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Interpello

Risposta n. 38 del 18/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di poter applicare il credito d’imposta all’intero ammontare degli investimenti pubblicitari del primo anno di vita, considerandoli tutti incrementali in assenza di spese analoghe nell’anno precedente.

Revoca della fruizione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali ex art. 57-bis D.L. 50/2017

Il quesito

Una società di nuova costituzione chiede se, avendo sostenuto nel 2017 spese pubblicitarie agevolabili su quotidiani e periodici e non avendo un anno precedente di confronto, possa considerare integralmente incrementale la spesa del primo anno e quindi fruire del credito d’imposta.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia nega la possibilità di considerare agevolabile l’intero investimento del 2017, perché manca il presupposto normativo dell’incrementalità rispetto all’anno precedente. Il beneficio spetta solo in presenza di un confronto con investimenti analoghi del periodo precedente e, quindi, non può essere riconosciuto sulla base del solo primo anno di spesa; resta invece possibile accedere al credito per eventuali investimenti del 2018, se rispondenti ai requisiti di legge e all’effettivo incremento richiesto.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali e società di nuova costituzione

L’interpello riguarda l’applicazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in tema di credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali su stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radio-televisive locali. L’Agenzia fornisce un parere di rettifica rispetto a una precedente risposta resa al contribuente.

Fattispecie e contesto

La società istante, operante in un settore indicato come riservato nel testo, dichiara di essere una piccola impresa costituita il 16 dicembre 2016. Nell’anno 2017 ha sostenuto spese per campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, ritenute agevolabili ai fini del credito d’imposta previsto dalla normativa citata.

La peculiarità del caso è data dal fatto che, essendo la società di nuova costituzione, non dispone di un anno precedente di confronto per verificare l’incremento degli investimenti pubblicitari rispetto a un periodo storico analogo.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede se, in assenza di investimenti pubblicitari analoghi effettuati nell’anno precedente, l’intera spesa sostenuta nel 2017 possa essere considerata "incrementativa" e quindi integralmente ammessa al credito d’imposta previsto dall’articolo 57-bis.

Soluzione interpretativa del contribuente

La società ritiene di poter fruire del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel primo anno di vita, assumendo come incrementale l’intero importo sostenuto nel 2017. In sostanza, il contribuente sostiene che la mancanza di un dato storico di confronto non impedisca di qualificare come incremento l’intera spesa del primo esercizio.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, come modificato dall’articolo 4 del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017.

La norma prevede:

  • dal 2018, un credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa, anche online, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale;
  • l’utilizzo esclusivo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • la presentazione di apposita istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • il requisito dell’incremento, pari ad almeno l’1% rispetto agli investimenti analoghi effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione;
  • una misura del credito pari al 75% del valore incrementale, elevata al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

L’Agenzia richiama inoltre il comma 3-bis, che riconosce il credito esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempre con superamento della soglia minima dell’1% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Soluzione interpretativa e ratio della disciplina

Nel motivare il proprio orientamento, l’Agenzia evidenzia che la ratio della norma è premiare gli investimenti pubblicitari effettivamente incrementali, in coerenza con gli obiettivi della legge delega 26 ottobre 2016, n. 198.

Richiama inoltre il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 01255/2018 dell’11 maggio 2018, osservando che nel caso esaminato manca proprio il presupposto essenziale dell’"incrementalità" richiesto dalla legge per l’accesso al beneficio.

Secondo l’impostazione dell’Agenzia:

  • il credito non può essere riconosciuto in assenza di dati storici di confronto;
  • non è corretto considerare agevolabile l’intero investimento sostenuto nel 2017 solo perché effettuato nel primo anno di attività;
  • il requisito dell’incremento rispetto all’anno precedente è elemento indefettibile della fattispecie agevolata.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide la soluzione proposta dal contribuente e conclude che la spesa pubblicitaria sostenuta nel 2017 non può essere interamente considerata meritevole di agevolazione in mancanza del necessario confronto con investimenti analoghi del periodo precedente.

Pertanto, per l’anno 2017 il credito d’imposta non spetta sulla base del solo fatto che si tratti del primo anno di vita della società.

L’Agenzia precisa tuttavia che il soggetto istante potrà eventualmente beneficiare del credito per le spese sostenute nel 2018, a condizione che:

  • le spese siano effettivamente agevolabili ai sensi dell’articolo 57-bis;
  • sia rispettata la condizione dell’incremento rispetto agli investimenti analoghi dell’anno precedente.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali non si applica automaticamente agli investimenti del primo anno di attività. Anche per una società neo-costituita è necessario un parametro storico di riferimento che consenta di verificare l’aumento percentuale richiesto dalla norma.

In assenza di tale confronto, l’intero investimento non può essere qualificato come incrementale. L’agevolazione potrà invece essere valutata per gli anni successivi, se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina.

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