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Sentenza

Sentenza n. 4100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania – Salerno che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire comunale, nella parte in cui aveva negato la realizzazione di un accesso pedonale al fondo agricolo per il superamento delle barriere architettoniche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione del permesso di costruire rilasciato per opere di abbattimento delle barriere architettoniche, rampe e montascale, nella parte in cui il Comune aveva negato l’apertura di un accesso pedonale al fondo. Con il primo motivo deducevano l’erronea qualificazione dell’accesso come carrabile, sostenendo che si trattasse di un accesso pedonale destinato anche a persone con disabilità e motocarrozzina; deducevano inoltre l’incompetenza della Polizia municipale a valutare il rischio idraulico o da frana, ritenuto di competenza dell’Autorità di bacino, nonché l’insussistenza di un incremento del carico insediativo derivante dall’eliminazione delle barriere architettoniche. Con il secondo motivo lamentavano la contraddittorietà del permesso di costruire, che aveva autorizzato opere di adeguamento dei terrazzamenti ma negato il varco pedonale necessario alla fruibilità del fabbricato, deducendo la violazione della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche e degli artt. 2 e 4 della l. n. 13/1989. Rappresentavano inoltre che il nuovo accesso avrebbe consentito di superare una servitù di passaggio gravante su altro fondo, inidonea all’accesso dei disabili per la presenza di numerosi gradini. Con il terzo motivo deducevano la violazione dell’art. 5-bis della l. n. 104/1992 sull’accomodamento ragionevole. L’appello comprendeva anche censure asseritamente non esaminate dal TAR. Nel corso del giudizio di appello, tuttavia, le appellanti depositavano una SCIA con la quale il progetto dell’accesso pedonale veniva rimodulato, riducendo l’apertura del varco da 3 metri a 2,35 metri, e successivamente la comunicazione di fine lavori; all’udienza dichiaravano espressamente di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione né le questioni relative alla qualificazione dell’accesso, alla competenza della Polizia municipale, al rischio da frana, al superamento delle barriere architettoniche e all’accomodamento ragionevole. Il Collegio ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa del difensore delle appellanti, resa prima della decisione, coerente con la documentazione depositata: la presentazione della SCIA per il progetto rimodulato e la successiva comunicazione di fine lavori dimostravano il venir meno dell’interesse alla pronuncia sull’originario provvedimento. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice non può decidere d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire quando questa dichiari di non averne più. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.

  • artt. 2 e 4 l. n. 13/1989

    Norme invocate dalle appellanti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; la loro violazione non è stata esaminata nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 5-bis l. n. 104/1992

    Norma invocata dalle appellanti in tema di accomodamento ragionevole; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e non vi siano repliche o richieste contrarie, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della controversia.
  • Nel processo amministrativo vige, in assenza di contrarie richieste, un principio dispositivo in senso ampio: la parte conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può determinare l’improcedibilità mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire quando la parte stessa abbia dichiarato di non averne più.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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