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Sentenza

Sentenza n. 5407/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5430/2024.

Giustizia amministrativa202601646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5430/2024, di riconoscere il beneficio annuo di € 500 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5430/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, notificata al Ministero il 22 gennaio 2025, non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria dell'11 marzo 2026. Dedotto il persistente inadempimento, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di mancata esecuzione, l'assegnazione al Ministero di un termine di trenta giorni, la nomina contestuale di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, verificando la mancata impugnazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, pagando le spettanze rivendicate entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, e la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini di legge. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Ricorrono i presupposti per l'ottemperanza quando il titolo giudiziale non è stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla mancata impugnazione del titolo, concorre a fondare l'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    La parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5430/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023;

    La decisione azionata riconosce alla docente a tempo determinato il beneficio annuale di € 500 previsto tramite la Carta elettronica, alle medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, per i periodi di servizio individuati nel titolo.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;

    Il compenso per l'incarico del commissario, comprese le spese per l'uso autorizzato del mezzo proprio, è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina richiamata.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;

    Le ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico del commissario sono regolate dall'art. 56 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento consentono di ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale delle statuizioni contenute nel giudicato.
  • Il commissario ad acta, in quanto ausiliario del giudice, è tenuto ad accettare l'incarico, che non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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