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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45111/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca, da parte del Tribunale di Gela, della sospensione del procedimento per messa alla prova (ordinanza del 14/09/2022). Denunciava la violazione dell'art. 464-octies c.p.p. e del principio del contraddittorio: la revoca era stata decisa nell'udienza del 15/03/2023, fissata per acquisire la relazione finale dell'U.E.P.E., senza preventiva fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio partecipata con avviso alle parti e senza che l'imputato fosse presente, con conseguente incapacità della difesa di partecipare conoscendo l'oggetto specifico della valutazione e di chiedere riti alternativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 464-octies c.p.p. impone la fissazione di un'udienza in camera di consiglio partecipata, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima, per la valutazione dei presupposti della revoca della sospensione per messa alla prova. La revoca adottata de plano durante un'udienza convocata per altra finalità, senza la preventiva fissazione dell'udienza camerale e senza avviso conforme, ha violato il diritto al contraddittorio e costituisce nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.1 lett. c) c.p.p. Conseguentemente la sentenza annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Stabilisce che la revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova richiede la fissazione di un'udienza in camera di consiglio partecipata, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima; non è consentita una revoca de plano o in udienze convocate per altra finalità.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa norma per qualificare come nullità generale a regime intermedio il provvedimento di revoca adottato senza la prevista udienza camerale partecipata, per la lesione dei diritti difensivi.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato per definire le modalità dell'udienza camerale partecipata: la valutazione della revoca deve avvenire con interlocuzione tra giudice e parti nell'ambito di un'udienza camerale fissata ai sensi di tale articolo.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al rispetto del contraddittorio; la Corte evidenzia che la mancata osservanza delle garanzie procedurali rileva sul piano del contraddittorio e dei diritti della difesa.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente in quanto garanzia di un giusto processo e del contraddittorio; la Corte ne trae conferma dell'esigenza di adeguate garanzie procedurali nella revoca della sospensione.

  • art. 111 Cost.

    Rilevato in connessione con il principio del giusto processo e della parità delle armi; la violazione del contraddittorio nella revoca incide su queste garanzie costituzionali.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 464-octies c.p.p. richiede la preventiva fissazione di un'udienza in camera di consiglio partecipata, con avviso alle parti (almeno dieci giorni) e indicazione anche sintetica dell'oggetto (valutazione dei presupposti della revoca).
  • Non è valida la revoca "de plano" pronunciata durante un'udienza convocata per altra finalità (es. mera acquisizione di una relazione), perché ciò determina violazione del contraddittorio e produzione di nullità rilevabile ai sensi dell'art. 178 c.1 lett. c) c.p.p.
  • Se il giudice riceve elementi nuovi (es. comunicazioni dell'U.E.P.E.) che possono incidere sulla concessione della messa alla prova, deve comunque fissare un'apposita udienza camerale partecipata per consentire alle parti di conoscere l'oggetto e difendersi.
  • La lesione del contraddittorio in questo specifico ambito può comportare l'annullamento dell'atto e la trasmissione degli atti al giudice competente per nuova valutazione; la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio quando ricorrono le condizioni indicate.
  • In situazioni analoghe la difesa può invocare specificamente l'illegittimità di una revoca adottata senza avviso e senza udienza camerale, richiedendo l'annullamento per violazione dei diritti difensivi e del giusto processo (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.).

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