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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/667

Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040

Normativa europea32026R0667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel quadro europeo sul clima un obiettivo vincolante per il 2040, fissato in una riduzione netta del 90% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990. Impone alla Commissione di riesaminare la legislazione dell’Unione per il periodo post-2030, valutando anche crediti internazionali di alta qualità, assorbimenti permanenti, flessibilità tra settori e impatti su competitività, coesione sociale e prezzi dell’energia. Stabilisce inoltre una revisione biennale dei progressi e rinvia al 2028 l’avvio dell’ETS2 per edilizia e trasporto stradale.

Modifica la normativa europea sul clima per fissare un traguardo climatico intermedio vincolante dell’Unione per il 2040, pari a una riduzione netta del 90% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’Unione europea e modifica il regolamento (UE) 2021/1119, incidendo sul quadro giuridico vincolante per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Riguarda tutti i settori dell’economia e, in particolare, la programmazione climatica post-2030, le traiettorie di decarbonizzazione, la revisione della legislazione settoriale, l’uso di crediti internazionali di alta qualità, gli assorbimenti di carbonio e il sistema EU ETS. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri; inoltre rinvia al 2028 l’operatività dell’ETS2 per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori, con applicazione di specifiche norme transitorie della direttiva 2003/87/CE. Non emergono esclusioni generali, ma sono previste flessibilità, valutazioni periodiche e possibili adeguamenti futuri del quadro normativo.

Modifica della normativa europea sul clima per il traguardo 2040

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2021/1119, la cosiddetta normativa europea sul clima, per inserire un obiettivo climatico intermedio vincolante per il 2040. Il nuovo traguardo è costruito sul quadro dell’Accordo di Parigi, sui dati scientifici aggiornati e sulla necessità di coniugare decarbonizzazione, competitività industriale, sicurezza energetica e coesione sociale.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore dell’Unione richiama il primo bilancio globale dell’Accordo di Parigi, che ha evidenziato l’urgenza di accelerare l’azione climatica, nonché il fatto che la normativa del 2021 aveva già fissato la neutralità climatica al 2050 e un obiettivo intermedio al 2030, demandando la fissazione di un ulteriore traguardo per il 2040. La Commissione aveva raccomandato una riduzione netta del 90% rispetto al 1990, tenendo conto di evidenze scientifiche, impatti economici e sociali, competitività, investimenti, sicurezza energetica, equità tra Stati membri, tutela dei pozzi naturali e sviluppo internazionale.

Obiettivo climatico per il 2040

L’articolo 1 modifica l’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1119 e definisce il nuovo traguardo climatico vincolante dell’Unione per il 2040: riduzione netta del 90% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Il target è formulato in termini di emissioni al netto degli assorbimenti, dunque considera sia la riduzione delle emissioni lorde sia il contributo degli assorbimenti naturali e tecnologici.

Riesame della legislazione post-2030

La Commissione è tenuta a riesaminare la legislazione UE pertinente per rendere operativi il traguardo del 2040 e l’obiettivo di neutralità climatica. Tale riesame deve basarsi su valutazioni d’impatto dettagliate e può sfociare in nuove proposte legislative. Il regolamento sottolinea che il quadro abilitante deve essere rafforzato e attuato più rapidamente, così da garantire condizioni favorevoli a imprese, lavoratori, cittadini e territori durante la transizione.

Elementi che la Commissione deve considerare nelle future proposte

Nel definire il quadro post-2030, la Commissione deve tenere conto di un insieme molto ampio di parametri, tra cui:

  • il possibile uso di crediti internazionali di alta qualità a partire dal 2036, con un limite massimo pari al 5% delle emissioni nette dell’Unione del 1990;
  • un eventuale periodo pilota 2031-2035 per avviare un mercato internazionale di tali crediti;
  • il ruolo degli assorbimenti permanenti nell’EU ETS, per compensare emissioni residue difficili da abbattere;
  • maggiore flessibilità tra settori e strumenti;
  • la protezione dei pozzi naturali, della biodiversità e della bioeconomia sostenibile e circolare;
  • le esigenze di equità, solidarietà e tenuta sociale della transizione;
  • competitività, semplificazione, riduzione degli oneri amministrativi e sicurezza economica;
  • investimenti pubblici e privati, innovazione e accesso alle tecnologie;
  • accessibilità e sicurezza dell’energia, efficienza energetica e sviluppo delle reti elettriche;
  • decarbonizzazione dei trasporti mediante carburanti a emissioni zero, basse emissioni e rinnovabili;
  • il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare per PMI e industrie ad alta intensità energetica;
  • il contesto internazionale e il sostegno dell’Unione ai partner esterni nell’azione climatica.

Crediti internazionali di alta qualità

Il regolamento disciplina in modo dettagliato il possibile ricorso a crediti internazionali. Essi devono essere credibili, trasformativi, di elevata integrità e conformi all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Le future norme dell’Unione dovranno assicurare, tra l’altro:

  • assenza di doppio conteggio;
  • addizionalità;
  • permanenza;
  • governance trasparente;
  • monitoraggio, comunicazione e verifica rigorosi;
  • garanzie sui diritti umani;
  • benefici economici, sociali e ambientali nei paesi partner;
  • un’elevata ambizione quanto ai proventi per l’adattamento e alla ripartizione dei benefici di mitigazione.

Assorbimenti permanenti, LULUCF ed EU ETS

Il testo attribuisce rilievo crescente agli assorbimenti permanenti e al settore uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura. La Commissione è chiamata a valutare il contributo realistico degli assorbimenti al raggiungimento dell’obiettivo del 2040, tenendo conto delle incertezze degli assorbimenti naturali e del possibile impiego di assorbimenti permanenti, inclusa la cattura e stoccaggio di carbonio biogenico e la Direct Air Capture con stoccaggio. È inoltre richiamata la possibile revisione dell’EU ETS per integrare tali assorbimenti e compensare emissioni residue, salvaguardando l’integrità ambientale del sistema.

Flessibilità, equità e specificità nazionali

Il regolamento insiste sulla necessità di una transizione efficiente in termini di costi ma anche equa e giusta. Le future misure dovranno considerare le differenti circostanze nazionali, comprese le peculiarità di isole, Stati membri insulari e regioni ultraperiferiche, e garantire che nessun settore o gruppo sociale resti indietro. Si menzionano espressamente la povertà energetica e dei trasporti, le famiglie vulnerabili, gli agricoltori, le PMI e i settori industriali più esposti.

Monitoraggio periodico e possibilità di aggiornamento del quadro

Dal 6 marzo 2027 la Commissione deve effettuare una valutazione biennale sull’attuazione dei traguardi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione. La relazione dovrà considerare le ultime evidenze scientifiche, i progressi tecnologici e l’evoluzione della competitività globale dell’Unione. Se necessario, tale valutazione potrà essere accompagnata da proposte legislative.

Aggiornamento della relazione ex articolo 11

L’articolo 11 del regolamento 2021/1119 viene integrato per richiedere che la relazione della Commissione consideri anche competitività delle industrie europee, prezzi dell’energia, impatti socioeconomici e occupazionali, diffusione delle tecnologie innovative, livello stimato degli assorbimenti netti e progressi verso i traguardi. Qualora emergano scostamenti significativi degli assorbimenti naturali netti rispetto a quanto necessario per il 2040, la Commissione deve proporre, se opportuno, misure dell’Unione, compreso un eventuale adeguamento del traguardo entro i limiti delle carenze rilevate.

Rinvio dell’ETS2

Il regolamento rinvia al 2028 l’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. Restano applicabili le norme transitorie richiamate dall’articolo 30 duodecies, paragrafo 2, lettere da a) a e), e l’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, continua a trovare applicazione anche nel 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo climatico dell’Unione per il 2040

L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119 e stabilisce che il traguardo climatico vincolante dell’Unione per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

Riesame della legislazione post-2030 e quadro abilitante

La Commissione deve riesaminare la pertinente legislazione dell’Unione per conseguire l’obiettivo 2040 e la neutralità climatica, sulla base di valutazioni d’impatto dettagliate, considerando l’adozione di misure necessarie in conformità dei trattati. Deve inoltre rafforzare le iniziative sul quadro abilitante e accelerarne adozione e attuazione per sostenere persone fisiche e giuridiche, compresi industria e cittadini, durante la transizione.

Elementi da considerare nelle future proposte legislative

Nel riesame, la Commissione deve tener conto di una serie di fattori: crediti internazionali di alta qualità dal 2036, fino al 5% delle emissioni nette dell’Unione del 1990; possibile periodo pilota 2031-2035; ruolo degli assorbimenti permanenti nell’EU ETS; maggiore flessibilità tra settori e strumenti; contributo realistico degli assorbimenti di carbonio; tutela dei pozzi naturali, biodiversità e bioeconomia circolare; efficienza in termini di costi, solidarietà e specificità nazionali; evidenze scientifiche aggiornate; impatti sociali, economici e ambientali; prezzi dell’energia; povertà energetica e dei trasporti; semplificazione amministrativa; competitività; investimenti; rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; tecnologie disponibili; sicurezza energetica; carburanti a emissioni zero, basse emissioni e rinnovabili nei trasporti; equità tra Stati membri; sviluppo delle reti e delle interconnessioni; e sviluppi internazionali nell’ambito dell’accordo di Parigi e dell’UNFCCC.

Valutazione periodica dei progressi

A decorrere dal 6 marzo 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione deve valutare l’attuazione dei traguardi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione del regolamento, riferendo sui risultati alla luce delle evidenze scientifiche, dei progressi tecnologici e delle sfide/opportunità per la competitività globale dell’Unione. La valutazione può essere accompagnata da proposte legislative.

Relazione della Commissione e possibili proposte di modifica

L’articolo 11, primo comma, è integrato con nuovi criteri di monitoraggio relativi a competitività industriale, prezzi dell’energia, impatti socioeconomici e occupazionali, diffusione delle tecnologie innovative, livello stimato degli assorbimenti netti e progressi verso i traguardi. La relazione deve essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del regolamento, incluso il traguardo 2040, e da misure supplementari per rafforzare il quadro abilitante.

Rinvio dell’ETS2 per edilizia e trasporto stradale

L’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE è rinviata al 2028. Si applicano le norme dell’articolo 30 duodecies, paragrafo 2, lettere da a) a e), della direttiva 2003/87/CE e le disposizioni dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, si applicano anche nel 2026.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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