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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento: a) dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 12 agosto 2022, emessa dal Comune di Casal di Principe; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e quindi, anche della relazione tecnica a firma del CTU incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, con annessi elaborati grafici e prove geotecniche, con la quale sono stati determinati i costi per l’abbattimento, di estremi e contenuto ignoto, richiamata nel provvedimento -OMISSIS-), e della determina prot. n. -OMISSIS- del 21 aprile 2022, di contenuto ignoto;

Giustizia amministrativa202204431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento delle spese sostenute dal Comune per la demolizione, in danno dei privati, di un manufatto abusivo eseguita in attuazione di un ordine di demolizione penale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha richiesto loro, in solido, il pagamento di euro 118.592,05, corrispondenti alle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la demolizione del manufatto abusivo, nonché gli atti presupposti, tra cui la relazione tecnica relativa ai costi di abbattimento e la determina di liquidazione delle spese. Hanno dedotto incompetenza e carenza di potere, sostenuto la sproporzione dei costi richiesti rispetto a quelli effettivamente necessari e prospettato l'illegittimità derivata degli atti presupposti concernenti l'annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, l'ordinanza di demolizione amministrativa e l'ordinanza di acquisizione. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la richiesta di pagamento di un credito derivante dall'esecuzione di un ordine di demolizione penale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia riguardasse esclusivamente il quantum del credito comunale relativo alle spese sostenute per la demolizione eseguita in danno dei privati in attuazione di un ordine di demolizione impartito dal giudice penale quale sanzione accessoria a contenuto amministrativo. Gli atti della fase esecutiva dell'ordine di demolizione penale appartengono alla cognizione del giudice ordinario, in veste di giudice dell'esecuzione penale; non si controverteva né della legittimità di un atto amministrativo urbanistico-edilizio relativo all'uso del territorio, né di un autonomo ordine di demolizione emesso dall'amministrazione. La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, perché non riguarda la legittimità di un atto amministrativo concernente l'uso del territorio.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munita degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizione richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le controversie relative agli atti e ai provvedimenti adottati nella fase esecutiva di un ordine di demolizione impartito dal giudice penale con sentenza di condanna per violazioni urbanistico-edilizie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione penale.
  • Quando la domanda riguarda esclusivamente la quantificazione e la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal Comune per la demolizione eseguita in danno dei privati in attuazione di un ordine di demolizione penale, la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia.
  • La giurisdizione amministrativa non sussiste se la controversia non investe né un autonomo ordine di demolizione amministrativo né la legittimità di un atto urbanistico-edilizio concernente l'uso del territorio, ma soltanto il credito dell'ente locale conseguente all'esecuzione della demolizione penale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizione

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