale l’intero patrimonio sociale è ripartito, salvo un modesto conguaglio compensativo, tra due nuove società che svolgeranno attività di gestione immobiliare e faranno capo alle due sorelle attuali socie.
L’Agenzia osserva che, in linea generale, la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e che il trasferimento del patrimonio a società beneficiarie che non godono di regimi agevolati non comporta fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. I plusvalori rimangono latenti e concorreranno a formare reddito solo al verificarsi di eventi realizzativi, come cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdita o danneggiamento, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’impresa.
Sulla base delle dichiarazioni dell’istante e della documentazione prodotta, l’Agenzia ritiene che la scissione rappresentata non realizzi alcun vantaggio fiscale indebito e non contrasti con la ratio delle disposizioni tributarie né con i principi dell’ordinamento. L’operazione è considerata fisiologica e funzionale alla divisione delle attività di gestione immobiliare tra le due socie.
Conclusioni operative
Il parere è dunque favorevole: la scissione totale non proporzionale non integra un disegno abusivo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, per il comparto delle imposte sui redditi.
Resta però fermo che l’operazione dovrà essere effettuata nel rispetto:
- dell’articolo 173 del TUIR, incluso il rinvio ai commi 5 e 6 dell’articolo 172;
- delle altre disposizioni del TUIR che regolano la fiscalità dei soci.
La risposta è resa sulla base dei fatti rappresentati dall’istante, assunti come veritieri e destinati a concreta attuazione.
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