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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27754/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la mancata registrazione di un'ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata dal tribunale nell'ambito di un'esecuzione mobiliare presso terzi. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto il suo appello ritenendo dovuta l'imposta in misura fissa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Secondo il ricorrente, l'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati presso terzi, poiché comporterebbe un trasferimento della titolarità del credito, avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta proporzionale nella misura dello 0,50%, e non all'imposta fissa. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, richiamando un precedente di legittimità secondo cui l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dell'esecuzione mobiliare, quando sia diretta alla mera attuazione di un titolo esecutivo e non contenga una condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, rientra nella previsione della registrazione a tassa fissa prevista dall'art. 8, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione, limitato alla denuncia di violazione di legge.

  • artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte conferma che, per l'ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione mobiliare, rileva l'art. 8 della Tariffa e, in particolare, la registrazione a tassa fissa quando il provvedimento non contenga una condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni e sia finalizzato alla mera attuazione del titolo esecutivo.

  • art. 552 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione che disciplina l'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo presso terzi.

  • art. 529 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione che disciplina l'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo presso terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che l'ulteriore importo non si applica quando soccombente è una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione è assoggettabile a registrazione in misura fissa quando non definisce una controversia con condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, ma si limita ad attuare un titolo esecutivo.
  • Ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo al contenuto e alla funzione del singolo provvedimento da registrare, poiché l'imposta è un'imposta d'atto e ciascun atto ha autonoma rilevanza impositiva.
  • L'assegnazione di crediti nell'esecuzione mobiliare presso terzi non è assimilabile, in tale schema processuale, a un provvedimento di condanna che chiuda una lite sulla titolarità del bene o del credito, e quindi non ricade nella disciplina impositiva proporzionale invocata dall'Amministrazione.
  • Quando soccombe un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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