Sentenza n. 10896/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - della delibera AGCOM n. 475/24/CONS del 26.11.2024, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media”, e del relativo allegato A (“Relazione tecnico-finanziaria”), pubblicati sul sito dell’Autorità in data 10.2.2025; - della delibera n. 27/25/CONS del 22.1.2025, recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025” (doc. 3), e dei relativi allegati A (“Contributo Agcom – Anno 2025”) e B (“Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2025”) (doc.ti 4 e 5), pubblicati sul sito dell’Autorità in data 10.2.2025; - di ogni altro atto presupposto dai, o consequenziale e/o comunque connesso ai, precedenti, incluso tra gli altri il provvedimento AGCOM prot. n. 276711 del 25.6.2019 (doc. 6), con cui l’Autorità ha provveduto all’iscrizione d’ufficio di Google Ireland al Registro degli operatori di comunicazione (il “ROC”) con il numero 33145 quale operatore di concessionaria di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili; nonché per l’accertamento della non debenza del contributo per l’anno 2025 di cui alla delibera AGCOM n. 475/24/CONS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere AGCOM n. 475/24/CONS e n. 27/25/CONS relative alla misura, alle modalità di versamento e al modello telematico del contributo AGCOM per l’anno 2025 nel settore dei servizi media, nonché gli atti connessi, inclusa l’iscrizione d’ufficio al ROC
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore media)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’assoggettamento al contributo AGCOM per l’anno 2025 deducendo, in particolare, la violazione del principio del Paese d’origine e della libera circolazione dei servizi sanciti dall’art. 3 della direttiva 2000/31/CE, del primato del diritto dell’Unione e dei principi di proporzionalità; ha inoltre dedotto l’omessa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, l’illegittima inclusione tra i soggetti obbligati al contributo, l’assenza di ricavi realizzati in Italia derivanti dalla negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari sul web, nonché l’assenza di un obbligo contributivo derivante dalla mera iscrizione al ROC. AGCOM ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario e l’inammissibilità della domanda di accertamento negativo.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa perché il ricorso riguardava atti generali attuativi della disciplina contributiva e non il singolo atto impositivo; la domanda di accertamento della non debenza è stata considerata logicamente e giuridicamente connessa alla domanda di annullamento. Nel merito, esaminando prioritariamente il quarto motivo secondo il criterio della ragione più liquida, il TAR ha applicato i principi della Corte di giustizia dell’Unione europea e del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE impedisce a uno Stato membro di imporre a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro obblighi aggiuntivi connessi all’accesso o all’esercizio dell’attività, salvo le condizioni derogatorie previste dal diritto dell’Unione. Il principio del Paese d’origine è stato ritenuto applicabile anche ai servizi media e all’attività di pubblicità online; pertanto, l’operatore stabilito in Irlanda è soggetto unicamente agli obblighi previsti dallo Stato di stabilimento. Il TAR ha inoltre escluso che la natura tributaria del contributo potesse sottrarlo all’ambito della direttiva e-commerce. Ha quindi accolto il quarto motivo, annullato gli atti impugnati nei limiti di interesse e accertato la non debenza del contributo AGCOM per il 2025. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 direttiva 2000/31/CE
«gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro»
Il principio del Paese d’origine impedisce allo Stato di destinazione di imporre al prestatore stabilito in altro Stato membro obblighi aggiuntivi riguardanti l’accesso o l’esercizio dell’attività, salvo le deroghe previste dal paragrafo 4.
art. 2, lett. h), direttiva 2000/31/CE
L’ambito regolamentato comprende le prescrizioni nazionali applicabili ai prestatori o ai servizi della società dell’informazione, comprese quelle concernenti l’accesso all’attività e il suo esercizio.
art. 3 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70
È richiamato quale norma nazionale di attuazione del principio del Paese d’origine.
art. 1, par. 2, direttiva (UE) 2015/1535
«qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi»
La nozione di servizio della società dell’informazione ricomprende i servizi forniti a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale, inclusi quelli oggetto della controversia.
art. 4, par. 7 e 8 direttiva 2010/13/UE
«La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva»
La disciplina della direttiva e-commerce opera anche nel settore dei servizi media, salvo specifiche deroghe previste dalla direttiva sui servizi media audiovisivi.
art. 1, comma 65, legge 23 dicembre 2005, n. 266
È richiamato tra le disposizioni nazionali poste a fondamento dell’obbligo contributivo contestato, la cui applicazione alla ricorrente è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione.
art. 2, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
«salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente»
La disposizione consente al giudice amministrativo di conoscere dell’impugnazione diretta degli atti generali attuativi della disciplina tributaria, mentre il giudice tributario può disapplicarli nel giudizio sul singolo atto impositivo.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta non ostativa alla giurisdizione amministrativa quando il giudizio riguarda atti generali e non il provvedimento propriamente impositivo.
Massime di principio
- Il principio del Paese d’origine previsto dall’art. 3 della direttiva 2000/31/CE impedisce a uno Stato membro di imporre a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro obblighi aggiuntivi relativi all’accesso o all’esercizio dell’attività, salvo il rispetto delle condizioni cumulative previste per le deroghe dal diritto dell’Unione.
- Il principio del Paese d’origine si applica anche ai servizi media e alle attività di pubblicità online riconducibili ai servizi della società dell’informazione; il prestatore stabilito in un altro Stato membro è, pertanto, soggetto agli obblighi pertinenti dello Stato di stabilimento, non a quelli aggiuntivi imposti dallo Stato di destinazione.
- La qualificazione nazionale di un contributo come tributario non esclude automaticamente l’applicazione della direttiva 2000/31/CE quando la Corte di giustizia abbia valutato la misura come rientrante nell’ambito regolamentato della direttiva e incompatibile con il principio della libera circolazione dei servizi.
- La giurisdizione amministrativa sussiste sull’impugnazione diretta di atti generali attuativi della disciplina contributiva, quando il ricorrente contesti in radice il potere di imporre l’obbligo a un soggetto stabilito in altro Stato membro; resta devoluta al giudice tributario la controversia sul singolo atto impositivo.
- La domanda di accertamento della non debenza del contributo non costituisce necessariamente una domanda autonoma quando è proposta quale presupposto logico e giuridico della domanda di annullamento degli atti generali che impongono l’obbligo contributivo.
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