Sentenza del 16/11/2018 n. 29536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'invito al pagamento dei diritti di confine relativi all'illecita immissione in consumo di tabacchi lavorati esteri. Ha sostenuto principalmente che, trattandosi di merce sottoposta a transito comunitario esterno e non essendo stato individuato il luogo dell'immissione in consumo, l'obbligazione doganale dovesse considerarsi sorta in Germania, quale Paese di ingresso della merce, e non in Italia. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione, omessa pronuncia sulla garanzia dell'obbligato principale e violazione del contraddittorio amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha qualificato i fatti come sottrazione della merce al controllo doganale ai sensi dell'art. 203 del codice doganale comunitario, e non come semplice inadempimento degli obblighi del regime di transito. La sottrazione, realizzata mediante documenti contraffatti e introduzione dei tabacchi nel mercato clandestino italiano, determina la nascita dell'obbligazione doganale nel luogo in cui si è verificata la prima sottrazione. È stato quindi ritenuto irrilevante l'eventuale successivo arrivo della merce a Tangeri. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili, anche perché alcune questioni non erano state dedotte nei giudizi di merito e non erano stati forniti elementi sufficienti per collegare la merce al transito asseritamente concluso in Germania. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 50.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 203
Sottrazione al controllo doganale di merci soggette a dazi all'importazione
La sottrazione al controllo doganale comprende il ritiro non autorizzato della merce dalla vigilanza doganale. Nel caso concreto, l'immissione fraudolenta dei tabacchi nel mercato italiano ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 204
La norma riguarda l'inadempimento degli obblighi o delle condizioni proprie dei regimi doganali, ma non è stata ritenuta applicabile perché la fattispecie è stata qualificata come sottrazione al controllo doganale ai sensi dell'art. 203.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 215
L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano; quando tale luogo è impossibile da determinare, si considera il luogo in cui l'autorità doganale constata la situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione
La competenza alla riscossione spetta allo Stato membro nel cui territorio si è verificata la prima infrazione qualificabile come sottrazione al controllo doganale. Il luogo di destinazione finale della merce non prevale sul luogo della sottrazione.
Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 378, comma 1, e 379
In caso di mancata presentazione della spedizione all'ufficio di destinazione e di impossibilità di individuare il luogo dell'infrazione, sono previsti specifici obblighi di comunicazione dell'ufficio di partenza all'obbligato principale. La Corte non ha applicato tali disposizioni perché il ricorrente non ha dimostrato che la merce fosse quella sottoposta a un transito esterno non appurato in Germania.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
I motivi relativi alla violazione di legge e all'omessa o insufficiente motivazione non consentono di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il vizio motivazionale sussiste solo in caso di totale omissione di elementi decisivi o di carenza obiettiva del percorso logico della sentenza.
Massime di principio
- In materia doganale, quando la merce viene sottratta al controllo doganale, l'obbligazione sorge nello Stato membro in cui si verifica la prima sottrazione, anche se la merce è formalmente destinata a un altro Paese o risulta successivamente arrivata a destinazione.
- La prova dell'arrivo della merce in un Paese terzo non è sufficiente se non viene dimostrato che si tratta esattamente della stessa merce oggetto dell'accertamento doganale.
- Chi contesta la competenza dello Stato che richiede i dazi deve fornire elementi concreti per identificare la spedizione, il regime doganale applicato, il suo regolare appuramento e il luogo della prima irregolarità.
- La sottrazione al controllo doganale pone fine al regime di transito esterno; pertanto, le successive vicende della merce non eliminano l'obbligazione doganale già sorta.
- Le questioni non sollevate nei giudizi di merito possono essere dichiarate inammissibili in cassazione quando richiedono accertamenti di fatto non più svolgibili, salvo le questioni di diritto unionale rilevabili d'ufficio.
- La contestazione di un vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito.
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