Cassazione Civile, Ordinanza n. 27754/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la mancata registrazione di un'ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata dal tribunale nell'ambito di un'esecuzione mobiliare presso terzi. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto il suo appello ritenendo dovuta l'imposta in misura fissa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Secondo il ricorrente, l'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati presso terzi, poiché comporterebbe un trasferimento della titolarità del credito, avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta proporzionale nella misura dello 0,50%, e non all'imposta fissa. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, richiamando un precedente di legittimità secondo cui l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dell'esecuzione mobiliare, quando sia diretta alla mera attuazione di un titolo esecutivo e non contenga una condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, rientra nella previsione della registrazione a tassa fissa prevista dall'art. 8, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione, limitato alla denuncia di violazione di legge.
artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte conferma che, per l'ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione mobiliare, rileva l'art. 8 della Tariffa e, in particolare, la registrazione a tassa fissa quando il provvedimento non contenga una condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni e sia finalizzato alla mera attuazione del titolo esecutivo.
art. 552 c.p.c.
È richiamato quale disposizione che disciplina l'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo presso terzi.
art. 529 c.p.c.
È richiamato quale disposizione che disciplina l'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo presso terzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che l'ulteriore importo non si applica quando soccombente è una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione è assoggettabile a registrazione in misura fissa quando non definisce una controversia con condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, ma si limita ad attuare un titolo esecutivo.
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo al contenuto e alla funzione del singolo provvedimento da registrare, poiché l'imposta è un'imposta d'atto e ciascun atto ha autonoma rilevanza impositiva.
- L'assegnazione di crediti nell'esecuzione mobiliare presso terzi non è assimilabile, in tale schema processuale, a un provvedimento di condanna che chiuda una lite sulla titolarità del bene o del credito, e quindi non ricade nella disciplina impositiva proporzionale invocata dall'Amministrazione.
- Quando soccombe un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →