Cassazione Civile, Ordinanza n. 19112/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio aveva recuperato l'IVA pari a euro 25.620,00 già rimborsata, ritenendo l'imposta sugli acquisti integralmente indetraibile perché riferita ad attività di studi odontoiatrici esente da IVA. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la decisione di primo grado. In Cassazione la società ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse considerato solo l'attività esente in astratto e non la concreta mancanza di operazioni attive esenti nel periodo, con conseguente inapplicabilità del pro rata; dall'altro ha denunciato motivazione apparente e violazione dell'art. 19-bis2 d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR avesse male inteso la sentenza di primo grado e avesse escluso la rettifica della detrazione sulla base di un ragionamento solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell'IVA, non è ammessa la detrazione dell'imposta sugli acquisti destinati a operazioni esenti o non soggette, essendo necessario che i beni o servizi siano impiegati per operazioni imponibili; ha inoltre ribadito che l'esercizio esclusivo di operazioni esenti comporta l'integrale indetraibilità dell'IVA assolta a monte. Ha quindi condiviso la valutazione della CTR secondo cui l'attività di studi odontoiatrici svolta dalla contribuente, risultante dagli elementi istruttori richiamati dal giudice di merito, era esente e non era stata provata l'effettuazione di operazioni diverse da quelle esenti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse un apparato argomentativo sufficiente e logicamente adeguato, ben sopra il minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per denunciare che il giudice di merito avrebbe deciso valorizzando fatti non contestati o non provati; la Corte non accoglie la censura.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato come parametro del vizio processuale denunciato per motivazione apparente e error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme sull'IVA.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA non spetta per acquisti destinati ad attività esenti o non imponibili; se l'attività è esclusivamente esente, l'IVA sugli acquisti è integralmente indetraibile.
art. 19-bis2 d.P.R. n. 633/1972
La Corte esclude che nella specie vi fosse un vizio motivazionale o un errore tale da rendere fondata la censura sulla rettifica della detrazione.
art. 10 d.P.R. n. 633/1972
L'attività di studi odontoiatrici è considerata esente ai fini IVA.
art. 17 della 6ª direttiva 77/388/CEE
Il diritto alla detrazione riguarda solo beni e servizi utilizzati per operazioni soggette a imposta; nessuna detrazione per acquisti destinati a operazioni esenti.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per la dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale richiamata nel corso del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti presuppone che i beni o servizi acquistati siano destinati a operazioni imponibili; non è sufficiente la mera inerenza all'attività d'impresa.
- Se un'attività è esclusivamente esente da IVA, l'imposta sugli acquisti relativi a tale attività è integralmente indetraibile, senza che rilevi la mancata effettuazione concreta di operazioni nel singolo periodo d'imposta.
- Ai fini del regime IVA rileva la destinazione economico-funzionale dei beni o servizi acquistati; non è consentito ottenere la detrazione solo perché l'attività esente non sia stata ancora esercitata in concreto per un certo periodo.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non ricorre il vizio quando il giudice espone un percorso argomentativo coerente e sufficiente a sorreggere la decisione.
- Il giudizio sulla prova dell'effettivo svolgimento di operazioni diverse da quelle esenti è apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
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