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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33013/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato di evasione (art. 385 c.p.) commesso il 27/07/2014. Sostenuto che, in quanto la Corte di appello aveva "disapplicato la contestata recidiva", il termine di prescrizione risultava essere di sette anni e sei mesi ai sensi degli artt. 157 e 161, comma 2, c.p., perendo dunque il 27/01/2022, anteriore alla sentenza di appello del 27/09/2022. Si è inoltre richiamata la disciplina procedurale applicata al procedimento (art. 23, comma 8, legge n.176/2020 e successive proroghe/modifiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha osservato che, benché nella motivazione di merito ci siano espressioni contraddittorie (es. "può disapplicarsi la pur sussistente contestata recidiva"), il dispositivo della sentenza di appello parla chiaro quando dispone la "disapplicata contestata recidiva", con l'effetto di ridurre il termine di prescrizione a sette anni e sei mesi. In assenza di sospensioni utili, il termine di prescrizione per il reato commesso il 27/07/2014 è perento il 27/01/2022, quindi prima della sentenza di appello del 27/09/2022; ne consegue l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    individuato il reato oggetto del giudizio; la qualificazione rimane quella di evasione per la quale è stata inflitta la pena

  • art. 157 cod. pen.

    utilizzato congiuntamente all'art. 161 per determinare la durata del termine prescrizionale applicabile in assenza dell'aggravante della recidiva

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    ha inciso sul calcolo del termine di prescrizione (sette anni e sei mesi) una volta disapplicata la recidiva

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    richiamato per indicare la normativa speciale che ha regolato (e le sospensioni/proroghe eventuali) il corso del procedimento; la Corte ha comunque ritenuto che non sussistessero sospensioni tali da evitare la prescrizione

  • art. 94 d.lgs. n. 150/2022

    citato come proroga della disciplina di cui sopra nel contesto procedurale; non ha impedito la statuizione di prescrizione

  • art. 11, comma 7, D.L. 30/12/2023, n. 215

    menzionato come ulteriore modifica normativa che ha interessato la proroga della disciplina procedurale, senza incidere sul risultato di estinzione per prescrizione nel caso esaminato

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso in cassazione quando si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    "ricorso ammissibile quando si deduce la prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata"

    principio consolidato utilizzato dalla Corte per confermare l'ammissibilità del motivo di cassazione fondato sulla prescrizione

Massime di principio

  • Se il giudice di merito disapplica una recidiva che era stata contestata, occorre ricalcolare il termine di prescrizione senza tener conto dell'aumento derivante dalla recidiva; la prescrizione può essere quindi già intervenuta prima della sentenza impugnata
  • La Corte di Cassazione ammette come motivo di ricorso la deduzione dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) e può decidere l'annullamento senza rinvio quando la prescrizione risulti pacifica
  • Nella valutazione della prescrizione è cruciale il contenuto del dispositivo della sentenza di merito: eventuali espressioni contraddittorie nella motivazione non prevalgono se il dispositivo elimina chiaramente l'aggravante che inciderebbe sul termine prescrizionale
  • Bisogna verificare attentamente eventuali sospensioni o proroghe del termine prescrizionale (anche quelle introdotte da norme emergenziali o di proroga), perché possono impedire l'intervenuta prescrizione; in mancanza di sospensioni utili il termine decorre e perisce secondo il calcolo ordinario
  • Quando la prescrizione è accertata come intervenuta prima della decisione impugnata, la conseguenza è l'annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione del reato

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