Risposta n. 45 del 23/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeALFA sostiene che il beneficio spetti perché il rientro non è una mera prosecuzione del precedente rapporto, ma deriva da una nuova negoziazione e da un nuovo ruolo in Italia, coerente con la ratio attrattiva della norma.
Regime speciale impatriati per dipendente straniero rientrato in Italia dopo distacco all’estero e assegnazione a nuovo ruolo
Il quesito
ALFA chiede se un dipendente straniero, assunto in Italia con finalità di distacco all’estero, poi rientrato in Italia nel 2018 per ricoprire un nuovo incarico dirigenziale diverso e superiore al precedente, possa accedere al regime impatriati ex art. 16 D.Lgs. 147/2015 nonostante la precedente circolare 17/E/2017 escluda, in via generale, i rientri dopo distacco.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che, pur rimanendo ferma la regola generale di esclusione dei rientri in continuità con il distacco, il beneficio può spettare quando il rientro non sia conseguenza naturale della scadenza del distacco e il lavoratore assuma in Italia un ruolo diverso, grazie alle competenze maturate all’estero; nel caso di TIZIO, ricorrendo tali circostanze e gli altri requisiti dell’art. 16, l’agevolazione è ammessa.
Regime impatriati e rientro in Italia dopo distacco all’estero
La risposta n. 45 affronta l’applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 a un dipendente straniero assunto da una società italiana, distaccato all’estero e successivamente rientrato in Italia per assumere un nuovo incarico di maggiore responsabilità. Il caso viene esaminato alla luce della prassi dell’Agenzia, in particolare della circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
ALFA, società italiana e sostituto d’imposta, rappresenta il caso di TIZIO, cittadino straniero entrato nel gruppo nel 1993 e impiegato all’estero dal 1994 in diverse società del gruppo. Nel 2015 TIZIO è stato assunto in Italia da ALFA con qualifica di dirigente, ma l’assunzione era sin dall’inizio finalizzata al distacco all’estero presso BETA.
Dopo un breve periodo di attività in Italia, intervallato da trasferte, TIZIO è stato effettivamente distaccato all’estero. Pur avendo un contratto con una società italiana, ha mantenuto all’estero il centro dei propri interessi e non si è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, rimanendo fiscalmente non residente in Italia.
A seguito di una riorganizzazione del gruppo, ALFA gli ha poi proposto una nuova posizione in Italia: Group Chief, con riporto diretto all’amministratore delegato del gruppo e partecipazione al Group Management di ALFA. Il lavoratore ha accettato e dal 2018 si è trasferito in Italia, acquisendo la residenza fiscale italiana e iscrivendosi all’anagrafe del Comune indicato.
ALFA evidenzia che tale trasferimento non è dipeso dalla semplice conclusione del distacco, ma da una nuova negoziazione di ruolo, formalizzata in un contratto integrativo.
Quesito posto all’Agenzia
La società chiede se, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del regime impatriati, TIZIO possa beneficiare della tassazione agevolata prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, nonostante la limitazione interpretativa contenuta nella circolare n. 17/E del 2017, secondo cui il beneficio non spetta a chi rientra in Italia dopo un distacco all’estero e la cui situazione è in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Soluzione interpretativa proposta da ALFA
ALFA ritiene che, nel caso concreto, il rientro non sia in continuità con la precedente posizione lavorativa. A sostegno di tale tesi osserva che:
- l’assunzione in Italia era stata fin dall’inizio finalizzata al distacco all’estero;
- l’attività svolta in Italia prima del distacco era stata limitata al tempo strettamente necessario all’organizzazione del nuovo ruolo;
- il rientro in Italia avviene per ricoprire un incarico nuovo, mai svolto prima, non collegato all’attività eseguita all’estero;
- il lavoratore è straniero e ha mantenuto fino al 2018 interessi vitali ed economici fuori dall’Italia;
- l’obiettivo dell’operazione è valorizzare le competenze acquisite all’estero.
Secondo ALFA, un’interpretazione rigida della circolare penalizzerebbe ingiustificatamente i dipendenti di società italiane rispetto a soggetti di gruppi esteri che, pur già svolgendo attività in Italia in distacco inbound, possono accedere al beneficio. Inoltre, la società richiama la finalità generale della norma, volta ad attrarre in Italia lavoratori qualificati e a favorire la crescita del Paese.
Normativa e prassi richiamate
L’interpello richiama:
- l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- il DM 26 maggio 2016, attuativo della disciplina;
- l’art. 2 del TUIR, per il trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, par. 3.1, che esclude dal beneficio i soggetti che rientrano in Italia dopo un distacco all’estero quando il rientro è in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa.
Vengono richiamati, per i manager, i requisiti indicati dalla prassi e dalla disciplina applicabile:
- non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti;
- impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni;
- svolgere l’attività presso un’impresa residente o nel gruppo societario indicato dalla norma;
- prestare l’attività in Italia per più di 183 giorni per periodo d’imposta;
- svolgere funzioni direttive o possedere elevata qualificazione o specializzazione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricorda innanzitutto che l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 è una norma di favore finalizzata ad attrarre in Italia lavoratori altamente qualificati, consentendo di tassare solo il 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia per cinque periodi d’imposta, a decorrere da quello in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
L’Agenzia precisa che la norma non disciplina espressamente il caso del rientro in Italia dopo distacco all’estero, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni agevolative, come l’art. 3, comma 4, della legge n. 238/2010, che escludeva espressamente le ipotesi di distacco.
Richiamando la circolare n. 17/E del 2017, l’Agenzia conferma l’orientamento restrittivo generale: i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero, in linea di principio, non possono fruire del regime, poiché il loro rientro è considerato in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Tuttavia, la stessa Agenzia chiarisce che tale posizione non impedisce di valutare situazioni specifiche nelle quali il rientro non sia la naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da elementi coerenti con la ratio della norma. In particolare, sono richiamate due ipotesi esemplificative:
- distacco più volte prorogato, tale da affievolire i legami con l’Italia e consolidare il radicamento all’estero;
- rientro in Italia non in continuità con la precedente posizione lavorativa, con assunzione di un ruolo aziendale diverso grazie alle competenze maturate all’estero.
In queste circostanze, se risultano soddisfatti tutti i requisiti dell’art. 16, il rientro non preclude l’accesso al beneficio.
Conclusione operativa
Applicando tali principi al caso di TIZIO, l’Agenzia ritiene che, poiché il trasferimento in Italia è avvenuto per ricoprire un nuovo ruolo di livello superiore, sulla base delle competenze maturate all’estero, e al ricorrere degli altri requisiti previsti dall’art. 16, il lavoratore possa essere ammesso al regime speciale per impatriati.
La risposta, quindi, non esclude in assoluto i rientri dopo distacco, ma li ammette quando il rientro sia sostanzialmente scollegato dalla precedente posizione lavorativa e coerente con la finalità attrattiva della norma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 23 ott 2018Risposta n. 41 del 23/10/2018
- Interpello · 23 ott 2018Risposta n. 42 del 23/10/2018
- Interpello · 23 ott 2018Risposta n. 43 del 23/10/2018
- Interpello · 23 ott 2018Risposta n. 44 del 23/10/2018
- Interpello · 23 ott 2018Risposta n. 46 del 23/10/2018
- Interpello · 23 ott 2018Risposta n. 47 del 23/10/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →