Cassazione Civile, Ordinanza n. 28013/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2017, notificato per un importo complessivo di circa 724.996 euro a carico di un istituto autonomo per le case popolari. La questione era se gli immobili assegnati dall’ente dovessero beneficiare dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, oppure se si dovesse applicare la sola detrazione prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP. La società ricorrente ha censurato la sentenza di merito deducendo: a) violazione dell’art. 13, commi 2, lett. b), e 10, del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l’esenzione non spetti a tutti gli alloggi IACP ma solo agli immobili utilizzati direttamente dall’ente per specifiche attività non commerciali; b) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, in relazione all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, all’art. 132 n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza dell’assimilazione degli immobili agli alloggi sociali e la sufficienza della prova documentale e peritale offerta in giudizio.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dal controricorrente e ha ritenuto infondati i due motivi di ricorso. Ha affermato che l’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011, come modificato, non si applica indistintamente a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di alloggio sociale secondo il D.M. 22 aprile 2008. Ha inoltre precisato che, per l’annualità 2017, tale esenzione era applicabile agli alloggi in possesso dei requisiti del decreto ministeriale. Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia la nullità per difetto di esposizione logico-giuridica, rilevando che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011
L’esenzione IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali non riguarda tutti gli immobili assegnati dagli IACP, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche dell’alloggio sociale definite dal D.M. 22 aprile 2008.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011
La detrazione prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP non esaurisce il trattamento fiscale di tali immobili; gli alloggi che rientrano nella nozione di alloggio sociale possono godere dell’esenzione.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dalla ricorrente come parametro di confronto, ma ritenuto non decisivo per il caso, poiché la controversia concerneva l’esenzione IMU disciplinata dall’art. 13 del d.l. n. 201/2011 e non una diversa ipotesi esentativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la Corte ha confermato l’interpretazione della norma tributaria data dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso decisorio.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Il requisito motivazionale della sentenza tributaria è stato ritenuto rispettato.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La decisione impugnata non presentava un vizio di nullità per mancanza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della sentenza di merito è stata considerata sufficiente e non apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenendo che la sentenza di merito lo superasse.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso non è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità o autosufficienza, poiché la censura era centrata su questioni di diritto e la sentenza impugnata era stata sostanzialmente trascritta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’esenzione IMU prevista per i fabbricati destinati ad alloggi sociali si applica agli alloggi IACP soltanto quando gli immobili presentano le caratteristiche dell’alloggio sociale definite dal D.M. 22 aprile 2008; non è sufficiente la mera appartenenza al patrimonio IACP.
- Per l’individuazione del regime IMU degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica occorre distinguere tra la regola generale della detrazione prevista per gli alloggi IACP e l’eccezione dell’esenzione per gli alloggi sociali.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge è ammissibile quando investe l’interpretazione della norma applicata dal giudice di merito; non può però trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.
- La motivazione è solo apparente quando non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale; non ricorre tale vizio se il giudice di merito indica gli elementi posti a base della decisione e il dissenso della parte riguarda solo la loro valutazione.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone una trascrizione integrale e formalistica degli atti, purché il contenuto rilevante sia chiaramente indicato e sia possibile individuare gli atti richiamati nel fascicolo.
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