Cassazione Penale, Sentenza n. 24257/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/12/2022 che aveva applicato la misura interdittiva (divieto di esercitare imprese e uffici direttivi per 12 mesi) ritenendo il Fei parte di una frode Iva a 'carosello' e partecipante ad un'associazione per delinquere finalizzata a reati tributari. Due censure: (1) violazione normativa relativa al requisito dell'attualità del pericolo di recidiva (art. 274, lett. c) c.p.p.) dopo le modifiche della legge n.47/2015 — secondo il ricorrente sarebbe necessaria la prova che esista un'effettiva occasione per reiterare i reati; (2) insufficiente gravità indiziaria rispetto alla contestazione di associazione (capo L), con la doglianza che le prove sarebbero mere illazioni o riguarderebbero soprattutto altri soggetti e che il Fei sarebbe marginale e non consapevole del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva ricostruito un ampio quadro probatorio (documentazione delle indagini fiscali, acquisizioni da Guardia di Finanza, Antifrode e Agenzia delle Entrate, materiale intercettato, anomalie di prezzo e tempistiche delle operazioni) idoneo a sostenere la gravità indiziaria circa la partecipazione del Fei alla frode a carosello e all'associazione criminale. Sulla questione dell'attualità del pericolo di recidiva la Corte ha confermato l'orientamento maggioritario secondo cui non è richiesta la dimostrazione di specifiche occasioni imminenti di reiterazione, bensì una valutazione prognostica complessiva (modalità del fatto, continuità dell'attività illecita, personalità e contesto) che, nel caso concreto, ha ritenuto sussistere. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza cautelare; disciplina i presupposti formali per il ricorso
art. 61-bis cod. pen.
Circostanza aggravante riferita alla commissione del reato con il contributo di un gruppo criminale organizzato e usata nella contestazione per delineare la gravità del fatto
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma relativa alla fattispecie di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reati tributari) contestata nell'ambito della frode Iva
art. 416 commi 1 e 3 cod. pen.
Disciplina dell'associazione a delinquere; utilizzata per contestare la partecipazione ad un sodalizio criminale transnazionale finalizzato a reati fiscali
art. 272 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Presupposto cautelare relativo alla necessità della misura per il pericolo di reiterazione del reato, richiamato nella motivazione del Tribunale del riesame
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Forma di censura dedotta in cassazione relativa a motivi di impugnazione delle misure cautelari; richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione del pericolo di recidiva
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Forma di censura dedotta in cassazione relativa alla valutazione della gravità indiziaria; il ricorrente la invoca per il capo L)
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato per l'applicazione delle misure cautelari; interpretata dalla Corte come requisito che si valuta prognosticamente e non come necessità di provare specifiche occasioni imminenti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave; nonostante l'inammissibilità, ha portato alla determinazione equitativa della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.) non richiede la prova di specifiche e prossime occasioni di reato: il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessiva sulla possibilità di condotte reiterative, considerando modalità, continuità dell'attività illecita, personalità dell'indagato e contesto.
- La gravità indiziaria in sede di misura cautelare si fonda su un giudizio di elevata probabilità sorretto da elementi concreti (documentazione fiscale, intercettazioni, anomalie commerciali come prezzi e tempistiche, ruolo societario). Le censure che si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti spesso risultano inammissibili in Cassazione se non affrontano puntualmente la motivazione del giudice di merito.
- La sistematicità e la ripetizione di operazioni antieconomiche e temporaneamente ravvicinate (tipiche dei meccanismi a carosello) costituiscono indizi rilevanti per dimostrare partecipazione a strutture fraudolente, specie se supportate da intercettazioni e documentazione acquisita dagli organi investigativi.
- Il semplice rapporto commerciale con soggetti coinvolti in frodi non esclude in assoluto responsabilità: la qualificazione come 'società filtro' o 'cartiera' e la consapevolezza dimostrata (es. comunicazioni sul proseguire dell'attività o sull'utilizzo di determinati fornitori) possono integrare la partecipazione all'illecito.
- In sede di impugnazione delle misure cautelari, è essenziale che il ricorso contesti specificamente e con riferimenti puntuali i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato; censure generiche o meri rilessi di fatto sono spesso dichiarati inammissibili.
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