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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24257/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/12/2022 che aveva applicato la misura interdittiva (divieto di esercitare imprese e uffici direttivi per 12 mesi) ritenendo il Fei parte di una frode Iva a 'carosello' e partecipante ad un'associazione per delinquere finalizzata a reati tributari. Due censure: (1) violazione normativa relativa al requisito dell'attualità del pericolo di recidiva (art. 274, lett. c) c.p.p.) dopo le modifiche della legge n.47/2015 — secondo il ricorrente sarebbe necessaria la prova che esista un'effettiva occasione per reiterare i reati; (2) insufficiente gravità indiziaria rispetto alla contestazione di associazione (capo L), con la doglianza che le prove sarebbero mere illazioni o riguarderebbero soprattutto altri soggetti e che il Fei sarebbe marginale e non consapevole del sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva ricostruito un ampio quadro probatorio (documentazione delle indagini fiscali, acquisizioni da Guardia di Finanza, Antifrode e Agenzia delle Entrate, materiale intercettato, anomalie di prezzo e tempistiche delle operazioni) idoneo a sostenere la gravità indiziaria circa la partecipazione del Fei alla frode a carosello e all'associazione criminale. Sulla questione dell'attualità del pericolo di recidiva la Corte ha confermato l'orientamento maggioritario secondo cui non è richiesta la dimostrazione di specifiche occasioni imminenti di reiterazione, bensì una valutazione prognostica complessiva (modalità del fatto, continuità dell'attività illecita, personalità e contesto) che, nel caso concreto, ha ritenuto sussistere. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza cautelare; disciplina i presupposti formali per il ricorso

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante riferita alla commissione del reato con il contributo di un gruppo criminale organizzato e usata nella contestazione per delineare la gravità del fatto

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma relativa alla fattispecie di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reati tributari) contestata nell'ambito della frode Iva

  • art. 416 commi 1 e 3 cod. pen.

    Disciplina dell'associazione a delinquere; utilizzata per contestare la partecipazione ad un sodalizio criminale transnazionale finalizzato a reati fiscali

  • art. 272 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Presupposto cautelare relativo alla necessità della misura per il pericolo di reiterazione del reato, richiamato nella motivazione del Tribunale del riesame

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Forma di censura dedotta in cassazione relativa a motivi di impugnazione delle misure cautelari; richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione del pericolo di recidiva

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Forma di censura dedotta in cassazione relativa alla valutazione della gravità indiziaria; il ricorrente la invoca per il capo L)

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato per l'applicazione delle misure cautelari; interpretata dalla Corte come requisito che si valuta prognosticamente e non come necessità di provare specifiche occasioni imminenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di ricorso inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave; nonostante l'inammissibilità, ha portato alla determinazione equitativa della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.) non richiede la prova di specifiche e prossime occasioni di reato: il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessiva sulla possibilità di condotte reiterative, considerando modalità, continuità dell'attività illecita, personalità dell'indagato e contesto.
  • La gravità indiziaria in sede di misura cautelare si fonda su un giudizio di elevata probabilità sorretto da elementi concreti (documentazione fiscale, intercettazioni, anomalie commerciali come prezzi e tempistiche, ruolo societario). Le censure che si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti spesso risultano inammissibili in Cassazione se non affrontano puntualmente la motivazione del giudice di merito.
  • La sistematicità e la ripetizione di operazioni antieconomiche e temporaneamente ravvicinate (tipiche dei meccanismi a carosello) costituiscono indizi rilevanti per dimostrare partecipazione a strutture fraudolente, specie se supportate da intercettazioni e documentazione acquisita dagli organi investigativi.
  • Il semplice rapporto commerciale con soggetti coinvolti in frodi non esclude in assoluto responsabilità: la qualificazione come 'società filtro' o 'cartiera' e la consapevolezza dimostrata (es. comunicazioni sul proseguire dell'attività o sull'utilizzo di determinati fornitori) possono integrare la partecipazione all'illecito.
  • In sede di impugnazione delle misure cautelari, è essenziale che il ricorso contesti specificamente e con riferimenti puntuali i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato; censure generiche o meri rilessi di fatto sono spesso dichiarati inammissibili.

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