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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18780/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La società bookmaker ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2010, contestando: (1) l'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 sulla soggettività passiva; (2) la mancata traduzione in inglese dell'atto impositivo, ritenuta lesiva del diritto di difesa e dell'art. 7 della L. n. 212/2000; (3) l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta sotto diversi profili; (4) la violazione del diritto dell'Unione, in particolare degli artt. 49 e 56 TFUE e dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE; (5) l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2010; (6) la regolazione delle spese. La controversia riguardava la debenza dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa concluse direttamente dai giocatori italiani con il bookmaker nell'anno 2010, con imposta accertata in capo al bookmaker estero.

La decisione

La Corte ha rigettato tutte le censure principali sulla debenza dell'imposta: ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza UE che non ravvisa discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri; ha ritenuto infondati i motivi sulla mancata traduzione dell'atto e sulla soggettività passiva del bookmaker, confermando che per il 2010 il bookmaker privo di concessione resta soggetto passivo dell'imposta unica; ha escluso anche la violazione del diritto dell'Unione. È stato invece accolto il solo motivo relativo alle sanzioni, poiché per l'anno 2010 sussisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia senza concessione, con conseguente non applicabilità delle sanzioni ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato nel resto; spese compensate per l'intero giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, art. 1

    imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

    norma istitutiva del tributo, applicabile ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, anche relativi a eventi svolti all'estero.

  • L. 3 agosto 1998 n. 288, art. 1, comma 2

    l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero

    conferma l'ampiezza oggettiva del tributo e la sua applicazione anche ad eventi esteri.

  • d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, art. 3

    Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse

    il soggetto passivo è chi gestisce le scommesse, anche senza concessione; per il periodo antecedente al 2011 la norma è stata letta alla luce della disposizione interpretativa del 2010.

  • L. 13 dicembre 2010 n. 220, art. 1, comma 66, lett. a) e b)

    l'imposta unica ... è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione

    disposizione interpretativa che estende espressamente il tributo e la soggettività passiva anche a chi gestisce scommesse senza concessione, pure per conto di terzi e anche se ubicati all'estero.

  • d.m. MEF 10 marzo 2006 n. 111, art. 16

    il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica

    indicato come parte del quadro normativo del prelievo, in relazione al pagamento del tributo da parte del concessionario.

  • L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 644, lett. g)

    l'imposta unica si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta

    richiamata come evoluzione normativa del criterio di determinazione della base imponibile.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212

    traduzione dell'atto impositivo

    la mancata traduzione in inglese dell'atto non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa nel caso esaminato.

  • art. 49 TFUE

    non risulta violato dalla disciplina nazionale dell'imposta unica, che si applica in modo non discriminatorio agli operatori nazionali ed esteri.

  • art. 56 TFUE

    non risulta violato per le medesime ragioni, non essendo la normativa idonea a ostacolare o rendere meno attraente l'attività del bookmaker estero.

  • direttiva 2006/112/CE, art. 401

    invocata dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso il contrasto della disciplina nazionale con il diritto unionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472

    consente di escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa sulla portata della disciplina tributaria.

Massime di principio

  • Per l'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è collegato all'organizzazione e gestione del servizio di gioco sul territorio italiano, non alla sola presenza di una concessione.
  • La soggettività passiva può gravare anche su chi gestisce scommesse senza concessione, compreso il bookmaker estero che operi in Italia tramite intermediari, poiché concorre alla realizzazione del presupposto impositivo.
  • La disposizione interpretativa del 2010 si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ma per le annualità anteriori al 2011 la responsabilità per il tributo riguarda il bookmaker e non la ricevitoria, ferma l'illegittimità della pretesa verso quest'ultima nei limiti precisati dalla Corte costituzionale.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del contribuente non determina automaticamente invalidità dell'atto se non è dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
  • In presenza di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva di un tributo, le sanzioni amministrative non sono applicabili ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la giurisprudenza unionale già esclude la discriminazione o l'effetto restrittivo della disciplina nazionale contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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