Sentenza del 17/06/2016 n. 12567 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel corso di una verifica fiscale presso El. SRL in liquidazione fu rinvenuta una fattura emessa a favore di E. SRL per la vendita di materiale elettrico e l'esecuzione di lavori, per Euro 250.481,56 oltre IVA. Poiché la società emittente era in liquidazione dal 2 aprile 2001 e risultava priva sia dei beni fatturati sia del personale necessario per eseguire i lavori, l'Agenzia ritenne l'operazione oggettivamente inesistente e contestò a E. SRL l'indebita detrazione dell'IVA. La contribuente contestò, tra l'altro, la validità delle notifiche dell'appello, l'utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente e la sufficienza degli indizi posti a fondamento dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi sei motivi, relativi alle notifiche dell'appello e all'utilizzo dei documenti, sono stati dichiarati inammissibili perché non adeguatamente specifici, non decisivi e privi di autosufficienza, anche per la mancata trascrizione integrale delle relate di notifica. La Corte ha inoltre ritenuto infondati i motivi dal settimo al nono: l'Amministrazione poteva provare l'inesistenza dell'operazione anche mediante presunzioni e indizi, mentre spettava alla contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e la propria estraneità alla frode. Gli indizi valutati dalla CTR sono stati ritenuti sufficienti e la motivazione della sentenza d'appello non è stata giudicata illogica o contraddittoria. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era difesa in Cassazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, artt. 141, 156, 160 e 330
Disciplinano, tra l'altro, le modalità e gli effetti delle notificazioni degli atti processuali. Nel caso concreto, le censure sulla notificazione dell'appello sono state dichiarate inammissibili perché non riferite in modo completo all'intera attività notificatoria e non supportate dalla trascrizione delle relate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 16 e 17
Regolano le notificazioni e le comunicazioni nel processo tributario. La Corte non ha accolto le contestazioni della contribuente sulla notifica presso il domicilio eletto e presso la sede sociale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, comma 2
È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
La produzione tardiva di documenti in primo grado non impedisce necessariamente che gli stessi documenti siano prodotti tempestivamente in appello e utilizzati dal giudice di secondo grado.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
L'onere della prova e la prova presuntiva consentono di dimostrare i fatti anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti. In materia di fatture inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi idonei a contestare l'operazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve fornire la prova contraria.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
In materia IVA, consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica anche sulla base di presunzioni. La Corte ha ritenuto legittimo fondare la contestazione dell'inesistenza dell'operazione su elementi indiziari.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39, comma 1, lett. d)
Prevede, per le imposte dirette, la possibilità di ricostruzioni presuntive analoghe a quelle ammesse in materia IVA.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24, 32, 34 e 58
Riguardano il deposito degli atti e dei documenti e la loro produzione nel processo tributario. Nel caso esaminato, tali disposizioni non hanno impedito l'utilizzo in appello dei documenti già prodotti tardivamente in primo grado.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 378
L'art. 112 riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'art. 378 disciplina il deposito della memoria in Cassazione. La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile insieme alle contestazioni collegate.
Codice civile, art. 2909
Riguarda l'efficacia del giudicato. La Corte ha escluso che la decisione del primo giudice sulla tardività dei documenti impedisse la loro successiva produzione in appello.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni e una pluralità di indizi, come l'assenza dei beni, del personale o della capacità operativa del soggetto emittente.
- Una volta che gli indizi dell'Ufficio siano gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'effettività dell'operazione, la legittimità della detrazione e, se rilevante, la propria mancata conoscenza della frode.
- La mera regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti non è normalmente sufficiente a provare l'effettività dell'operazione, poiché tali elementi possono essere artificiosamente predisposti.
- La valutazione degli indizi e della prova contraria compete principalmente al giudice di merito; in Cassazione non è possibile ottenere una semplice rivalutazione del materiale probatorio, salvo motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o omessa.
- Le contestazioni sulle notifiche devono riguardare l'intera sequenza notificatoria, essere formulate in modo specifico e riportare gli elementi documentali necessari, incluse le relate, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- Nel processo tributario, documenti non utilizzabili o prodotti tardivamente in primo grado possono, in determinate condizioni, essere prodotti tempestivamente in appello e valutati dal giudice di secondo grado.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su presunzioni non basta esprimere una diversa lettura dei fatti: occorre fornire documentazione concreta e coerente sulla disponibilità dei beni, sull'esecuzione dei servizi e sui rapporti commerciali sottostanti.
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