Risposta n. 47 del 23/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl credito non perde la spettanza per la sola omessa indicazione nel quadro RU, ma l’omissione va sanata con dichiarazioni integrative per ciascun anno omesso; il credito così emergente è compensabile dal giorno successivo alla presentazione dell’integrativa. Il quesito sul 2018 è inammissibile per competenza della DG Cinema, non dell’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche ex art. 20 D.Lgs. 60/1999 e sua indicazione in dichiarazione
Il quesito
L’associazione chiede come recuperare e utilizzare il credito d’imposta maturato dal 2014 al 2016, mai indicato nel quadro RU, e se il credito possa essere aggiornato e utilizzato anche per il 2018 alla luce della nuova disciplina del settore cinematografico.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’omessa compilazione del quadro RU per gli anni 2014-2016 sia una violazione formale sanabile con tre dichiarazioni integrative; in ciascuna devono essere riportati il credito dell’anno e quello residuo dell’anno precedente. Il credito può poi essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo all’integrativa. L’omissione è sanzionabile ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, con possibile ravvedimento. Per il 2018 l’istanza non è esaminabile perché la quantificazione e il riconoscimento del credito spettano alla DG Cinema.
Credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche: omessa indicazione nel quadro RU e disciplina transitoria
L’interpello riguarda un’associazione che gestisce una sala cinematografica e che ha maturato, a partire dal 2014, il credito d’imposta previsto per gli esercenti sale cinematografiche. Il tema centrale è sia la gestione del credito non riportato nelle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, sia l’impatto della riforma della disciplina dei crediti d’imposta nel settore cinematografico introdotta dalla legge n. 220/2016 e dal decreto interministeriale 15 marzo 2018.
Fattispecie e posizione del contribuente
L’istante rappresenta di avere i requisiti sostanziali e procedurali per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, ma di non averlo mai fatto valere né utilizzato prima del periodo d’imposta 2017. In particolare, non è stato compilato il quadro RU dei modelli Redditi ENC per gli anni precedenti.
Il contribuente pone due quesiti:
- come far emergere il credito relativo alle annualità per le quali la dichiarazione è già stata presentata;
- come gestire la successione delle norme agevolative, soprattutto per il 2018, alla luce della nuova disciplina del settore cinematografico.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’associazione prospetta due possibili modalità per recuperare il credito maturato dal 2014:
- compilare il quadro RU del modello Redditi ENC 2018, relativo al 2017, indicando i crediti maturati negli anni precedenti e compensandoli nel corso del 2018 ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- in alternativa, presentare dichiarazioni integrative dei periodi d’imposta precedenti, inserendo in ciascuna il credito maturato e non utilizzato.
Quanto al 2018, l’istante ritiene che, in base all’avviso DG Cinema del 25 giugno 2018, gli introiti derivanti da programmazioni fino al 31 maggio 2018 debbano essere calcolati e utilizzati secondo il D.M. n. 310/2000, consentendo così di incrementare e utilizzare il credito maturato secondo la previgente disciplina fino al suo esaurimento.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione normativa del credito d’imposta:
- l’articolo 20 del D.Lgs. n. 60/1999 riconosceva agli esercenti sale cinematografiche un credito d’imposta in sostituzione degli abbuoni per l’imposta sugli spettacoli;
- il credito era disciplinato dal D.I. 22 settembre 2000, n. 310, con indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e possibilità di utilizzo in detrazione IVA o in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- successivi interventi ne hanno ridotto l’ammontare e poi abrogato la previsione originaria;
- la legge 14 novembre 2016, n. 220 ha introdotto una nuova disciplina dei crediti d’imposta cinematografici, prevedendo tra l’altro:
- un credito per le imprese dell’esercizio cinematografico per nuove sale, ripristino, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico (articolo 17, comma 1);
- un credito per il potenziamento dell’offerta cinematografica, pari fino al 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive (articolo 18, comma 1);
- l’utilizzo esclusivamente in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (articolo 21, comma 2);
- il rinvio a decreti attuativi per criteri, limiti, condizioni, controlli e procedure (articolo 21, comma 5);
- l’abrogazione dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 60/1999 dal 1° gennaio 2017 (articolo 39);
- una disciplina transitoria, per cui i nuovi crediti continuano ad essere regolati, fino ai decreti attuativi, dai decreti emanati in base all’articolo 20 del D.Lgs. n. 60/1999 (articolo 40).
- il D.I. 15 marzo 2018 ha disciplinato i crediti d’imposta del settore cinematografico e audiovisivo, prevedendo la compensazione dal giorno 10 del mese successivo a quello di maturazione del diritto e subordinandola al rispetto delle procedure del decreto; inoltre ha attribuito alla DG Cinema il potere di riconoscere e comunicare all’Agenzia i crediti fruibili.
L’Agenzia richiama anche l’avviso DG Cinema del 25 giugno 2018, con cui è stato precisato che l’abrogazione del D.M. n. 310/2000 decorre dal 2 luglio 2018 e che gli introiti derivanti da programmazione fino al 31 maggio 2018 vanno calcolati e utilizzati secondo quel decreto.
Parere dell’Agenzia sull’ammissibilità del quesito relativo al 2018
L’Agenzia ritiene inammissibile il secondo quesito, perché la quantificazione e il riconoscimento del credito d’imposta per il 2018 spettano alla DG Cinema, soggetto competente in materia. Di conseguenza, non è l’Agenzia delle Entrate a poter definire se e in che misura il credito sia incrementabile o utilizzabile in relazione al nuovo regime e alla disciplina transitoria.
Parere dell’Agenzia sulla mancata indicazione del credito nelle dichiarazioni precedenti
Sul punto principale, l’Agenzia distingue il credito in esame dal credito o maggior credito derivante da dichiarazione integrativa disciplinato dall’articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. Tale norma, infatti, riguarda il credito che nasce dall’emendamento della dichiarazione, mentre il credito cinematografico è un’agevolazione specifica, istituita da norme proprie e da indicare nel quadro RU solo ai fini del monitoraggio e dell’utilizzo in compensazione orizzontale.
Secondo l’Agenzia:
- la mancata indicazione nel quadro RU nell’anno di maturazione e in quelli successivi non fa venir meno il diritto al credito, salvo che la norma preveda espressamente la decadenza per l’omissione, circostanza qui non riscontrata;
- tuttavia, per non vanificare l’obbligo dichiarativo, l’omissione deve essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun anno in cui il quadro RU non è stato compilato.
Nel caso concreto, l’associazione può quindi presentare tre dichiarazioni integrative, relative agli anni 2014, 2015 e 2016, inserendo in ciascuna:
- il credito maturato nell’anno di riferimento;
- il credito eventualmente residuo proveniente dall’anno precedente.
In questo modo si formano tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, utilizzabili in compensazione dal giorno successivo alla presentazione della rispettiva dichiarazione integrativa.
Aspetti sanzionatori e conclusioni operative
L’Agenzia precisa che l’omessa indicazione del credito in dichiarazione costituisce comunque una violazione formale. A tale violazione si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
In sintesi, l’esito dell’interpello è il seguente:
- il credito d’imposta maturato per gli anni 2014-2016 resta spettante;
- la sua omissione nel quadro RU va sanata con dichiarazioni integrative distinte per ciascun anno omesso;
- il credito risultante dalle integrative può essere compensato dal giorno successivo alla presentazione delle stesse;
- il quesito sul regime 2018 è inammissibile per difetto di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
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