Cassazione Civile, Ordinanza n. 07951/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto agli acquirenti il pagamento del corrispettivo residuo per la vendita di una quota del 50% di una s.a.s. Gli ingiunti proponevano opposizione sostenendo di avere già versato gran parte del prezzo e che restasse dovuto un importo molto inferiore a quello preteso. In primo grado, all'esito di CTU sui pagamenti, il decreto era revocato ma gli opponenti erano comunque condannati al pagamento di un residuo maggiore di quello da loro ammesso. In appello gli acquirenti insistevano nel sostenere che dovesse essere sottratta anche una somma oggetto di ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione presso terzi, perché quella somma sarebbe dovuta considerarsi già incassata dal creditore e quindi idonea a ridurre il debito. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente trattato come tardiva la produzione dell'ordinanza di assegnazione e non ne avesse correttamente valutato il contenuto; 2) violazione degli artt. 552-553 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la stabilità dell'ordinanza di assegnazione comportasse la necessaria imputazione della relativa somma a diminuzione del debito e che dovesse essere ammessa prova dell'avvenuta estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'interruzione del processo per morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso, rilevando che nel giudizio di cassazione tale evento non determina interruzione; ha inoltre osservato che era stato nominato un nuovo difensore, sicché non vi era neppure ragione di rinvio. Nel merito ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello. In particolare, ha rilevato che il giudice di merito aveva comunque esaminato l'ordinanza di assegnazione ma aveva accertato che la somma assegnata non era stata effettivamente corrisposta dal terzo pignorato, il quale aveva riconosciuto di dovere soltanto una quota minore per aver già corrisposto in anticipo parte dei canoni. Ha poi precisato che la definitività dell'ordinanza di assegnazione non equivale alla prova dell'effettivo pagamento della somma indicata e che l'accertamento del residuo debito, fondato su documenti e interrogatorio, è apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti del difetto assoluto di motivazione, qui insussistente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La censura sulla produzione in appello dell'ordinanza di assegnazione è stata respinta perché il giudice di merito aveva comunque considerato il documento; la doglianza tendeva in realtà a contestare un accertamento di fatto.
artt. 552-553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva presso terzi non prova di per sé l'effettivo pagamento della somma assegnata, se il giudice accerta in fatto che il terzo non ha corrisposto integralmente quanto indicato.
art. 2697 c.c.
La censura sul riparto dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovvertire l'accertamento di fatto già compiuto in appello circa la parte di debito effettivamente residua.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi formalmente articolati come violazione di legge sono stati ritenuti inammissibili poiché diretti a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, in presenza dei presupposti di legge.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma di inserimento della previsione sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'effettivo pagamento di somme, neppure se esiste un titolo esecutivo di assegnazione che indichi un importo, poiché l'ordinanza di assegnazione non equivale automaticamente alla prova dell'avvenuta riscossione.
- La deduzione di violazioni di legge non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove, salvo il limite del difetto assoluto di motivazione.
- L'eventuale tardività di un documento in appello non rileva quando il giudice di merito ne abbia comunque esaminato il contenuto ai fini della decisione.
- Nel giudizio di cassazione la morte dell'unico difensore, dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza, non determina interruzione del processo; può al più giustificare un rinvio se la parte non abbia avuto modo di nominare un nuovo difensore.
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